Aggiornato al 11 maggio 2026
In sintesi. Secondo il decreto Primo Maggio (decreto-legge n. 62 del 2026) lo Stato riconosce alle imprese private esoneri dai contributi previdenziali a proprio carico, fino a 800 euro al mese per lavoratore, per le assunzioni stabili effettuate nel 2026. Subordina inoltre gli incentivi al “salario giusto”: la retribuzione individuale non deve essere inferiore al trattamento economico complessivo del contratto collettivo di riferimento.
Contenuto e decorrenza del provvedimento
Il decreto-legge n. 62 del 2026, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026 ed è in vigore dal 1° maggio 2026. Il decreto-legge è efficace dalla pubblicazione, ma il Parlamento deve convertirlo entro sessanta giorni e in quella sede il testo può cambiare. Questo articolo descrive il testo vigente all’11 maggio 2026.
Gli esoneri riguardano la quota di contributi previdenziali che grava sull’impresa, nella misura del 100 per cento, esclusi i premi e i contributi Inail. Ogni esonero ha un tetto mensile per lavoratore e un limite complessivo di spesa: se l’Inps rileva, anche in via prospettica, che il limite sta per essere raggiunto, non accoglie ulteriori comunicazioni di accesso al beneficio.
Gli incentivi in sintesi: importi, requisiti, durata
Bonus donne (articolo 1). Spetta ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, assumono donne con contratto a tempo indeterminato. Il tetto è di 650 euro al mese, che salgono a 800 euro per le lavoratrici residenti nell’area della ZES unica meridionale ammissibili ai fondi strutturali europei. La durata massima è di 24 mesi per le donne che non lavorano con regolare retribuzione da due anni o più, oppure da un anno o più se appartengono a una delle categorie da b) a g) di “lavoratore svantaggiato” del regolamento (UE) n. 651/2014. La durata scende a 12 mesi per le assunzioni di donne appartenenti alle categorie da a) a g) della stessa definizione.
Bonus giovani (articolo 2). Interessa il personale non dirigenziale assunto nel 2026 con contratto stabile. Alla data di assunzione il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni e deve essere senza un lavoro regolarmente pagato da due anni o più, oppure da un anno o più se rientra nelle categorie c), e), f) e g) del regolamento europeo. L’esonero è di 500 euro al mese fino a 24 mesi; sale a 650 euro per chi è assunto in una sede o unità produttiva in Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche o Umbria.
Bonus ZES (articolo 3). Si rivolge ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e assumono, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, personale non dirigenziale a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva dell’area della ZES unica. Il lavoratore deve aver compiuto 35 anni ed essere disoccupato da almeno 24 mesi. L’esonero è di 650 euro al mese fino a 24 mesi.
Stabilizzazione dei contratti a termine (articolo 4). Spetta a chi trasforma in contratti a tempo indeterminato rapporti a termine di durata complessiva non superiore a 12 mesi alla data di trasformazione. Il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni e non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato. Le trasformazioni devono avvenire dal 1° agosto a fine 2026, in continuità con contratti a termine avviati entro il 30 aprile 2026. L’esonero è di 500 euro al mese fino a 24 mesi. La sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Condizioni comuni: incremento occupazionale e licenziamenti
Per i bonus donne, ZES e stabilizzazione le assunzioni devono comportare un aumento netto dell’organico. Si calcola come differenza tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e la media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; per il tempo parziale il conteggio è ponderato sulle ore pattuite, e si tiene conto delle diminuzioni avvenute in imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
L’esonero non spetta se, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il datore ha effettuato nella stessa unità produttiva licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Se invece licenzia per giustificato motivo oggettivo, nei sei mesi successivi, il lavoratore incentivato o un collega con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, il beneficio è revocato e quanto già fruito va recuperato. Gli esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non si sommano ad altre agevolazioni contributive; per il bonus donne e per la stabilizzazione il testo dichiara la compatibilità, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni prevista dall’articolo 1, commi 399 e 400, della legge 207/2024.
Quanto vale un esonero: un esempio
I massimali mensili permettono di stimare il valore massimo teorico di ciascun incentivo. Sono calcoli dello studio, non importi garantiti: l’esonero effettivo non può superare i contributi realmente dovuti.
Un bonus ZES di 650 euro per 24 mesi vale al massimo 15.600 euro. Un bonus giovani di 500 euro per 24 mesi vale al massimo 12.000 euro, che diventano 15.600 euro con il tetto di 650 euro. Un bonus donne di 800 euro per 24 mesi arriva a 19.200 euro, mentre per 12 mesi a 9.600 euro.
Il salario giusto: che cosa prevede l’articolo 7
Il decreto indica la contrattazione collettiva come strumento per determinare il salario giusto, in attuazione dell’articolo 36 della Costituzione. Si guarda al complesso della retribuzione e degli altri istituti economici dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni di imprese e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto di settore, categoria, attività prevalente, dimensione e natura giuridica del datore. I contratti collettivi diversi non possono prevedere un trattamento complessivo inferiore. Nei settori senza contratto collettivo vale come soglia quello il cui ambito è più connesso all’attività effettivamente svolta.
Il collegamento con gli incentivi è diretto: i benefici sono fruibili solo se la retribuzione individuale effettivamente pagata non è inferiore al trattamento complessivo così determinato. Il contratto applicato diventa quindi un requisito da documentare per ottenere l’esonero.
Codice unico del contratto collettivo e obblighi di informazione
Il codice alfanumerico unico assegnato a ciascun contratto collettivo nazionale ai sensi dell’articolo 16-quater del decreto-legge 76/2020 entra nei documenti del rapporto di lavoro. L’articolo 11 lo aggiunge tra le informazioni da fornire al lavoratore (decreto legislativo 152/1997, articolo 1, nuova lettera q-bis) e tra le voci del prospetto paga (legge 4/1953, articolo 1, comma 1). Il codice, indicato anche nelle comunicazioni obbligatorie e nei flussi previdenziali, è usato da Ministero del lavoro, Ispettorato nazionale del lavoro, Inps e Cnel per monitorare l’applicazione dei contratti e individuare scostamenti, e le risultanze orientano la vigilanza e il contrasto al dumping contrattuale.
Sulla piattaforma SIISL, dal giorno in cui la legge di conversione sarà in vigore, le posizioni di lavoro pubblicate dovranno riportare il contratto applicato con il suo codice e la retribuzione collegata a qualifica e livello.
Conciliazione famiglia-lavoro: il bonus non è ancora operativo
L’articolo 6 prevede, dalla vigenza della legge di conversione, un esonero contributivo per le aziende in possesso delle certificazioni indicate dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 184/2025. L’esonero è determinato in misura non superiore all’1 per cento dei contributi dovuti dall’impresa, con un massimo di 50.000 euro l’anno per ciascuna azienda, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Le modalità saranno stabilite da un provvedimento ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla conversione. Le risorse sono limitate a 7 milioni di euro nel 2026 e a 12 milioni in ciascuno dei due anni seguenti.
Domande frequenti
Gli incentivi sono già utilizzabili?
Le norme sono vigenti dal 1° maggio 2026, ma l’accesso concreto dipende dalle istruzioni operative dell’Inps. La stabilizzazione dei contratti a termine richiede inoltre l’autorizzazione della Commissione europea, e la conciliazione attende la conversione e un decreto attuativo.
Si possono cumulare più esoneri per la stessa assunzione?
No. Il testo esclude il cumulo con ulteriori agevolazioni sui contributi già previsti dalla normativa. Resta compatibile con la maggiorazione del costo deducibile per le nuove assunzioni.
Che cosa si intende per salario giusto?
Corrisponde alla retribuzione complessiva fissata dal contratto nazionale firmato dalle parti sociali più rappresentative nel settore di riferimento. Se la retribuzione è inferiore, la fruizione degli incentivi previsti dal decreto non è consentito.
Che cosa accade se l’assunto viene licenziato?
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato, oppure di un altro dipendente di pari qualifica nella medesima unità, entro i sei mesi seguenti determina la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito.
Fonti
Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, nel testo vigente all’11 maggio 2026, consultato su Normattiva: articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 e 19. A supporto sulla durata del bonus donne: Fisco7, maggio 2026. Non letti: gli articoli 5, da 8 a 10 e da 12 a 18 del decreto, le istruzioni dell’Inps, la stampa specializzata a pagamento (Il Sole 24 Ore, Eutekne, ItaliaOggi, Ipsoa). Non sono stati riportati dati su cui non è stato possibile un riscontro adeguato.
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