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Crediti d’imposta R&S, proroghe con riduzioni al 2025

 

L’articolo 1, comma 45, della legge di Bilancio 2022, proroga, con una diversificata scansione temporale, i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative:

 

Ricerca e sviluppo: Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, vale a dire pari al 20%, nel limite massimo annuale di 4 milioni;
  • per i periodi d’imposta dal 2023 al 2031, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 5 milioni.

 

Innovazione tecnologica: Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia pari al 10%, nel limite annuale di 2 milioni;
  • per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

 

Design e ideazione estetica: Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della legge 160/2019, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia pari al 10%, nel limite annuale di 2 milioni;
  • per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

 

Transizione ecologica e 4.0: Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge 160/2019 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite annuale di 2 milioni;
  • per il periodo d’imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 4 milioni;
  • per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 4 milioni.

 

Nel rispetto dei massimali e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, continua a essere possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi è «trascinamento» dell’agevolazione ai costi sostenuti dal 2020 in poi per la prosecuzione di progetti commissionati dall’estero, contrattualizzati e iniziati prima dell’anno 2020 di entrata in vigore della disciplina di cui alla legge 160/2019.

 

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