Carte di debito welfare: serve una rete di esercenti predefinita

Aggiornato al 7 luglio 2025

In sintesi. Le carte di debito welfare esentano il benefit dalla ritenuta solo se i dipendenti possono spenderle presso una rete di esercenti limitata e scelta in anticipo. Lo ha chiarito la risposta a interpello 5/2025 dell’Agenzia delle Entrate e lo ha ribadito la risposta 904-318/2025 della Direzione regionale della Lombardia: per una carta spendibile ovunque passi il circuito Mastercard, le somme spese sono soggette a ritenuta a carico del datore di lavoro.

Che cosa ha stabilito la risposta 5/2025

Il 15 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un datore di lavoro che voleva erogare fringe benefit, cioè beni e servizi dati ai dipendenti oltre alla retribuzione, con una carta di debito nominativa gestita da un provider. Il quesito riguardava due punti. Il primo: se la carta potesse valere come documento di legittimazione, ossia un titolo che dà diritto a un bene o a un servizio senza che il lavoratore riceva denaro. Il secondo: se il datore fosse esentato dalla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 23 del Dpr 600/1973.

La risposta è stata favorevole. Per l’Agenzia la carta può svolgere la funzione di documento di legittimazione ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis, del Tuir, e sull’importo speso per i beni e i servizi del piano il datore non applica la ritenuta. Il parere poggia su due elementi: vincoli di spesa entro il massimale di legge e utilizzo presso un numero determinato di esercenti, operanti nei settori scelti dal datore.

Le condizioni per la carta

Dal testo della risposta 5/2025 emergono condizioni cumulative. La carta è nominativa, e il dipendente la usa con un codice personale o con un riconoscimento biometrico. Non è cedibile. Non è monetizzabile: sono esclusi prelievi, versamenti di contante, trasferimenti a terzi e rimborsi. Non ha un uso promiscuo, perché il budget figurativo del piano non si mescola con denaro del lavoratore. Si spende solo presso esercenti aderenti al circuito, nei settori indicati in anticipo dal datore.

Il parere è reso sulla base di quanto descritto nell’istanza e lascia ferme le verifiche dell’amministrazione finanziaria.

Che cosa aggiunge la risposta 904-318/2025

La risposta 904-318/2025 della Direzione regionale della Lombardia, 2025, riguarda un’istanza presentata da una società lombarda. La Direzione regionale della Lombardia l’ha dichiarata inammissibile, perché i chiarimenti erano già stati dati con la risposta 5/2025. Ha comunque esaminato il merito.

La società proponeva carte di debito con budget spendibile in fringe benefit presso esercenti che accettano pagamenti tramite banche aderenti al circuito Mastercard. Secondo le fonti consultate, la Direzione ha rilevato quattro elementi: nessun accordo commerciale diretto tra provider ed esercenti, numero di esercenti non stabilito in anticipo, ampia varietà di settori e assenza di un marchio comune della rete. Il provider, aggiunge la risposta, controlla la rete sul piano tecnico e non su quello contrattuale.

La conclusione è che i chiarimenti della risposta 5/2025 non sembrano applicabili. In queste condizioni la carta non è un documento di legittimazione ma uno strumento di pagamento generalizzato. Il datore, in quanto sostituto d’imposta, deve applicare la ritenuta dell’articolo 23 del Dpr 600/1973 sugli importi spesi dai dipendenti.

Il Sole 24 Ore (Norme e Tributi Plus Lavoro, 7 luglio 2025) ha letto la risposta come un intervento che non innova rispetto alla 5/2025. In effetti la differenza sta nel requisito di una rete di esercenti identificata e convenzionata prima dell’uso.

Il limite di esenzione nel 2025

L’esenzione ha un tetto annuo. Il limite ordinario dell’articolo 51, comma 3, del Tuir è di 258,23 euro. Per il periodo 2025-2027 la legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, comma 390) lo porta a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico. Se il valore complessivo supera la soglia, l’intero importo diventa reddito di lavoro dipendente.

Esempio, con calcoli nostri. Un dipendente senza figli a carico riceve nell’anno 1.200 euro di benefit tramite una carta con rete predefinita. Il limite è 1.000 euro: poiché è superato, tutti i 1.200 euro concorrono al reddito, non i soli 200 eccedenti.

Domande frequenti

Una carta del circuito Mastercard può essere un documento di legittimazione?
Può esserlo solo se gli esercenti sono individuati e convenzionati in anticipo e la rete è limitata. Se l’adesione dipende dal circuito e il numero di esercenti non è stabilito, la risposta 904-318/2025 esclude questa qualifica.

Che cosa accade se la carta non rispetta le condizioni?
Il datore deve applicare la ritenuta dell’articolo 23 del Dpr 600/1973 sulle somme spese dai dipendenti.

Una risposta dichiarata inammissibile ha valore?
Non è una decisione sull’istanza, ma esprime l’orientamento dell’ufficio. La risposta 904-318/2025 è stata motivata nel merito e rimanda ai principi della 5/2025.

Il dipendente può prelevare contanti dalla carta?
No. La non monetizzabilità è una delle condizioni indicate dalla risposta 5/2025.

Fonti

Risposta a interpello 5/2025 dell’Agenzia delle Entrate, 15 gennaio 2025. Risposta 904-318/2025 della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, 2025. Articolo 51, comma 3-bis, del Tuir (Dpr 917/1986) e articolo 23 del Dpr 600/1973.

Il testo ufficiale della risposta 904-318/2025 non è stato letto. Il contenuto e la conclusione sono ricostruiti da due fonti indipendenti che concordano: il blog di Double-You (27 giugno 2025) e la rassegna di Fisco e Tasse. Il Sole 24 Ore (NT+ Lavoro, 7 luglio 2025) conferma l’esistenza della risposta e l’ente che l’ha emessa; della pagina è stato letto solo l’incipit. Le formulazioni dei punti attribuiti alla risposta vanno quindi lette come riferite dalle fonti.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Luglio 7, 2025

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