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Criptovalute, al via l’anagrafe degli intermediari

 

In Italia è in partenza la nuova anagrafe delle criptovalute, che avrà fini sia di antiriciclaggio ma anche fiscali.

Con il termine antiriciclaggio si intendono quell’insieme di misure volte alla prevenzione e contrasto delle fattispecie volte al riciclaggio di denaro derivante e/o destinato ad attività criminose, nonché di finanziamento del terrorismo.

 

Al fine di agevolare gli operatori sono stati emanati, da parte di una pluralità di organismi (Banca d’Italia, Ministero della Giustizia e Ministero dell’interno), degli “indicatori di anomalia”, da intendersi comunque come dei semplici indirizzi, tra cui:

  • Cospicua operatività con controparti stabilite in paradisi fiscali;
  • Ricorso al prelevamento di contante per importi rilevanti, anche tramite conti personali di associati o amministratori, in assenza di giustificate motivazioni;
  • Organizzazioni che non presentano alcuna contabilità dell’attività di raccolta e impiego dei fondi, ovvero presentano una contabilizzazione scarsamente trasparente.

 

Le fattispecie oggetto di segnalazioni di operazioni sospette riferite all’utilizzo di criptovalute sono peraltro le più svariate: estorsioni on line, truffe e schemi finanziari piramidali, utilizzo di fondi pubblici, probabili collegamenti con la criminalità organizzata o connessioni con paradisi fiscali, bonifici all’estero e ricariche di carte prepagate.

 

Ma bisogna anche prestare attenzione ai casi in cui l’utilizzo di virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto, evidenziando i profili a rischio, tra cui anche le ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di virtual asset e, in particolare, le figure di collettori che operano una raccolta di fondi da una pluralità di soggetti, mediante:

  • Ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online, anche da diverse zone del territorio nazionale;
  • Accrediti di bonifici, anche esteri;
  • Ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.

 

Infine, è stata finalmente introdotta anche l’Anagrafe delle criptovalute, sia per le operazioni che per i gestori.

dati delle operazioni con i saldi delle transazioni saranno trasmessi trimestralmente al  e per chi opererà in Italia sarà obbligatoria l’iscrizione nel registro della valuta gestito dall’oam (organismo agenti e mediatori).

Chi non adempie all’obbligo non potrà operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito.

Il censimento degli operatori, persone fisiche e società italiane e soprattutto straniere (il 90% del mercato è straniero), partirà 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia che istituisce il registro.

Il censimento non si limiterà, peraltro, a un monitoraggio dei dati sociali e anagrafici di chi esercita in Italia l’attività sulle criptovalute, laddove l’Oam dovrà inviare al Ministero dell’economia anche tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.

In particolare: i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.

 

Il decreto attuativo firmato dal Ministro dell’economia istituisce quindi un registro nel quale dovranno registrarsi obbligatoriamente tutti gli exchangers e tutti i gestori di crypto wallet, con possibilità pertanto di accesso ai dati personali di coloro che operano sulle loro piattaforme e alle transazioni sulle stesse piattaforme transitate.

Non solo le piattaforme costituite in Italia e con sede in Italia, ma anche quelle straniere.

In mancanza di tale registrazione, come detto, il loro sito sarà oscurato, come avviene per altre piattaforme di trading non conformi alle normative italiane e/o europee.

L’Oam dovrà comunque anche collaborare con le autorità di vigilanza, con la Guardia di finanza, con la polizia valutaria e con l’Antimafia e Antiterrorismo, fornendo, su richiesta, “ogni informazione e documentazione detenuta”.

 

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