Aggiornato al 22 settembre 2026
In sintesi. I controlli RUNTS sugli ETS, gli enti del Terzo settore, useranno tre modelli uniformi di verbale, adottati dal Ministero del Lavoro con il decreto direttoriale 198/2026, firmato il 10 agosto: uno per il controllo ordinario, uno per quello straordinario e uno per l’ente che risulta irreperibile. Il decreto non indica da quando i controlli partiranno in concreto, perché il Ministero ha annunciato ulteriori passaggi preparatori. I modelli sono però già pubblici e permettono a ogni ente di capire in anticipo quali aspetti saranno esaminati.
Tre verbali, tre situazioni diverse
Il decreto n. 198 dà attuazione all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025. Quel decreto ha definito forme, contenuti, termini e modalità della vigilanza, del controllo e del monitoraggio sugli ETS iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore).
I modelli sono tre e fanno parte integrante del decreto n. 198. L’Allegato 1 è il verbale del controllo ordinario. L’Allegato 2 è quello del controllo straordinario. L’Allegato 3 è il verbale per il caso in cui il controllo non possa essere eseguito perché l’ente è irreperibile. Il Ministero precisa che gli esiti dei controlli vanno registrati esclusivamente in questi modelli.
Chi controlla e con quale cadenza
Il controllo ordinario è programmato e riguarda tutti gli ETS iscritti. Ha cadenza triennale e il primo ciclo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUNTS. Se ne occupano gli uffici del RUNTS oppure, se autorizzati, le reti associative nazionali e i CSV (centri di servizio al volontariato), ciascuno per gli enti aderenti.
Il controllo straordinario è un approfondimento. Lo dispongono gli uffici del RUNTS quando dal controllo ordinario emergono questioni da chiarire oppure arrivano segnalazioni su atti e fatti rilevanti, anche da altre amministrazioni.
Il verbale di irreperibilità si usa quando l’ente non è rintracciabile e non risponde alle comunicazioni. In questo caso chi controlla può proporre la cancellazione dell’ente dal RUNTS.
Che cosa esaminano i modelli
Secondo i commenti pubblicati dopo il decreto, il modello ordinario copre la struttura dell’ente, la sua gestione e i bilanci. Il modello straordinario ha una parte dedicata alla corretta fruizione del Social Bonus, il credito d’imposta riconosciuto a chi eroga denaro per recuperare immobili pubblici inutilizzati e beni confiscati assegnati agli ETS. I verbali riportano i dati anagrafici di chi controlla e dell’ente e indicano se la verifica è stata documentale o svolta presso la sede.
I punti su cui il D.Lgs. 117/2017 (CTS) pone obblighi precisi sono noti: il divieto di distribuire utili anche in forma indiretta (articolo 8), il bilancio e la relazione di missione depositati nel Registro (articolo 13), i libri sociali (articolo 15) e la disciplina dei volontari (articolo 17). Sono i documenti da cui un verificatore parte per confrontare quanto scritto nello statuto con l’attività realmente svolta.
Esempio: da quando corre il triennio
Un’associazione iscritta al RUNTS nel 2023 entra nel ciclo di controllo dal 1° gennaio 2024. Un ente iscritto nel 2026 vi entra dal 1° gennaio 2027. Per il primo ente il triennio di riferimento parte dal 2024. La data effettiva in cui gli uffici inizieranno le verifiche resta però quella che il Ministero deve ancora definire con i successivi atti.
Domande frequenti
I verbali sono già obbligatori? Sono stati adottati con il decreto n. 198 del 10 agosto 2026 e i controlli dovranno essere registrati solo su di essi. Il decreto non contiene una data di avvio dei controlli.
Chi può eseguire il controllo ordinario? Gli uffici del RUNTS e, per gli enti che vi aderiscono, le reti associative nazionali e i CSV autorizzati.
Che cosa accade se l’ente è irreperibile? Si compila il verbale dell’Allegato 3 e può essere proposta la cancellazione dell’ente dal Registro.
Il controllo si fa solo sui documenti? No. I modelli prevedono che la verifica possa essere documentale oppure svolta presso l’ente, e il verbale indica quale modalità è stata usata.
Fonti
Ministero del Lavoro, decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 e relativa notizia del 10 agosto 2026. Ministero del Lavoro, decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025. Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.