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Covid_19, acconti ridotti e ritenute sospese

 

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. I beneficiari di tale misura (“i sostituiti”) non devono aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, di norma, nel 2019, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400mila euro; non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il beneficio consiste nella possibilità di incassare i compensi di lavoro autonomo e i proventi dei redditi diversi, nonché le provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, senza subire le ritenute d’acconto, a condizione che la percezione di tali somme avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

 

I contribuenti che presumono una riduzione dell’imponibile fiscale ai fini Irpef, Ires e Irap, potranno calcolare e versare gli acconti per il 2020, usando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. La norma prevede la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. La norma, oltre che alle imposte espressamente individuate, Irpef, Ires e Irap, si applica anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

 


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