Delega sicurezza: il compenso al dipendente va in busta paga

Aggiornato al 29 agosto 2026

In sintesi. Il compenso delega sicurezza, cioè la somma che l’azienda riconosce a un dipendente al quale ha affidato compiti di prevenzione degli infortuni e tutela della salute in azienda, è reddito di lavoro dipendente. Va quindi inserito in busta paga e iscritto nel Libro unico, il registro obbligatorio delle retribuzioni, con le ritenute fiscali e i contributi previsti per ogni altra retribuzione. Pagarlo a parte, anche con bonifico, non ne cambia la natura e può esporre il datore a recuperi.

Perché il compenso rientra nella retribuzione

La delega di funzioni è l’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un’altra persona compiti di prevenzione e sicurezza che gli spettano. Se il delegato è un dipendente, la somma pagata per questo incarico nasce dal rapporto di lavoro: remunera una responsabilità in più dentro l’organizzazione aziendale. Pesa la natura reale del pagamento e non l’etichetta scelta dalle parti o il mezzo usato per farlo.

Sul piano fiscale, per il 2026 la regola resta quella dell’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Dal 1° gennaio 2027 si applicherà la nuova numerazione del testo unico approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, in cui la stessa disciplina si trova all’articolo 53. L’articolo 51 porta nel reddito da lavoro subordinato ogni somma o bene ricevuto dal dipendente per effetto dell’impiego, qualunque sia la causa dichiarata. Tra le esclusioni elencate nell’articolo non compare alcuna ipotesi per i compensi da delega sulla sicurezza.

Che cosa prevede la delega di funzioni

L’articolo 16 del Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ammette la delega solo a certe condizioni. Deve risultare da atto scritto con data certa. Il delegato deve avere la professionalità e l’esperienza richieste dalle funzioni. Gli vanno affidati i poteri per organizzare, gestire e controllare l’attività delegata e una autonomia di spesa adeguata. Il delegato deve sottoscrivere l’accettazione e l’azienda deve darne notizia in modo adeguato e rapido. Resta in capo al datore il dovere di controllare come il delegato esercita i compiti ricevuti.

L’articolo 17 esclude due attività dalla delega: l’analisi complessiva dei rischi, con il documento che la formalizza, e la scelta del responsabile aziendale del servizio di prevenzione (Rspp). L’articolo 16 non limita la delega ai soli dipendenti. Se l’incarico è dato a un professionista esterno, il compenso segue il rapporto che lo lega all’azienda e non va in busta paga.

Contributi e Libro unico del lavoro

Ai fini previdenziali l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 considera reddito di lavoro dipendente quello individuato dalle norme del Tuir, con le regole di calcolo ivi previste. Per questo motivo l’indennità per la delega segue di norma la base imponibile fiscale e il datore deve versare i contributi dovuti, trattenendo dalla paga la parte dovuta dal lavoratore.

L’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 impone di iscrivere nel Libro unico ogni somma, in denaro o in natura, pagata o gestita dal datore. La voce va quindi riportata nel cedolino, con una descrizione chiara, per esempio Delega sicurezza, articolo 16 Dlgs 81/2008. Registrarla soltanto in contabilità o conservare la contabile del bonifico non soddisfa questo obbligo.

Come impedire che l’indennità si consolidi

Le imprese temono che una voce mensile in busta paga si consolidi anche dopo la fine dell’incarico. Il rimedio non è il pagamento fuori busta, ma una lettera di attribuzione che chiarisca la natura dell’importo. Per prudenza conviene indicare che la somma spetta soltanto per la durata della delega, dalla data in cui diventa efficace, e che cessa con la revoca o al termine dell’incarico. L’effetto sul trattamento di fine rapporto e sulle altre voci della retribuzione dipende dalla legge e dal contratto collettivo applicato.

Un esempio numerico

Un’azienda riconosce a un responsabile di reparto, nominato delegato, 300 euro lordi al mese. In un anno sono 3.600 euro. Se li versa con bonifico separato, quei 3.600 euro restano comunque retribuzione: devono essere aggiunti all’imponibile fiscale e a quello contributivo dell’anno e riportati nella Certificazione unica. Se arriva una verifica, il datore di lavoro rischia di dover versare le ritenute e i contributi non pagati, con sanzioni e interessi. L’importo è scelto soltanto per illustrare il calcolo.

Domande frequenti

La somma per la delega può essere pagata con bonifico fuori dalla busta paga? No, se il delegato è un dipendente. Il bonifico dimostra il pagamento ma non esclude la somma da imposte e contributi.

Il compenso è esente da imposte? L’articolo 51 del Tuir (articolo 53 del nuovo testo unico dal 2027) non prevede un’esenzione specifica per questo compenso, che rientra perciò tra i redditi di lavoro dipendente.

Come va indicato nel cedolino? Con una voce autonoma e riconoscibile, che richiami la delega di funzioni, così da distinguerlo dalla retribuzione ordinaria.

Il datore di lavoro è libero da ogni responsabilità dopo la delega? No. Rimane il dovere di vigilanza e non si possono trasferire l’analisi dei rischi e la scelta del responsabile Rspp.

Fonti

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 16 e 17. DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), articolo 51, applicabile per il 2026. Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo testo unico delle imposte sui redditi), articolo 53, in vigore dal 4 luglio 2026 e applicabile dal 1° gennaio 2027, Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026. Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12. Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 39. Testi pubblicati su Normattiva, consultati il 3 novembre 2026.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Agosto 29, 2026

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