I crediti maturati grazie ai bonus edilizi potranno essere ceduti al massimo tre volte, ma le due cessioni successive alla prima potranno essere effettuate soltanto a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Il Governo introduce un altro meccanismo di controllo: i crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Importante la novità delle sanzioni per i professionisti: il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, potrebbe essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Queste nuove disposizioni si applicheranno alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Le modalità attuative della cessione e tracciabilità del credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il consiglio dei ministri ha licenziato anche le norme che obbligano le imprese che vogliono accedere al Superbonus ad applicare ai lavoratori il contratto nazionale di settore firmato dai sindacati più rappresentativi. Si tratta delle misura volta a dare una certificazione alle imprese edili per contrastare gli incidenti sul lavoro. L’applicazione del contratto non si riferisce solo al salario, all’orario, alle ferie e alle malattie ma anche alla formazione e maggiore sicurezza prevista dalla “magna carta” dell’edilizia per chi lavora nei cantieri. Non potranno dunque essere riconosciuti i lavori edili «eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Il contratto collettivo applicato «deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori». A fare le verifiche sarà sempre l’Agenzia delle entrate che si avvarrà dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
24/02/2022: DURC di congruità obbligatorio per l’impresa: pena la decadenza dei Bonus Edilizi. Il chiarimento, attraverso una FAQ, arriva dalla Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili.
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