Bonus stabilizzazione under 35: esonero fino a 500 euro al mese

Aggiornato al 6 agosto 2026

In sintesi. Con il bonus stabilizzazione l’azienda privata che rende stabile un giovane già assunto a scadenza smette di versare all’Inps la propria quota di contributi. Vale per le conversioni eseguite negli ultimi cinque mesi del 2026 e per lavoratori che non hanno ancora 35 anni. Il risparmio arriva a 500 euro ogni mese per dipendente, per un massimo di 24 mesi. Restano dovuti i premi Inail. Il rapporto a termine deve essere partito entro la fine di aprile 2026 e non può aver superato un anno.

Fonte normativa e prassi dell’Inps

La misura nasce dall’art. 4 del D.L. 62/2026, convertito dalla L. 112/2026. L’Inps l’ha illustrata con la circolare 72 del 3 luglio 2026 e, quanto alle istanze, con un messaggio del 29 luglio richiamato nel comunicato stampa del 31 luglio. Non va confusa con i bonus per chi assume persone nuove: qui il dipendente è già in organico.

Chi è l’azienda beneficiaria

Può chiederlo ogni datore privato, imprenditore o no, agricoltura inclusa. Sono esclusi gli enti pubblici, il lavoro domestico e gli apprendisti. Serve inoltre il rispetto dei principi generali sugli incentivi all’occupazione: regolarità contributiva (Durc), applicazione dei contratti collettivi e assenza di violazioni in materia di lavoro.

Il profilo del lavoratore

La data che conta è quella della trasformazione: il giorno prima del 35° compleanno è l’ultimo utile. La qualifica ammessa è quella di operaio, impiegato o quadro; i dirigenti sono fuori. Nessun datore, in passato, deve averlo assunto con un contratto stabile. Un apprendistato precedente non è d’ostacolo, come non lo sono un lavoro a chiamata o un impiego domestico stabili. Ostacola invece un precedente contratto stabile con agenzia di somministrazione. Anche un rapporto stabile interrotto per dimissioni o in prova blocca il bonus, perché la legge lo tratta come stabile dall’origine.

Il contratto da trasformare

Serve un contratto a scadenza partito entro la fine di aprile 2026, con durata totale fino a dodici mesi al momento della conversione. Chi è stato assunto da maggio in poi non rientra, come le assunzioni nuove. La conversione deve seguire il rapporto a termine senza pause. Ammessi il part-time e il passaggio di una missione di somministrazione in stabile, nel qual caso lo sgravio spetta all’utilizzatore. Sono esclusi i contratti intermittenti.

Quanto si risparmia: un esempio

Lo sgravio azzera la contribuzione datoriale entro un massimale di 500 euro ogni mese per persona. Con il tempo parziale il massimale si riduce in base all’orario; per i mesi incompleti l’Inps ragiona a giorni, con 16,12 euro al giorno. Non rientrano nello sgravio i premi Inail e altre contribuzioni elencate dalla circolare, come lo 0,30% per la formazione continua.

Esempio. Un impiegato full time comporta 700 euro mensili di contributi aziendali. Lo sgravio ne cancella 500 e l’azienda paga la differenza di 200. Se i contributi dovuti fossero 380, lo sgravio sarebbe pari a 380. Nei due anni il risparmio massimo per dipendente è 12.000 euro (500 moltiplicato per 24 mesi).

Il vincolo dell’aumento di organico

Per ottenere lo sgravio la conversione deve far crescere l’occupazione in modo netto. Ogni mese si paragona il numero di occupati con la media dei dodici mesi precedenti; i part-time pesano in proporzione alle ore, secondo il criterio delle unità lavorative annue. Il paragone riguarda l’intero gruppo di imprese controllate, collegate o facenti capo alla stessa persona, non il singolo stabilimento. Un calo di organico in una società del gruppo non penalizza, mentre una crescita conta. Posti lasciati liberi da dimissioni, pensionamenti o licenziamenti per giusta causa non obbligano a rimpiazzare. Se l’aumento viene meno, lo sgravio si interrompe per quel mese e ricomincia al suo ritorno, senza recuperare i mesi persi.

Se nei dodici mesi precedenti gli occupati erano in media 20 e nel mese della conversione sono ancora 20, manca l’aumento: per quel mese lo sgravio non è dovuto.

Divieti di licenziamento

Per sei mesi prima della conversione l’azienda non deve aver licenziato per motivo economico singoli dipendenti né avviato licenziamenti collettivi nella stessa unità. Per sei mesi dopo non può licenziare per motivo economico il giovane agevolato né un collega con uguale qualifica nella stessa unità. Chi sbaglia perde lo sgravio e restituisce quanto goduto. Secondo l’Inps non costano il bonus i recessi per inidoneità definitiva o per esaurimento del periodo di malattia protetta.

Salario giusto e retribuzione minima

L’art. 7 dello stesso decreto subordina i benefici a un livello retributivo. Il dipendente deve percepire almeno il trattamento economico complessivo (Tec) previsto dal contratto collettivo nazionale firmato dalle organizzazioni più rappresentative di settore e categoria. Il Tec somma tutto ciò che il contratto collettivo riconosce stabilmente: paga base, mensilità aggiuntive, indennità fisse, le componenti differite e il welfare contrattuale per tutti i dipendenti. Restano fuori i compensi discrezionali o variabili individuali. L’azienda lo dichiara con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Istanza telematica e risorse

La richiesta si presenta online con identità digitale, nel Portale delle agevolazioni dell’Inps, sezione riservata agli incentivi varati nel 2026 con il decreto Lavoro, prima oppure dopo la conversione. Se precede la conversione, l’Inps prenota le somme e comunica l’esito; da quel momento l’azienda ha dieci giorni per inviare la comunicazione di assunzione al sistema obbligatorio (modelli Unilav o Unisomm), pena la perdita della prenotazione e la necessità di ripresentare la domanda. Gli stanziamenti sono 18,2 milioni nel 2026, 87,5 nel 2027 e 69,3 nel 2028, e le domande si accolgono fino a esaurimento.

Il comma 5 dell’articolo 4 condiziona l’efficacia della norma al via libera della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Nella circolare 72 l’Inps ha ritenuto la misura di carattere generale, quindi estranea all’art. 107 del TFUE, e ha emanato le istruzioni.

Compatibilità con altri sgravi

Per l’Inps il bonus non si cumula con la decontribuzione Sud, con l’incentivo sulle assunzioni di disabili (legge 68/1999), con gli abbattimenti agricoli per aree montane o svantaggiate, con quelli dell’edilizia né con il regime speciale per lavoratori extra Ue previsto dal decreto-legge 317/1987. Si somma invece alla maggiore deduzione per nuove assunzioni della legge 207/2024 e allo sgravio dell’1% per la parità di genere.

Domande frequenti

E se il giovane compie 35 anni durante il contratto a termine?
Conta l’età nel giorno della conversione. Se in quel giorno ha già 35 anni, il bonus non spetta.

Il tempo parziale è escluso?
No. Il massimale di 500 euro e il confronto sull’organico si adeguano alle ore concordate.

Una conversione dovuta per legge o per contratto collettivo perde il diritto allo sgravio?
No. L’Inps ha precisato che un obbligo già esistente non lo esclude, a differenza di quanto avviene con altri incentivi.

Che cosa accade se la comunicazione obbligatoria parte in ritardo?
Secondo l’Inps lo sgravio manca per il periodo tra l’inizio del rapporto stabile e la data della comunicazione tardiva.

Fonti

D.L. 62/2026, artt. 4 e 7, testo vigente su Normattiva con le modifiche della L. 112/2026 di conversione. Inps, circolare n. 72 del 3 luglio 2026. Inps, comunicato stampa del 31 luglio 2026 sulle domande per l’incentivo alla stabilizzazione. Inps, notizia del 3 agosto 2026 sull’incentivo per gli under 35 (letta solo nel titolo e nella sintesi).

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Agosto 6, 2026

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