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Cig senza addizionale nei settori con attività ridotte o sospese

 

L’articolo 12 del decreto Ristori (Dl n. 137/2020) disciplina una proroga dell’attuale sistema di ammortizzatori sociali introdotti per l’epidemia.

 

Si prevede la concessione di un ulteriore periodo di 6 settimane di Cigo, Cigd e Aso che si potranno collocare dal 16 novembre al 31 gennaio 2021. Anche in questo caso eventuali periodi chiesti ai sensi della precedente normativa, che dovessero collocarsi dopo il 15 novembre, vanno a erodere le nuove 6 settimane.

 

Il periodo interessato è ampio e abbraccia 11 settimane a fronte delle quali, tuttavia, la tutela può riguardare solo poco più della metà. Il decreto stabilisce un legame tra il vecchio e il nuovo, arrivando a prevedere che non potrà usufruire del nuovo pacchetto chi non ha avuto l’autorizzazione per la seconda tranche di 9 settimane previste dal Dl n. 104/20 (e deve essere trascorso anche il relativo periodo autorizzato); vale a dire quelle per le quali potrebbe sussistere l’obbligo di versare il contributo addizionale. Onere aggiuntivo, quest’ultimo, riproposto anche per il pacchetto new entry.

 

Il meccanismo di determinazione del contributo addizionale è lo stesso già previsto dal Dl 104. Il decreto Ristori prevede un percorso agevolato per i soggetti la cui attività sia stata ridotta o sospesa dal dpcm del 24 ottobre. Tali aziende potranno accedere al nuovo trattamento anche non avendo richiesto le 18 settimane già regolamentate dalla precedente normativa e – cosa ancora più interessante – per loro il contributo addizionale non è dovuto.

 

Viene confermato che le domande andranno trasmesse all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, la norma afferma che in sede di prima applicazione il termine decadenziale è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto 137. Disposizione che suscita molte perplessità visto che le nuove settimane decorrono dal 16 novembre e la loro naturale scadenza di presentazione dell’istanza è il 31 dicembre. In base al contenuto della seconda parte del comma 5 dell’articolo 12, sembrerebbe che la scadenza sia anticipata al 30 novembre, cioè alla fine dello stesso mese in cui inizia il trattamento. Probabilmente si tratta di un errore cui, si spera, l’Inps possa porre rimedio.

 

Il decreto concede, altresì, un ampliamento di 4 settimane dell’esonero contributivo previsto per chi decide di non avvalersi dei trattamenti. L’agevolazione si aggancia alle ore d’integrazione salariale di giugno (in questa occasione non raddoppiate). Se ne potrà usufruire entro il 31 gennaio 2021.

 

Riguardo all’esonero, viene introdotta la possibilità di un ripensamento. Infatti, afferma la norma, il datore di lavoro che ha chiesto l’esonero (in base all’articolo 3, del Dl n. 104/20) e non lo ha fruito interamente può rinunciare alla parte residua e riconquistare la possibilità di chiedere l’ammortizzatore sociale previsto dal nuovo decreto.

 

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