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Covid­19 e bonus baby sitter per gli autonomi nelle zone rosse

 

L’Inps con il messaggio 4678 dell’11 dicembre 2020 ha emanato le prime istruzioni per la gestione di un bonus, previsto dal decreto­ legge n. 149/2020, che deve supportare i genitori che svolgono un’attività autonoma e che pertanto non hanno diritto allo smart working o al congedo speciale indennizzato al 50% dedicati ai genitori lavoratori dipendenti.

 

A favore dei genitori lavoratori autonomi o parasubordinati delle regioni situate nelle aree “ros­se” del territorio nazionale spettano dei bonus baby sitter pari a 1.000 euro complessive, in caso di sospensione dell’attività di­dattica in presenza dei figli che frequentano la seconda e la ter­za media.

 

I destinatari sono iscritti alla Gestione separata, o iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbliga­toria, cioè artigiani, commercianti e agricoli autonomi che però non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligato­rie.

 

È necessario che siano residenti nelle regioni (rosse) cioè ad alto rischio epidemiologico e i cui figli stiano frequentando la se­conda e la terza media. In questa situazione infatti gli ultimi Dpcm emergenziali prevedono in automatico la didattica a di­stanza.

 

Per poter fruire del bonus il genitore beneficiario (utiliz­zatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.

 

L’utilizzatore, effettuata l’appropriazione del bonus, dovrà rendicontare le prestazioni entro il giorno 3 del mese suc­cessivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse. Il lavo­ratore riceve il compenso entro il giorno 15 successivo al 3° gior­no del mese.

 

Le prestazioni lavorative di baby­sitting coperte dal bonus sono quelle svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto ­legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, termine però da intendersi prorogata per effetto del nuovo Dpcm efficace fino al 15 gennaio 2021.

 

Naturalmente occorre che in tale arco temporale, il richiedente abbia l’abitazione in una regione che sia collocata nella zona rossa e il bonus spetterà per il tempo di so­spensione dell’attività didattica in presenza.

 

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