L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce ai commi da 16 a 27 un contributo a fondo perduto perequativo a favore:
Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019).
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%. Per determinare il contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto di seguito elencati, se ottenuti alla data di presentazione dell’istanza.
I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui invece tenere conto qualora erogati sono:
Qualora l’ammontare complessivo dei contributi sopra elencati ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 e quello relativo al periodo d’imposta 2019, il contributo Sostegni-bis perequativo spettante è pari a zero e l’Agenzia delle entrate non dà corso all’istanza.
L’importo del contributo Sostegni-bis perequativo spettante si ottiene moltiplicando l’ammontare precedentemente ottenuto (peggioramento del risultato economico d’esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti) per le seguenti percentuali:
L’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta.
L’istanza può essere presentata:
L’Istanza può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
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