Aggiornato al 20 maggio 2025
In sintesi. Chi ha usato in compensazione crediti R&S senza averne diritto può restituirli spontaneamente: la procedura è di nuovo aperta fino al 3 giugno 2025. Entro quella data l’impresa deve presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate e versare l’intero importo oppure la prima di tre rate. Restituendo il credito non si pagano sanzioni né interessi (questi ultimi dovuti solo sulle rate successive alla prima). La riapertura è disposta dall’articolo 19, commi da 5 a 8, del decreto-legge 25 del 2025, convertito dalla legge 69 del 2025.
Chi può aderire e per quali crediti
La procedura riguarda i crediti R&S previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 145 del 2013, maturati dal periodo d’imposta 2015 al periodo d’imposta 2019 e già utilizzati in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 146 del 2021 che ha istituito la sanatoria. Possono usarla le imprese che hanno svolto davvero le attività e sostenuto le spese, ma in tutto o in parte non qualificabili come ricerca e sviluppo ammissibile.
La norma include anche chi ha sbagliato nel quantificare o individuare le spese ammissibili, nel rispetto dei principi di pertinenza e congruità, o nel calcolare la media storica di riferimento. È ammesso inoltre chi, per il periodo d’imposta 2017, ha applicato in modo difforme l’interpretazione autentica sul comma 1-bis dell’articolo 3.
Restano fuori i crediti frutto di condotte fraudolente, di operazioni simulate, di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, e i casi senza documentazione idonea a provare le spese. Sono esclusi anche i crediti già accertati con atti di recupero o altri provvedimenti divenuti inoppugnabili al 22 ottobre 2021.
Come si presenta l’istanza e con quale modello
Il modello, intitolato «Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta», è stato approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 224105 del 19 maggio 2025. La trasmissione è telematica: direttamente, per chi è abilitato a Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario. In attesa del servizio telematico è ammessa, in via transitoria, la posta elettronica certificata alla Direzione provinciale competente; non sono ammesse raccomandata e posta ordinaria.
Il termine è il 3 giugno 2025. Fino a quella data è possibile presentare un’istanza sostitutiva, barrando l’apposita casella. Restano valide le istanze inviate entro il 31 ottobre 2024.
Importi e scadenze del versamento
Il pagamento avviene con modello F24, senza compensazione. Il debito si salda con un solo versamento non oltre il 3 giugno 2025 oppure con tre rate di eguale importo: la prima entro martedì 3 giugno 2025, la seconda entro il 16 dicembre 2025 e la terza entro il 16 dicembre 2026. Sulla seconda e sulla terza rata si applicano, dal 4 giugno 2025, gli interessi al tasso legale. I codici tributo sono quelli della risoluzione 34/E del 5 luglio 2022, richiamata dal provvedimento.
La rateazione non è sempre possibile. Se l’uso del credito è già stato contestato con un atto istruttorio, un atto di recupero o un provvedimento impositivo non ancora definitivo, bisogna restituire l’intero importo contestato in unica soluzione. Se l’atto è diventato definitivo alla data dell’istanza, il riversamento va eseguito per l’intero credito non oltre il 3 giugno 2025.
Gli effetti dell’adesione
Il corretto perfezionamento della procedura esclude la punibilità per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del decreto legislativo 74 del 2000. Se pende un contenzioso sull’atto relativo a quei crediti, l’adesione richiede la rinuncia al giudizio entro martedì 3 giugno 2025, con spese compensate tra le parti. Se il termine per il ricorso è ancora aperto a quella data, la dichiarazione di adesione vale come rinuncia a proporlo.
Per i crediti usati nel 2016 e nel 2017 il termine di decadenza per gli atti di recupero è prorogato di due anni. Se una rata non è pagata entro la scadenza, la procedura non si perfeziona: i residui vanno a ruolo con sanzione del 30% e interessi.
Il comma 8 dello stesso articolo 19 sposta dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 una data prevista dalla legge di bilancio 2025 (legge 207 del 2024, articolo 1, comma 458), che la stampa collega a un contributo per chi aderisce. Il testo di quel comma non è stato verificato e non ne descriviamo qui importi o condizioni.
Un esempio con i numeri
Esempio, con calcolo nostro: un’impresa ha usato nel 2018 un credito R&S 2016 di 90.000 euro per spese non qualificabili e non ha ricevuto atti. Se sceglie la rateazione, presenta l’istanza non oltre il 3 giugno 2025 e versa tre rate da 30.000 euro, con scadenze al 3 giugno e al 16 dicembre del 2025 e infine al 16 dicembre del 2026. Alla seconda e alla terza si aggiungono gli interessi legali. Se invece versa tutto entro il 3 giugno, paga 90.000 euro senza sanzioni né interessi.
Domande frequenti
Chi ha già presentato l’istanza entro il 31 ottobre 2024 deve ripresentarla?
No: secondo il provvedimento restano valide le istanze già inviate. Per le somme da versare si applicano le nuove scadenze.
Si può compensare il debito con altri crediti?
No. Il versamento si effettua con F24 senza compensazione.
Il riversamento chiude anche il profilo penale?
Sì, se la procedura si perfeziona con il pagamento: è esclusa la punibilità per l’indebita compensazione.
Che cosa accade se salto una rata?
La procedura non si perfeziona: i residui sono iscritti a ruolo con sanzione del 30% e interessi.
Fonti
Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, articolo 19, commi da 5 a 8, e decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, articolo 5, commi da 7 a 12, nei testi vigenti al 20 maggio 2025 (Normattiva). Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, letto da una copia pubblicata dal sito Diritto Bancario. Edotto, articoli sulla riapertura della sanatoria e sul nuovo modello; Quotidiano Piu; Informazione Fiscale; Eutekne e Fiscal Focus (solo parte pubblica). Non letti: la risoluzione 34/E del 5 luglio 2022, il comma 458 della legge 207/2024, i testi a pagamento delle testate e l’articolo del Sole 24 Ore.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.
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