Aggiornato al 20 ottobre 2025
In sintesi. L’accertamento per antieconomicità è possibile anche quando i libri contabili sono in ordine. Il Fisco può rideterminare il reddito d’impresa se la gestione appare priva di logica economica, per esempio perché l’attività va in perdita per più anni di seguito senza ragioni documentate. Lo prevede l’articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973, secondo l’applicazione costante della Corte di cassazione. Spetta poi all’impresa spiegare e provare le ragioni delle scelte.
Che cosa significa antieconomicità
Un comportamento è antieconomico quando contrasta con la logica di chi esercita un’impresa per ottenere un profitto. Esempi tipici sono prezzi inferiori ai costi, perdite ripetute o ricavi sproporzionati rispetto a investimenti e struttura. L’anomalia non prova da sola un’evasione. Serve però a sollevare un dubbio sull’attendibilità dei dati dichiarati.
Come può agire l’Agenzia delle Entrate
La norma consente di rettificare il reddito quando dalle scritture emergono inesattezze o incompletezze, oppure quando la contabilità è inattendibile in modo sostanziale. In questi casi l’Ufficio usa presunzioni semplici, cioè deduzioni da fatti noti. Devono essere gravi, precise e concordanti, secondo l’articolo 2729 del Codice civile. Lo stesso schema vale per l’Iva, in base all’articolo 54 del DPR 633/1972.
La regolarità formale delle scritture, dunque, non protegge l’impresa quando i dati dichiarati risultano incoerenti con la realtà economica dell’attività.
Che cosa deve provare l’impresa
Se l’Ufficio motiva l’atto indicando gli indizi di inattendibilità, tocca al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare che i numeri dichiarati sono corretti. In concreto servono documenti che spieghino la scelta: un piano di avvio dell’attività, un evento eccezionale, un andamento di mercato, una finalità sociale dichiarata.
Un caso deciso dalla Cassazione nel 2025
Nella sentenza n. 2645 del 4 febbraio 2025 la sezione tributaria della Cassazione ha esaminato il caso di una Srl, fondata da enti ecclesiastici, che gestiva a Siracusa una struttura ricettiva con ristorante per pellegrini. La società aveva dichiarato perdite dal 2003 al 2007. L’Agenzia aveva rideterminato il reddito del 2005 ai fini di Ires, Irap e Iva.
La Corte ha ritenuto sufficienti le perdite ripetute, senza eventi eccezionali, per fondare le presunzioni e ha precisato che non servono gli studi di settore. La finalità solidaristica dell’attività non esclude l’accertamento, ma può giustificare una riduzione dei ricavi accertati. I giudici di merito avevano infatti ridotto il reddito. Il ricorso della società è stato respinto.
Attenzione: questa sentenza riguarda perdite per più anni. Non affronta in modo specifico il caso di utili molto bassi, rispetto al quale servono altre pronunce.
Esempio numerico
Esempio numerico (calcolo nostro, a scopo illustrativo). Una ditta spende 250.000 euro per attrezzare un laboratorio e dichiara ogni anno utili sotto i 3.000 euro, per tre esercizi, senza eventi che lo spieghino. Il rendimento annuo è inferiore all’1,2% (3.000 diviso 250.000). Il rapporto può essere valutato come indizio, ma da solo non basta: l’Ufficio deve motivare con altri elementi e la società può provare le ragioni del risultato.
Domande frequenti
Una contabilità regolare impedisce l’accertamento?
No. Se i dati sono incoerenti con l’andamento economico dell’attività, il reddito può essere rettificato.
Serve che l’impresa sia in perdita?
Le perdite ripetute sono un indizio frequente, ma la sentenza esaminata non tratta gli utili modesti.
Che cosa si intende per presunzioni gravi, precise e concordanti?
Sono indizi seri, non equivoci e coerenti tra loro, da cui si risale a un fatto non provato direttamente.
Gli stessi principi valgono per l’Iva?
Sì, in base all’articolo 54 del DPR 633/1972.
Fonti
DPR 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) e Codice civile, articoli 2697 e 2729 (richiamati nelle sentenze lette, non consultati nel testo vigente); DPR 633/1972, articolo 54; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 2645 del 4 febbraio 2025 (letta nel testo pubblicato da Studio Cerbone il 10 marzo 2025 e riscontrata con Lexced); Corte di cassazione, ordinanza n. 7382 del 16 marzo 2021 (testo Studio Cerbone); EC News, commento all’ordinanza n. 20431 del 25 agosto 2017. Non letti: Gazzetta Ufficiale, banca dati Italgiure e testi a pagamento di Il Sole 24 Ore, Eutekne e Ipsoa.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.