La Legge di bilancio 2021 disciplina un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato che compete in misure differenziate in funzione della tipologia di bene e della data di esecuzione dell’investimento (dal 10% al 50%).
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dalle modalità di determinazione del reddito. Tuttavia, al fine di beneficiare dell’agevolazione, le imprese devono essere in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi a favore dei lavoratori. Facendo riferimento anche ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in occasione di precedenti e similari agevolazioni, il beneficio fiscale è fruibile da:
- gli imprenditori individuali e le imprese familiari, comprese quelle coniugali;
- le società di persone e le società equiparate ex articolo 5, Tuir;
- le società consortili;
- le società di capitali;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust. Nel caso in cui non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, gli investimenti devono riguardare l’attività commerciale esercitata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Inoltre, sono ammesse al beneficio anche le imprese che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi, come ad esempio i soggetti che fruiscono del regime forfettario ex legge 190/2014. In riferimento alle aziende concesse in affitto il beneficio sembrerebbe competere unicamente al soggetto che ha acquistato il bene. Sono escluse, invece, le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell’insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Pertanto, possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della legge Fallimentare o del Codice della Crisi), purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale. Un’altra ipotesi di esclusione riguarda l’erogazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, co. 2, del Dlgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche). L’agevolazione è estesa alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, limitatamente agli acquisti dei beni strumentali “ordinari” non appartenenti al Piano Industria 4.0.
Sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tra cui quelli degli allegati A e B della Legge 232/2016, utilizzati in siti produttivi ubicati in Italia, a prescindere che siano acquistati all’estero. Pertanto, per poter beneficiare del credito d’imposta tutti i beni devono rispettare il requisito della novità, della strumentalità e della destinazione a strutture site in Italia. La sussistenza di queste tre condizioni consente l’accesso al beneficio fiscale, ma per vedere la misura spettante occorre verificare se l’investimento riguarda beni cd. «ordinari o generici» o beni 4.0 (allegati A e B della legge 232/2016). Per effetto del co. 1053 sono esclusi i seguenti beni:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto individuati dall’articolo 164, comma 1 del Tuir (anche quelli strumentali all’attività di impresa o alla professione). Per le eccezioni delle macchine montate su veicoli si vedano le risposte ad interpello nn. 542 e 544 del 2020;
- i beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La misura del credito cambia in base alla data di effettuazione dell’investimento e alla tipologia di investimento effettuato, prevedendone una misura potenziata per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021, nonché per i beni 4.0.
Data di effettuazione dell’investimento
Beni acquisiti in proprietà | Le spese di beni mobili si considerano sostenute:
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Beni realizzati in economia | I costi dei rilevano imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza. |
Beni in leasing | Rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. |
Contratti di appalto | I costi si considerano sostenuti dal committente:
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Per i beni materiali ordinari (cioè diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, e per i beni immateriali ordinari (cioè diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
- del 10% del costo;
- del 15% in caso di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (ex articolo 18, legge 81/2017),
se gli investimenti sono effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Se, invece, gli acquisti sono effettuati nell’intervallo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato e avvenga il pagamento di almeno il 20%, il credito è riconosciuto nella misura del 6%.
Il costo su cui calcolare il credito è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e, quindi, si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni strumentali vanno ricompresi gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al bene. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Il costo su cui calcolare il credito è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir e, quindi, si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni strumentali vanno ricompresi gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al bene. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 indicati nell’allegato A della Legge 232/2016 effettuati nella prima tranche temporale il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:
- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 30% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Qualora effettuati nell’anno 2022 (o entro il 30 giugno 2023 alle usuali condizioni), le suddette percentuali sono rispettivamente pari al: 40, 20 e 10%.
Gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali 4.0 compresi nell’allegato B della Legge 232/2016 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo degli stessi beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Non essendo diversamente specificato, nel periodo di convivenza del credito d’imposta per beni strumentali di cui alla Legge 160/2019 e il credito di cui alla 2021 si ritiene che il contribuente possa scegliere quello maggiormente conveniente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997 in:
- 3 rate annuali di pari importo (in luogo delle precedenti 5 quote annuali):
- a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali ordinari;
- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.
- (opzione) in un’unica soluzione nel caso di investimenti in beni strumentali ordinari a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022), effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
L’effettuazione dell’investimento rileva ai fini della quantificazione del beneficio. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
Nel caso in cui l’impresa decida di fruire del credito spettante per i beni ordinari nell’anno di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d’imposta potenziato al netto della quota di credito già fruita in precedenza, debba decorrere un nuovo triennio. Così, ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile il cui costo sia pari a 120mila euro e che nel corso del 2022 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito “ordinario”, pari a 4.000 euro (1/3 di 12.000), a partire dal 2022 decorrerà il triennio di fruizione del credito potenziato e la quota annuale compensabile sarà pari a 18.667 euro (1/3 di 56.000 euro). Il credito d’imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro, né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro. Inoltre, non soggiace al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro. Prevedendo l’utilizzo del credito in tre quote annuali di pari importo, il Legislatore ha previsto una maggiore compensazione annuale delle imposte dovute; tuttavia, la norma non specifica cosa accade nel caso in cui non si utilizzi l’intera quota annuale per mancanza di imposte a debito. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del Tuir. Inoltre, è possibile cumulare il beneficio fiscale con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Ad esempio, come chiarito nella risposta ad interpello 360/2020 in merito al credito d’imposta ex Legge 160/2019, l’agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.
Al fine di fruire dell’agevolazione, le imprese e i professionisti sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Il co. 1062 dell’articolo 1 della Legge 178/2020 prevede espressamente che nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati sia fatto riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. A tal fine, il fornitore dovrebbe indicare nella fattura “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178/2020”. In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura si ritengono applicabili i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nelle risposte ad interpello nn. 438 e 439 del 2020, secondo cui per le fatture cartacee, il riferimento normativo può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; in relazione alle fatture elettroniche, il beneficiario, in alternativa, può:
- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.
Inoltre, unicamente con riferimento ai beni 4.0, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:
- possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Se il costo di unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000. Per gli stessi beni, al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione allo stesso Ministero, secondo le modalità e i termini individuati dal decreto ministeriale che sarà appositamente emanato.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell’avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, considerato il richiamo all’articolo 1, commi 35 e 36 della Legge 205/2017, nell’ipotesi in cui nello stesso periodo d’imposta di cessione del bene per il quale si fruisce del credito, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla Legge 232/2016,
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione,
non si procede alla rimodulazione del credito d’imposta.
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