Aggiornato al 17 giugno 2026
In sintesi. Il Bonus Giovani 2026, previsto dall’articolo 2 del Dl 62/2026 (decreto del 30 aprile 2026, in vigore dal 1° maggio), vale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di under 35 fatte nel 2026, non per la trasformazione di contratti a termine. Per le trasformazioni esiste un incentivo distinto, l’articolo 4, che si applica solo a quelle effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 e dipende dal via libera di Bruxelles. Per le trasformazioni fatte prima del 1° agosto il decreto non prevede alcun incentivo e abroga la proroga che le copriva fino al 30 aprile.
Che cosa prevede il Bonus Giovani 2026
Le imprese e gli studi privati che per tutto il 2026 assumono a tempo indeterminato un dipendente non dirigente non versano i contributi previdenziali di loro competenza (esclusi i premi Inail). Il vantaggio dura al massimo due anni, con un tetto mensile di 500 euro per ciascun assunto. Il limite è più alto, 650 euro, se l’unità produttiva si trova in una delle regioni della Zes unica (le otto meridionali, Abruzzo e Molise compresi, più Marche e Umbria). Non rientrano i rapporti domestici e i contratti di apprendistato.
Esempio, calcolo nostro. Con il tetto ordinario, il beneficio massimo per un lavoratore è 500 × 24 = 12.000 euro. Nelle regioni a tetto maggiorato è 650 × 24 = 15.600 euro.
Per il lavoratore valgono due condizioni. Deve avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione. Non deve aver percepito una retribuzione regolare da lavoro negli ultimi 24 mesi, oppure negli ultimi 12 se appartiene alle categorie svantaggiate c, e, f, g dell’elenco europeo (regolamento Ue 651/2014). Secondo QuiFinanza (16 maggio 2026) sono persone senza diploma superiore, adulti con familiari a carico, occupati in settori con forte disparità di genere e appartenenti a minoranze etniche. Per chi appartiene alle categorie da a a c e da e a g l’esonero si ferma a 12 mesi.
Il datore deve garantire un incremento occupazionale netto, misurato sul numero medio dei dipendenti dei dodici mesi precedenti. Nella stessa unità produttiva non devono esserci stati, nel semestre antecedente, recessi individuali di natura economica (giustificato motivo oggettivo) né licenziamenti collettivi. Se un recesso di quel tipo avviene entro sei mesi dopo l’assunzione, l’esonero viene revocato e il beneficio già goduto va restituito.
Il requisito soggettivo: non più «mai occupato a tempo indeterminato»
Nel nuovo bonus il lavoratore non deve più essere privo di precedenti rapporti stabili: conta l’assenza di un lavoro retribuito per 24 mesi, o 12 nei casi indicati. Chi ha avuto nel periodo un impiego regolarmente pagato, anche a termine o stagionale, non rientra se non ricorrono le categorie svantaggiate. Il vecchio criterio resta solo nell’incentivo di stabilizzazione dell’articolo 4, che esige un under 35 mai occupato a tempo indeterminato. La circolare Inps n. 55 del 14 maggio 2026 illustra la misura.
Trasformazioni: l’incentivo parte dal 1° agosto 2026
L’articolo 2 parla di assunzioni, e secondo la sintesi dell’Inps pubblicata da Ingenio il Bonus Giovani non riguarda le trasformazioni. Di queste si occupa l’articolo 4, con sgravio totale (senza Inail), durata di due anni e tetto mensile di 500 euro. Il contratto a tempo determinato dev’essere iniziato non oltre il 30 aprile 2026, essere proseguito senza pause e non aver superato 12 mesi complessivi alla data della trasformazione. Il dipendente ha meno di 35 anni e non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. La conversione si fa dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 e deve generare nuova occupazione netta.
L’articolo 4 produce effetti solo dopo il via libera di Bruxelles, richiesto dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Valgono gli stessi vincoli sui recessi economici nel semestre precedente e successivo.
Il periodo senza copertura: da gennaio a luglio 2026
Il decreto-legge 200/2025, all’articolo 14, comma 1-bis, aveva prorogato al 30 aprile 2026 il bonus giovani dell’articolo 22 del Dl 60/2024, per assunzioni o trasformazioni, con esonero al 70 per cento, elevato al 100 per cento con incremento occupazionale netto. L’articolo 5 del Dl 62/2026 abroga quel comma. Il nuovo incentivo per le assunzioni non menziona le trasformazioni e quello per le trasformazioni parte solo dal 1° agosto.
Il testo del decreto lascia quindi senza incentivo le stabilizzazioni compiute in maggio, giugno e luglio 2026. Per quelle di gennaio-aprile non detta alcuna regola transitoria dopo l’abrogazione. Il decreto è ancora all’esame del Parlamento per la conversione e le regole potrebbero cambiare.
Domande frequenti
Il Bonus Giovani 2026 si applica alla trasformazione di un contratto a termine?
No. L’articolo 2 riguarda le assunzioni; per le trasformazioni c’è l’articolo 4, dal 1° agosto 2026.
Quanto vale l’esonero?
Lo sgravio copre tutti i contributi a carico dell’impresa, senza i premi Inail, entro 500 euro al mese (650 in alcune regioni) e per 24 mesi al massimo.
Quale età ha il lavoratore?
Meno di 35 anni al momento dell’assunzione o della trasformazione.
L’incentivo per le trasformazioni è già operativo?
No: la sua efficacia dipende dall’autorizzazione della Commissione europea e riguarda le trasformazioni dal 1° agosto 2026.
Fonti
Letti: Dl 30 aprile 2026, n. 62, articoli 1-5 e 7-17, testo vigente al 17 giugno 2026, su Normattiva; Dl 31 dicembre 2025, n. 200, articolo 14, testo vigente al 30 aprile 2026, su Normattiva; Teleborsa, 14 maggio 2026, QuiFinanza, 16 maggio 2026, e Ingenio, sulle circolari Inps n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026; Edotto sul Bonus Zes. Non letti: il testo della circolare Inps n. 55/2026, il regolamento Ue 651/2014, Il Sole 24 Ore, Eutekne e Ipsoa.
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