I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”.
Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021.
Due tipi di contributo – Un contributo spetta alle imprese che alla data del 23 luglio 2021 (con partita Iva attivata in data precedente) svolgevano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10” relativo a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, e che alla stessa data erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19. A ciascun beneficiario spetterà un contributo di pari entità che sarà calcolato sulla base del numero di richiedenti, fino a un massimo di 25.000 euro per destinatario.
È inoltre previsto un secondo contributo, destinato alle imprese che alla data del 26 maggio 2021, con partita Iva attivata in data precedente, svolgevano in via prevalente una delle attività individuate dall’Allegato 1 del decreto interministeriale. Il contributo spetta se per l’attività svolta in modo prevalente sono state previste chiusure dovute alle disposizioni di contenimento dell’epidemia, per un periodo complessivo di almeno cento giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021. In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro. Il secondo contributo spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili.
L’ammontare dell’aiuto è riconosciuto successivamente al termine per la presentazione delle istanze, mediante riparto dei fondi stanziati, con le seguenti modalità:
Nel caso in cui, sommando l’ammontare del contributo richiesto con l’istanza all’importo complessivo degli aiuti di Stato ricevuti durante il periodo di emergenza Covid-19, il richiedente superi l’importo massimo consentito per gli aiuti di Stato, deve indicare sull’istanza il minor importo richiesto che gli consente di non superare i limiti di aiuti di Stato stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Allegato 1 – Tabella dei codici ATECO prevalenti (articolo 4, comma1)
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