Con l’avvicinarsi della chiusura della nuova stagione dei bilanci 2022, il tema del credito ricerca e sviluppo (R&S) e della relativa sanatoria diventa sempre più rilevante. Si tratta della richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021.
Il termine inizialmente previsto per la procedura era il 30 settembre 2022, poi differito con il Dl 144/22 al 31 ottobre 2022, e successivamente alla conversione in legge 175/22 al 31 ottobre 2023. Infine, la legge di Bilancio (legge 197/2022) ha ulteriormente slittato il termine al 30 novembre 2023.
Questi slittamenti della procedura determinano effetti diversi in relazione alle casistiche che si vengono a configurare, con conseguenze differenti in termini bilancistici.
L’iter della sanatoria si perfeziona con il rispetto di tre condizioni: la presentazione della domanda di riversamento spontanea; l’integrale versamento di quanto dovuto, nell’ipotesi rateale con il pagamento della terza ed ultima rata; e l’accoglimento della stessa da parte dell’agenzia delle Entrate.
Sulla base di queste premesse, in relazione al credito R&S si possono configurare le seguenti combinazioni.
- Società che ha ricevuto dall’Agenzia solo richiesta documentale. Nulla dovrà essere fatto in termini contabili se non, eventualmente, a titolo del tutto precauzionale, eseguire un accantonamento a un fondo rischi in relazione alla stima fatta dall’organo amministrativo che ovviamente sarà ripreso a tassazione in sede dichiarativa.
- Società che, come nell’ipotesi precedente, ha ricevuto solo richiesta documentale ma entro il 31 dicembre 2022 ha trasmesso la richiesta di riversamento senza eseguire alcun pagamento. Il debito è soggetto a condizione sospensiva, non essendosi manifestate ancora le ulteriori due condizioni ai fini del perfezionamento. La società, perciò, non dovrà iscrivere contabilmente nulla se non eventualmente in via prudenziale, anche in questo caso, un accantonamento (tassato) a un fondo rischi. Questo anche perché – essendosi aperta la strada della certificazione “ora per allora” – potrebbe accadere che, in caso di responso favorevole, la richiesta di “sanatoria” non venga perfezionata. In teoria, a scanso di qualsiasi equivoco e di auspicabili chiarimenti, nel frattempo potrebbe essere ripresentata anche una “domanda sostitutiva” a saldo zero.
- Società che diversamente dall’ipotesi precedente abbia provveduto entro il 31 dicembre 2022 anche al pagamento integrale o rateale. In questo caso manca ancora il rispetto della terza condizione (accoglimento da parte dell’ufficio). Tuttavia, trattandosi in ogni caso di debito sottoposto a condizione sospensiva, in caso di pagamento rateale si potrebbe imputare per ogni anno di versamento la singola quota, si veda l’articolo a fianco, evitando così di far gravare il costo in un unico esercizio.
- Società a cui è stato notificato nel corso del 2022 un processo verbale di costatazione (Pvc). La società potrebbe prudenzialmente eseguire un accantonamento (tassato) a fondo rischi, sempre sulla base delle stime fatte dall’organo amministrativo o, invece, nell’ipotesi in cui abbia deciso di aderire alla sanatoria prevista dalla legge di Bilancio 2023 di iscrivere, ai sensi dell’Oic 25, l’importo come «imposte relative a esercizi precedenti» a «Debiti tributari» potendolo considerare un debito certo. Ad analoghe considerazioni si potrà pervenire nelle ipotesi di controversie pendenti.
Chiedi informazioni
Un supporto per le imprese, startup e per chi ha un’idea di business da sviluppare.
Richiedi un appuntamento per lo sviluppo del tuo business: valutiamo la tua idea.