Aggiornato al 18 settembre 2026
In sintesi. A partire dal 4 settembre 2026 la tutela previdenziale della malattia può cominciare dal giorno precedente a quello in cui il medico redige il certificato di malattia, anche quando la visita avviene in ambulatorio e non a domicilio. Il giorno anticipato deve essere lavorativo: restano esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Lo ha disposto l’Inps con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026.
Che cosa cambia rispetto al passato
Per ottenere l’indennità di malattia il lavoratore deve avere un certificato che attesti l’incapacità temporanea al lavoro. Secondo le istruzioni precedenti dell’Istituto (richiamate dalla circolare: n. 134368 del 1981, n. 63 del 1991 e n. 147 del 1996), il primo giorno di malattia coincideva con la data di rilascio del certificato. Da quel giorno si contano la carenza, cioè i primi tre giorni non indennizzati dall’Inps, le percentuali di indennizzo, il periodo massimo di tutela e le sanzioni, come quelle per l’assenza alla visita di controllo.
L’unica deroga riguardava la visita a domicilio: se il medico indicava nel certificato di essere stato chiamato e dichiarava la malattia dal giorno prima, quel giorno era riconosciuto. La deroga cadeva se la data dichiarata precedeva di oltre un giorno la visita, se il giorno anteriore era festivo, sabato o domenica, o se la visita avveniva in ambulatorio.
La nuova regola
L’Inps ha adottato un’interpretazione «evolutiva», motivata dalla riduzione dei medici di base, dall’aumento del loro carico di lavoro e dalla prassi di fissare le visite in studio su appuntamento. Resta il principio generale: la malattia decorre dalla data di redazione del certificato, che rappresenta la valutazione clinica. Ma la tutela è ora riconosciuta anche per la giornata che precede la redazione, pure con visita ambulatoriale, se quel giorno non è festivo infrasettimanale, sabato o domenica. Nei giorni esclusi resta competente la guardia medica (continuità assistenziale).
La regola vale dalla pubblicazione della circolare, cioè dal 4 settembre 2026. Rimane fermo il periodo massimo di tutela previsto dalla legge.
Un esempio con le date
Un dipendente si ammala il lunedì e il martedì si reca nello studio del medico: se il medico lo attesta, anche il lunedì entra nella malattia. Se invece la visita è il lunedì e i sintomi sono cominciati la domenica, il giorno anteriore è festivo e la tutela parte dal lunedì: per la domenica serviva la guardia medica.
Che cosa la circolare non chiarisce
Il testo anticipa di un giorno il primo giorno di malattia, e da questo dipendono carenza, percentuali, periodo massimo e sanzioni. Non esamina però gli effetti sui singoli istituti, come il periodo di comporto o le visite fiscali, né gli obblighi di comunicazione del lavoratore verso il datore, e non indica espressamente se la novità valga per i certificati di continuazione e di ricaduta. Sono punti da verificare sulla base del contratto collettivo e di eventuali chiarimenti successivi.
Domande frequenti
Si può retrodatare di più giorni? No: la tutela riguarda soltanto la giornata che precede il rilascio.
Vale per le visite a domicilio? Sì, per quelle il giorno precedente era già riconosciuto.
E se il giorno prima è domenica? Non è coperto: occorre rivolgersi alla guardia medica.
Da quando si applica? Dal 4 settembre 2026.
Fonti
Inps, circolare n. 92 del 4 settembre 2026, e notizia sul portale istituzionale del 4 settembre 2026 (aggiornata il 14 settembre 2026).
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.