Bonus stabilizzazione 2026: fino a 500 euro al mese per 24 mesi

Aggiornato al 29 luglio 2026

In sintesi. Per i datori privati che rendono stabile un lavoratore under 35, assunto a termine entro aprile 2026 per non più di un anno complessivo, il bonus stabilizzazione 2026 azzera la contribuzione previdenziale a loro carico, INAIL esclusa, con un tetto di 500 euro per ogni mensilità e una durata di due anni. La stabilizzazione va perfezionata nei mesi da agosto a dicembre 2026. Il lavoratore non deve avere alle spalle alcun contratto a tempo indeterminato. Le istruzioni applicative sono nella circolare INPS 72 del 3 luglio 2026.

Origine della misura

L’incentivo è disciplinato dall’articolo 4 del decreto-legge 62 del 30 aprile 2026, convertito dalla legge 112 del 25 giugno 2026. Non riguarda nuove assunzioni, come altri benefici dello stesso provvedimento, ma rapporti già avviati che diventano stabili. Di qui l’attenzione alla storia contrattuale del dipendente.

Contratti trasformabili

Il rapporto di partenza deve essere un contratto a termine iniziato non oltre il 30 aprile 2026. Alla data in cui diventa stabile, la sua durata complessiva non può superare dodici mesi. Il passaggio deve avvenire a partire dall’1 agosto e non oltre il 31 dicembre 2026, senza interruzioni rispetto al contratto precedente. Chi ha cominciato a maggio o dopo non rientra.

Sono esclusi per legge domestici e apprendisti; la circolare estende l’esclusione al lavoro intermittente. Vanno bene il part-time, con massimale riproporzionato alle ore lavorate, e il tempo indeterminato in somministrazione: in quest’ultimo caso i vantaggi economici spettano all’utilizzatore.

Requisiti del lavoratore

Alla data della trasformazione il dipendente deve essere più giovane di 35 anni: l’ultimo giorno utile è la vigilia del compleanno. È escluso il personale dirigente. Il requisito più selettivo è l’assenza di precedenti contratti stabili, con qualunque datore.

La circolare chiarisce che non fanno perdere il beneficio esperienze precedenti come apprendista, intermittente o collaboratore domestico stabile. Lo fanno perdere una passata somministrazione stabile e un contratto stabile concluso con dimissioni o con la prova non superata.

Importo e durata

La contribuzione a carico del datore viene abbonata per intero, ma non per i premi INAIL. Il limite per persona ammonta a 500 euro per ciascuna mensilità e il periodo massimo è di due anni: in totale 12.000 euro. Non cambia l’aliquota con cui si calcolano le pensioni.

Esempio. Se in un mese il datore dovrebbe versare 420 euro di contributi, ne è esonerato per 420. Se dovesse versarne 650, l’esonero si ferma a 500 e gli altri 150 restano a suo carico. Quando la trasformazione cade a metà mese, la circolare ragiona su 16,12 euro per ogni giorno.

Il fondo è limitato: 18,2 milioni per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028. Per le trasformazioni ancora da fare l’INPS accantona le risorse e avvisa l’azienda; da quella comunicazione decorrono dieci giorni per trasformare il contratto e inviare l’avviso obbligatorio. Se il termine salta, si perde l’accantonamento, ma si può presentare un’altra richiesta.

Obblighi dell’azienda

Il datore deve rispettare le regole generali sugli incentivi del decreto legislativo 150 del 2015 (articolo 31), risultare in regola con il DURC e riconoscere un trattamento economico complessivo almeno pari a quello del contratto collettivo nazionale applicabile, firmato dalle sigle comparativamente più rappresentative. Il comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto lo descrive come l’insieme delle voci fisse e continuative, incluse tredicesima e simili, e il welfare contrattuale riconosciuto a tutti, senza le voci discrezionali o variabili individuali.

Serve inoltre un aumento netto degli occupati. Ogni mese si paragonano gli addetti presenti con l’organico medio dell’anno precedente, pesando il part-time sulle ore e senza contare i cali in società controllate o collegate. Per la circolare il confronto riguarda l’azienda nel suo insieme e non il singolo stabilimento; se in un mese l’aumento non c’è, solo quel mese resta senza esonero.

La norma esclude chi, nei sei mesi prima della trasformazione, ha disposto nella stessa unità licenziamenti individuali per ragioni economiche (il cosiddetto giustificato motivo oggettivo) o collettivi. Dopo la trasformazione, un licenziamento per ragioni economiche di quel lavoratore, o di un collega con eguale qualifica nella stessa unità, entro sei mesi fa decadere il beneficio e obbliga a restituire quanto goduto.

Autorizzazione europea, cumulo e domanda

L’articolo 4, comma 5, condiziona l’efficacia della disciplina al placet della Commissione europea. L’INPS sostiene però che la misura, aperta a tutti i datori privati senza distinzioni di settore o territorio, non sia un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per cui non attende alcuna decisione. Non si cumula con altre agevolazioni contributive, come la decontribuzione Sud, ma convive con la maggiore deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni.

Poiché riguarda personale già in organico, non occorre pubblicare l’offerta sul portale SIISL. Il beneficio resta valido anche se la trasformazione adempie a un obbligo di legge o di contratto collettivo. La richiesta si compila sul portale INPS delle agevolazioni; l’Istituto, nella circolare, ha rinviato a un messaggio successivo per la modulistica.

Domande frequenti

Un contratto a termine iniziato a giugno 2026 può essere agevolato? No: l’avvio deve risalire ad aprile 2026 o a prima.

E se il rapporto a termine dura già quindici mesi? Non è agevolabile, perché alla data della trasformazione la durata complessiva non può superare un anno.

Il bonus rientra negli aiuti di Stato? Secondo l’INPS no, perché è generale e non seleziona imprese, settori o aree.

Che accade se il datore licenzia il neo-stabilizzato dopo pochi mesi? Un licenziamento per ragioni economiche entro sei mesi comporta la revoca e il recupero delle somme già esonerate.

Fonti

Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, articoli 4 e 7, nel testo coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112 (Normattiva).

INPS, circolare n. 72 del 3 luglio 2026 (testo pubblicato sul sito dell’Istituto).

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Luglio 29, 2026

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