L’emendamento al decreto Milleproroghe sposta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali, sia 4.0 che ordinari, che sono stati ordinati con pagamento di un acconto non inferiore al 20% entro il 31 dicembre scorso.
La legge 178/2020 ha concesso crediti di imposta differenziati alle imprese che, rispettivamente nel 2021 e nel 2022, effettuano investimenti in beni materiali. Per gli investimenti «non Industria 4.0» (computer, attrezzature, autocarri, eccetera), il tax credit è pari al 10% per il 2021 e scende al 6% nel 2022. Per gli investimenti con caratteristiche 4.0, invece, il credito varia tra il 50%, il 30% e il 10% per scaglioni di importo (2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e oltre 10 milioni), nel 2021, e tra il 40%, il 20% e il 10% nel 2022. L’arco temporale rilevante per effettuare gli investimenti è in entrambi i casi prolungato di sei mesi (e dunque, rispettivamente, al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2023) qualora, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (rispettivamente 2021 e 2022) si sia concluso il contratto con il fornitore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo complessivo (cosiddetta «prenotazione»).
Chi ha «prenotato» l’acquisto entro il 31 dicembre 2021 può dunque effettuare l’investimento entro il 30 giugno accedendo al tax credit più elevato previsto per l’anno precedente.
A seguito delle difficoltà riscontrate nella filiera dei produttori di macchine per rispettare il timing degli ordini ricevuti, un emendamento al decreto mille proroghe proroga al 31 dicembre 2022 i termini originariamente fissati al 30 giugno nei commi 1054 e 1056 della legge 178. In questo modo, le imprese che dovessero completare l’investimento dopo la precedente data del 30 giugno, purché entro il 31 dicembre prossimo, continueranno ad usufruire dei bonus più elevati.
Per stabilire quando un investimento si considera effettuato (e dunque per verificare il rispetto della coda temporale ora portata al 31 dicembre 2022) si devono applicare le regole fiscali dell’articolo 109 del Tuir: data di consegna nel caso di ordinari contratti di compravendita (o di leasing), data di ultimazione (accettazione senza riserve) dell’opera per gli investimenti realizzati in appalto. Qualora, nonostante la proroga, l’investimento «prenotato» a fine 2021, venisse realizzato fuori termine (e dunque nel primo semestre 2023), il bonus non verrebbe perso. La “prenotazione” varrebbe comunque ad inserire l’investimento nella agevolazione 2022, per la quale la legge prevede un termine ultimo al 30 giugno 2023 (tax credit 6% per beni ordinari e scaglione 40%-20%-10% per beni 4.0).
Potrebbe verificarsi che il costo complessivo si riveli, a consuntivo, superiore a quello dell’ordine, rendendo l’acconto pagato inferiore al 20 per cento. L’agevolazione non viene persa, ma semplicemente si sdoppia: sulla parte di costo coperta dall’acconto al 20%, spetta il tax credit 2021 (più elevato), sull’eccedenza si applicherà invece il minor incentivo vigente nell’anno 2022. Proviamo a fare un esempio. Bene non 4.0 con prezzo all’ordine di 100mila euro e acconto di 20mila euro. Costo finale 130mila. Su 100mila euro credito del 10%, sui restanti 30mila credito del 6 per cento.
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