La Legge di bilancio 2021 prevede l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi, rinviando la definizione del perimetro della misura a successivi decreti. Inoltre, per il triennio 2021-2023, si introduce una indennità straordinaria in favore dei suddetti lavoratori.
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ESONERO CONTRIBUTI PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI: è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali (sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail) dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021 (cd. «anno bianco contributivo»). Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero «parziale» dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della Salute), già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Dlgs 509/1994 (es. architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geometri), nonché al Dlgs 103/1996 (es. giornalisti, biologi), e i relativi criteri di ripartizione. Il legislatore non precisa se a fronte del mancato versamento dei contributi sia prevista una contribuzione figurativa. Né viene precisata l’entità di contributi che sarà possibile non pagare (la norma parla di un esonero «parziale» nel limite delle risorse stanziate). La disposizione, infatti, rinvia i dettagli a uno o più decreti del ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell’Economia, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra.
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ISCRO: INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ: I commi da 386 a 401 disciplinano l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, di un’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) (cd. «cassa integrazione per i lavoratori autonomi»), in favore dei lavoratori autonomi (anche esercenti l’attività di arti e professioni in forma associata) iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, che esercitano attività diverse da quelle di impresa. Per fruire dell’Iscro, la Legge di bilancio 2021 richiede che il beneficiario:
- non sia titolare di trattamento pensionistico diretto (questo requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell’indennità );
- non sia assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie (questo requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell’indennità );
- non sia beneficiario di reddito di cittadinanza di cui al Dl 28 gennaio 2019, n. 4 (questo requisito deve essere mantenuto anche durante la percezione dell’indennità ).
L’indennità  è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito «certificato» dall’agenzia delle Entrate e viene erogata dall’Inps in 6 mensilità , di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese (questi due limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente). L’indennità – che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir – spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non comporta accredito di contribuzione figurativa. La domanda per accedere all’indennità deve essere presentata, in via telematica entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con la domanda il richiedente dovrà  autocertificare i redditi prodotti per gli anni di interesse. Per poter presentare domanda, occorre il rispetto dei seguenti requisiti:
- essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La cessazione della partita Iva nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività ;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi dei 3 ulteriori anni precedenti;
- aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a 8.145 euro (soglia rivalutata annualmente secondo l’indice Istat);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.
Quanto al rispetto dei requisiti reddituali, l’Inps comunica all’agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. L’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i quali si demanda ad apposito decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge di bilancio (1° gennaio 2021). Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidato all’ANPAL. Per far fronte agli oneri derivanti dall’ISCRO è disposto un aumento dell’aliquota previdenziale dovuta alla Gestione separata Inps (di cui all’articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
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PROROGA DELLA MORATORIA PMI: I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le Pmi prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020). Oltre alle imprese, anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dotati di partita Iva godono della proroga. Per tutti questi soggetti, se già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 (o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021). Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, l’accesso a questa misura richiede la presentazione di apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.
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CREDITO D’IMPOSTA PER CUOCHI PROFESSIONISTI: I commi da 117 a 123 prevedono un credito d’imposta per i cuochi professionisti, per un importo fino al 40% delle spese – sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 – per: l’acquisto di beni strumentali durevoli e la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività . Per cuochi professionisti s’intendendo i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva. L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.
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ALTRI INTERVENTI RELATIVI AI LAVORATORI AUTONOMI
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Cassa integrazione e assegno ordinario di emergenza Covid: Si prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possano presentare domanda di concessione di:
- CIG (trattamento ordinario di integrazione salariale);
- CIGD (trattamento di integrazione salariale in deroga);
- ASO (assegno ordinario).
La richiesta, da inoltrare all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021):
- può avere una durata massima di 12 settimane (collocate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria ovvero tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga);
- deve riguardare i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e degli oneri rimane a carico del datore di lavoro.
Sostegno al reddito per lavoratori del settore pesca: Con i commi da 315 a 318 si riconosce un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca. Tra essi sono inclusi (oltre i lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari e gli armatori) anche i pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata Inps e dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca. Il beneficio viene riconosciuto per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021, a coloro che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per pescatori autonomi (e armatori), al fine del presente beneficio, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve essere almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre del 2019. La domanda deve essere presentata all’Inps, dai lavoratori autonomi, entro il 30 settembre 2021 (per i lavoratori subordinati, la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa).
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Incarichi di lavoro autonomo conferiti dal SSN: Si segnala la possibilità (comma 423), in deroga all’ordinaria legislazione in materia, di conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte degli Enti ed aziende del Ssn, per gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, gli assistenti sociali ed il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza.
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Polizza per l’asseverazione del Superbonus 110%: L’articolo 1, comma 66, lettera q), della Legge di bilancio 2021 interviene anche in relazione all’obbligo di assicurazione per i professionisti per l’attestazione dei lavori di cui al Superbonus 110%. In particolare, viene specificato che non è necessario stipulare una nuova polizza assicurativa, ma è possibile integrare quella già esistente, purché la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro, con l’ulteriore obbligo di inserire in polizza la copertura del rischio di asseverazione di all’articolo 119 del Dl 34/2020.
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Tassazione dei ristorni delle cooperative: Solo un cenno, per via della scarsa diffusione delle cooperative tra professionisti, merita la disposizione contenuta nei commi 42 e 43 che consente di optare per l’applicazione della ritenuta alla fonte del 12,5% (in luogo di quella ordinaria del 26%) sui ristorni portati ad aumento di capitale da parte delle persone fisiche che detengono la quota al di fuori dell’attività imprenditoriale o professionale. Per beneficiarne è necessario versare la ritenuta operata in via anticipata, ossia non al momento dell’attribuzione ai soci, ma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre in cui l’assemblea ha deliberato di avvalersene.
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