Liquidazione automatizzata IVA: sanzione ridotta entro 60 giorni

Aggiornato al 20 settembre 2026

In sintesi. Per chi non ha presentato la dichiarazione annuale l’Agenzia delle Entrate può avviare la liquidazione automatizzata IVA: calcola l’imposta dovuta con i dati già in suo possesso e ne comunica l’importo al contribuente. Le regole sono nel provvedimento prot. 239129/2026, firmato il 28 agosto. La comunicazione arriva via PEC. Entro 60 giorni dal ricevimento si possono segnalare dati non considerati oppure pagare con la sanzione ridotta a un terzo (40% dell’imposta invece del 120%) e interessi al 3,5%. Trascorso il termine, l’imposta, la sanzione piena e gli interessi vanno a ruolo.

A chi si applica e su quale norma si fonda

La procedura è prevista dall’art. 54-bis.1 (Dpr 633/1972), inserito dall’art. 1, comma 111, lettera a), della legge 199/2025. Riguarda i contribuenti che non presentano la dichiarazione IVA annuale. Il provvedimento equipara all’omessa anche la dichiarazione priva dei dati delle operazioni attive, cioè quelle da cui dipendono il volume d’affari e l’imposta dovuta. Non indica singole annualità: parla del periodo d’imposta oggetto di controllo.

Da quali dati parte l’Agenzia

L’Agenzia utilizza le fatture elettroniche emesse e ricevute, limitatamente ai dati fattura previsti dal provvedimento 433608/2022 (24 novembre), i corrispettivi telematici, i dati delle Lipe (liquidazioni periodiche) e i versamenti IVA del periodo. Le fatture e i corrispettivi si consultano nel portale Fatture e corrispettivi, i versamenti nel Cassetto fiscale.

L’imposta a debito deriva da fatture emesse, corrispettivi e Lipe. Da essa si sottrae l’imposta a credito risultante dalle fatture ricevute e dalle Lipe, insieme ai versamenti eseguiti. Il credito emerso dalla dichiarazione dell’anno precedente non entra nel calcolo.

Come arriva la comunicazione

L’Agenzia scrive via PEC, all’indirizzo risultante da INI-PEC o al domicilio digitale speciale. Se la PEC non è recapitata, invia una raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione si considera ricevuta il giorno del recapito. Un prospetto con gli estremi di fatture e corrispettivi considerati è reso disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

Entro 60 giorni dal ricevimento il contribuente può segnalare dati o elementi non considerati o valutati in modo errato e fornire chiarimenti. Se l’importo viene ricalcolato, i 60 giorni ripartono dalla comunicazione definitiva. L’assistenza spetta alla Direzione provinciale competente per il domicilio fiscale; per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi pari o superiori a 100 milioni di euro è competente la Direzione regionale.

Quanto si paga e quando si decade dalla riduzione

La sanzione base è quella dell’omessa dichiarazione (articolo 5, comma 1, del Dlgs 471/1997), pari al 120% dell’imposta, e gli interessi sono del 4% annuo. Se il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento, la sanzione si riduce a un terzo e gli interessi scendono al 3,5%. Il versamento si fa con F24 senza compensazione, e il provvedimento non ammette la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997.

Se non si paga nei termini, imposta, sanzione piena e interessi sono iscritti a ruolo in via definitiva (art. 14, Dpr 602/1973), e sulle somme a ruolo non opera la compensazione dell’articolo 31 del Dl 78/2010. La ricezione della comunicazione esclude inoltre l’applicazione dell’art. 5, c. 1-bis, Dlgs 471/1997.

Esempio numerico

L’Agenzia calcola per un anno un’imposta di 10.000 euro. Con il pagamento entro 60 giorni si versano 10.000 euro di imposta e 4.000 euro di sanzione (un terzo di 12.000), più gli interessi al 3,5%. Senza pagamento nei termini l’iscrizione a ruolo riguarda 10.000 euro di imposta, 12.000 euro di sanzione e gli interessi al 4%: la sanzione è tre volte maggiore.

Entro quando può essere fatta la liquidazione

Il termine coincide con quello dell’avviso di accertamento per dichiarazione omessa (art. 57, c. 2, Dpr 633/1972): l’ultimo giorno del settimo anno che segue quello in cui andava presentata la dichiarazione. Per una dichiarazione dovuta nel 2026 il termine è quindi il 31 dicembre 2033. La liquidazione automatizzata non pregiudica l’azione di accertamento.

Domande frequenti

Si può pagare a rate? No. Il provvedimento esclude la rateazione dell’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997.

Si può compensare il debito con crediti? No. Il pagamento si esegue con F24 senza compensazione.

Che cosa succede se la PEC non viene recapitata? L’Agenzia invia una raccomandata con ricevuta di ritorno; i termini decorrono dal giorno del recapito.

Il credito dell’anno precedente riduce l’importo? No. Nel calcolo non si considera il credito risultante dalla dichiarazione del periodo precedente.

Fonti

Agenzia delle Entrate, provvedimento prot. 239129/2026, firmato il 28 agosto 2026. Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 54-bis.1 e 57. Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 111. Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 5. Dpr 29 settembre 1973, n. 602, articoli 14 e 20.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Settembre 20, 2026

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