L’articolo 1, comma 45, della legge di Bilancio 2022, proroga, con una diversificata scansione temporale, i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative:
Ricerca e sviluppo: Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:
Innovazione tecnologica: Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:
Design e ideazione estetica: Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:
Transizione ecologica e 4.0: Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:
Nel rispetto dei massimali e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, continua a essere possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è «trascinamento» dell’agevolazione ai costi sostenuti dal 2020 in poi per la prosecuzione di progetti commissionati dall’estero, contrattualizzati e iniziati prima dell’anno 2020 di entrata in vigore della disciplina di cui alla legge 160/2019.
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