L’Inps ha fornito le prime importanti indicazioni operative in merito all’esonero contributivo (c.d. decontribuzione Sud) previsto per le aree del Sud Italia dal decreto Agosto
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (art. 27), convertito con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL.
L’agevolazione in commento si caratterizza per i seguenti aspetti:
1) non è rivolta a nuove assunzioni ma ha il principale obiettivo di ridurre il costo del lavoro della forza lavoro occupata in determinate aree geografiche;
2) è riconosciuta per il breve periodo di 3 mesi decorrenti dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
3) è concessa previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
Di seguito andiamo ad analizzare gli elementi distintivi del beneficio in commento.
Sotto l’aspetto soggettivo possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. L’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Gli elementi utili per verificare il diritto al beneficio sono sostanzialmente due:
1) la tipologia di datore di lavoro;
2) l’area geografica di prestazione dell’attività lavorativa.
Sono interessati al beneficio i datori di lavoro privati anche non imprenditori. Possono accedere all’agevolazione sia i datori di lavoro imprenditori ex art. 2082 c.c., ossia coloro che svolgono professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, sia i datori di lavoro non imprenditori (es. associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.). Per espressa indicazione normativa sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro del settore agricolo e i datori di lavoro del settore domestico. L’esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile, come più volte precisato dall’INPS, assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione presenti nell’art. 1, co. 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Mentre, al contrario, sono esclusi dall’applicazione del beneficio:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano
- qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell’esonero: le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) in presenza di determinati requisiti, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.
L’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le Strutture territoriali dell’INPS, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, possono attribuire il codice di autorizzazione “0L”con data inizio validità dal 1° ottobre 2020 e con fine validità al 31 dicembre 2020.
Sotto l’aspetto meramente quantitativo, l’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La norma in trattazione non prevede un limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Secondo prassi ormai consolidata, oltre ai premi INAIL, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- il contributo dovuto al Fondo di tesoreria del TFR (art. 1, comma 755, Legge n. 296/2006);
- i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà bilaterali, al Fondo di solidarietà residuale e al Fondo di integrazione salariale;
- i contributi dovuti ai Fondi di solidarietà territoriale intersettoriale delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%), di cui all’articolo 25, comma 4, della Legge n. 845/1978;
- il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale istituito dal decreto interministeriale n. 95269/2016
L’esonero è applicabile per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
La misura “Decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa. L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del d.lgs. 150/2015. Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate o l’esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani) sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, l’incentivo all’assunzione di disabili o l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
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