Fattura semplificata e regime transfrontaliero: nuove opportunità per i forfettari dal 2025

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Iva che introduce importanti novità per i forfettari e le piccole imprese, in linea con la direttiva europea (UE) 2022/542. A partire dal 1° gennaio 2025, il regime Iva per i piccoli operatori economici sarà più flessibile, con l’introduzione della fattura semplificata estesa e del regime transfrontaliero di franchigia, pensato per semplificare le operazioni dei piccoli imprenditori che operano in più Paesi dell’UE.

Estensione della fattura semplificata per i Forfettari

Una delle principali novità è l’estensione della possibilità di emettere la fattura semplificata anche per importi superiori ai 100 euro, limite attualmente previsto dall’articolo 21-bis del Dpr 633/1972. Questo strumento sarà accessibile ai forfettari, rendendo più snello l’adempimento fiscale per le piccole transazioni e riducendo i tempi di gestione delle pratiche contabili. La fattura semplificata potrà così essere utilizzata in modo più esteso, consentendo ai forfettari di evitare la complessità della fatturazione ordinaria anche per importi rilevanti.

Regime transfrontaliero di franchigia

La novità più importante riguarda l’introduzione del regime transfrontaliero di franchigia per i forfettari che operano a livello internazionale. Questo regime consente ai piccoli operatori di applicare la stessa soglia di esenzione Iva in tutti gli Stati membri dell’UE. Attualmente, il regime forfettario nazionale permette di operare senza applicare l’Iva fino a un volume d’affari di 85.000 euro, ma la riforma amplia questa possibilità in un contesto transfrontaliero, disciplinato dai nuovi articoli 70-terdecies e successivi del Dpr 633/1972.

Per beneficiare di questo regime in Italia, i soggetti Ue dovranno:

  1. Essere persone fisiche residenti in un altro Stato membro dell’UE.
  2. Notificare l’intenzione di applicare il regime al Paese di stabilimento.
  3. Rispettare i limiti di fatturato: non superare i 100.000 euro di volume d’affari complessivo nell’UE e mantenere un massimo di 85.000 euro di volume d’affari annuo in Italia.
  4. Ottenere un numero identificativo “Ex” nel Paese di origine.

Queste condizioni assicurano che il regime sia riservato a piccoli operatori stabiliti in altri Paesi dell’UE che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto.

Applicazione speculare per i forfettari Italiani all’estero

In modo simile, i soggetti stabiliti in Italia che vogliano usufruire del regime di franchigia in un altro Stato membro dovranno rispettare condizioni analoghe. Alcuni Paesi potrebbero però non richiedere che i richiedenti siano esclusivamente persone fisiche, come previsto invece dall’Italia. Questo approccio simmetrico facilita l’operatività delle imprese italiane che vogliono espandere le proprie attività in altri Paesi dell’UE, garantendo maggiore flessibilità e una tassazione semplificata.

Novità sulla territorialità degli eventi in streaming

Il decreto introduce, inoltre, una modifica sulla territorialità Iva per gli eventi in streaming. A partire dal 2025, l’accesso a eventi online per utenti non soggetti passivi (es. consumatori finali) sarà tassato nel Paese di residenza del partecipante. Per i committenti soggetti passivi (ad esempio, aziende) continueranno a valere le regole generali di territorialità, che impongono la tassazione nel Paese in cui è stabilito il committente.

Questa modifica è stata introdotta con il nuovo articolo 7-quinquies del Dpr 633/1972 e risponde all’esigenza di adattare la normativa Iva alla crescente offerta di servizi digitali e di eventi online, che hanno registrato una notevole espansione negli ultimi anni.

Implicazioni per i forfettari e opportunità

Il nuovo decreto rappresenta un’importante evoluzione per i forfettari, facilitando l’espansione delle loro attività in Europa e semplificando gli adempimenti Iva. L’estensione della fattura semplificata offre un ulteriore vantaggio operativo, riducendo la complessità amministrativa per le piccole imprese. Inoltre, il regime transfrontaliero di franchigia consente ai forfettari di operare senza i vincoli dell’Iva in altri Stati membri, con la possibilità di espandere il proprio mercato senza dover attivare complesse procedure di registrazione Iva all’estero.

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