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Settore agricolo: esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per covid-19

 

Per il rilancio delle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (articolo 222, comma 2, Dl 34/2020), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La norma giunge con un po’ di ritardo, come osservato dalla interrogazione parlamentare 28 settembre 2020, n. 5/04657. Si ricorda che, nelle more della pubblicazione del decreto attuativo, qualche indicazione era pervenuta dall’Inps con il messaggio 15 settembre 2020, n. 3341 a poche ore dalla prima scadenza del versamento della contribuzione per la manodopera agricola occupata nel 1° trimestre 2020. L’Istituto allegava al messaggio un elenco dei codici Ateco delle attività economiche ammesse al beneficio precisando che lo stesso fosse stato attinto dalla relazione tecnica alla norma.

 

L’agevolazione contributiva è riconosciuta dall’Inps, nei limiti delle risorse stanziate, in base alla presentazione delle domande le cui modalità di presentazione saranno definite dallo stesso istituto di previdenza. Nella domanda le imprese dovranno dichiarare eventuali aiuti concessi o richiesti.

 

Sono sospesi, fino alla definizione da parte dell’Inps delle istanze di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, o in scadenza.

 

In caso di esito favorevole della domanda, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

 

In caso di accoglimento dell’istanza, se l’esonero è concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

In caso, invece, di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

 

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