Criptovalute in bilancio: immobilizzazioni o rimanenze?

Aggiornato al 13 settembre 2026

In sintesi. Criptovalute in bilancio: come vanno trattate? Non come strumenti finanziari: per la scheda tecnica pubblicata a luglio 2026 da Organismo italiano di contabilità (Oic) e Agenzia delle Entrate sono beni immateriali non monetari. Si iscrivono tra le immobilizzazioni immateriali, senza ammortamento, se l’impresa vuole tenerle a lungo. La voce è invece quella delle rimanenze quando l’impresa le ha comprate per rivenderle nell’attività ordinaria. Le valutazioni di fine anno non pesano su Ires e Irap, mentre cessione e permuta producono reddito.

Il documento: che cos’è e a chi serve

Con il provvedimento 200904, datato 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate aggiorna le linee guida sulla gestione del rischio fiscale nel regime di adempimento collaborativo, quello riservato alle imprese con un sistema di controllo del rischio fiscale certificato. L’aggiornamento nasce da un tavolo tecnico con l’Oic e aggiunge due schede operative. Una riguarda le criptovalute, l’altra il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

La scheda sulle criptovalute si rivolge in primo luogo alle imprese che aderiscono al regime. Il suo contenuto ha però un interesse più ampio. Nessun principio contabile italiano disciplina oggi in modo specifico le criptovalute e la scheda è la prima indicazione congiunta di Oic ed Entrate sul tema. Il caso esaminato è quello di una società che redige il bilancio secondo il codice civile e ha acquistato Bitcoin, Ether e Solana. Le criptovalute sono intese come nella decisione del comitato dell’Ifrs Interpretations Committee del giugno 2019, senza riferimento alle categorie del regolamento europeo Mica.

Perché non sono strumenti finanziari

In assenza di una norma diretta, l’Oic 11 indica come procedere: si guarda prima ai principi che regolano casi simili, poi agli scopi e ai principi generali di redazione del bilancio. Applicando questo metodo, la scheda esclude l’assimilazione agli strumenti finanziari. Le criptovalute non hanno consistenza fisica, non danno diritto a ricevere somme di denaro prestabilite o calcolabili e si possono cedere in modo autonomo rispetto all’azienda.

Ne discende che si tratta di beni privi di materialità, non monetari, singolarmente individuabili. Rientrano nella definizione di immobilizzazione immateriale dell’Oic 24. Il richiamo all’Oic 26 conferma la natura non monetaria, perché quel principio considera tali le attività che non garantiscono l’incasso di una somma prestabilita o calcolabile.

Immobilizzazioni o rimanenze: decide la destinazione

Il criterio non è il tipo di criptovaluta, ma lo scopo per cui l’impresa la possiede. Se la direzione intende mantenerla a lungo nel patrimonio e ne ha la reale capacità, la voce corretta è quella delle immobilizzazioni immateriali. Se l’acquisto è finalizzato alla vendita nella normale attività, la voce corretta è quella delle rimanenze, disciplinate dall’Oic 13.

La scheda chiede di motivare la scelta sulla base della volontà della direzione e della capacità effettiva di detenzione. Una dichiarazione di intenti non basta se i comportamenti dell’impresa vanno in senso opposto, per esempio con acquisti e vendite frequenti nel corso dell’anno. Per questo è opportuno conservare le decisioni assunte e il tracciamento dei singoli movimenti, anche se la scheda non impone una documentazione specifica.

Come si valutano

Per le criptovalute immobilizzate il valore iniziale è il costo di acquisto. Non si ammortizzano, per analogia con l’Oic 16, che esclude il processo di ammortamento dai beni che non si consumano nel tempo. Si svalutano se la perdita di valore è durevole, secondo l’Oic 9. In questo caso il valore recuperabile coincide con il fair value, cioè il valore di mercato, depurato dei costi di vendita.

Per le criptovalute in rimanenza il valore di partenza è sempre il costo. A fine esercizio si confronta con il valore di realizzo ricavabile dal mercato, che nel caso esaminato coincide con il fair value meno i costi di vendita, e si iscrive il minore dei due.

Il trattamento fiscale: variazioni neutre, cessioni imponibili

La regola è nel Tuir, all’articolo 110 (comma 3-bis), inserito dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022): stabilisce che le variazioni di valore delle criptovalute rilevate alla chiusura del periodo non concorrono al reddito, indipendentemente dal modo in cui sono contabilizzate. Il comma 131 della stessa legge estende la regola all’Irap. Restano fuori dalla regola i crediti e i debiti da regolare in criptovalute.

Per le immobilizzazioni non rilevano neppure le svalutazioni. Per le rimanenze le variazioni non seguono l’articolo 92 del Tuir. In entrambi i casi la differenza tra il bilancio e il reddito si neutralizza in dichiarazione con variazioni in aumento o in diminuzione. Quando la criptovaluta è ceduta contro moneta o scambiata con altri beni, la differenza tra corrispettivo e valore fiscale entra invece nel reddito. La scheda richiama la circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 e la risposta a interpello n. 78 del 20 marzo 2025.

Un esempio numerico

Si ipotizzi una società che acquista a gennaio criptovalute per 120.000 euro. A fine anno il fair value, già ridotto dei costi di vendita, è 90.000 euro.

Se le ha classificate come immobilizzazioni e la perdita è durevole, iscrive una rettifica di valore di 30.000 euro e porta il bene a 90.000. Se la perdita non è durevole, mantiene il costo di 120.000. Quando la svalutazione c’è, i 30.000 euro non sono deducibili: in dichiarazione si fa una variazione in aumento di pari importo, ai fini Ires e Irap.

Se le ha classificate come rimanenze, deve valutarle al minore tra 120.000 e 90.000, quindi a 90.000, con una perdita di 30.000 euro. Anche qui la perdita non incide sul reddito e si recupera con una variazione in aumento di 30.000 euro. Se invece il fair value fosse 150.000 euro, in entrambi i casi il valore resterebbe a 120.000 euro e non emergerebbe alcun utile contabile da neutralizzare. Il reddito si formerà solo alla vendita o alla permuta, confrontando il prezzo con il valore fiscale di 120.000 euro.

Domande frequenti

Le criptovalute si ammortizzano? No. Secondo la scheda non si ammortizzano, perché il loro valore d’uso non si consuma col passare degli anni. Si svalutano solo per perdite durevoli di valore.

Si può classificare tutto come strumento finanziario? No. La scheda esclude l’assimilazione agli strumenti finanziari e le tratta come beni immateriali non monetari.

La svalutazione di fine anno riduce le imposte? No. Secondo la regola del Tuir sopra descritta, le variazioni di valore alla chiusura del periodo non concorrono al reddito né all’Irap. La perdita contabile va ripresa in dichiarazione.

Quando le criptovalute generano reddito? Alla cessione contro moneta o alla permuta con altri beni, per la differenza tra corrispettivo e valore fiscale.

Fonti

Agenzia delle Entrate, provvedimento 200904 (6 luglio 2026), linee guida sul rischio fiscale nell’adempimento collaborativo. Oic e Agenzia delle Entrate, scheda tecnica sul trattamento contabile e fiscale delle criptovalute, pubblicata il 7 luglio 2026. Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), articolo 1, comma 131, e Tuir articolo 110, comma 3-bis. Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 e risposta a interpello n. 78 del 20 marzo 2025. Principi contabili Oic 9, 11, 13, 16, 24 e 26.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Settembre 13, 2026

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