Distacco di personale e Iva: la circolare 5/E del 16 maggio 2025

Aggiornato al 16 maggio 2025

In sintesi. Sul distacco di personale e Iva la regola cambia dal 1° gennaio 2025: chi cede per un periodo un dipendente a un altro soggetto e riceve un corrispettivo, anche pari al solo rimborso del costo, effettua un’operazione rilevante ai fini Iva. Lo chiarisce la circolare 5/E del 16 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988 da parte dell’articolo 16-ter del Dl 131/2024. Il distacco senza alcun corrispettivo resta fuori campo Iva.

Che cosa è cambiato con la fine dell’esclusione per il solo rimborso

Nel distacco un datore di lavoro cede per un periodo limitato l’opera di propri dipendenti a un terzo, per svolgere una certa attività, perché ne ha un interesse proprio. Paga ancora lo stipendio e risponde dei contributi. Succede spesso fra società collegate da una partecipazione o da un accordo di rete.

La norma abrogata, l’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, escludeva dall’Iva i distacchi pagati con il solo rimborso del costo. I giudici europei, con la sentenza dell’11 marzo 2020 nella causa C-94/19, hanno stabilito che il distacco è a titolo oneroso, e quindi rilevante, quando esiste un nesso diretto con il pagamento di un corrispettivo. Per la sentenza non conta se la somma versata sia pari, superiore o inferiore al costo. L’articolo 16-ter del Dl 131/2024, convertito dalla legge 166/2024, ha adeguato l’ordinamento italiano.

Da quando si applica e che cosa resta salvo

Le nuove regole valgono per i contratti di prestito o distacco stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025. Rientrano i rinnovi espressi e quelli taciti successivi a quella data, anche se il contratto era stato concluso prima. Per i contratti precedenti, e finché non vengono rinnovati, resta applicabile l’articolo 8, comma 35. La data di stipula o di rinnovo si dimostra con qualsiasi atto idoneo, purché l’operazione sia riscontrabile in modo oggettivo, per esempio con le comunicazioni obbligatorie al Ministero del lavoro.

Per il passato la circolare fa salvi i comportamenti tenuti prima del 2025 in linea con la sentenza della Corte di giustizia o con l’articolo 8, comma 35. La salvaguardia non vale per le operazioni già oggetto di un accertamento divenuto definitivo prima del 1° gennaio 2025.

Quando il distacco è imponibile

Servono tre condizioni. La prima è soggettiva: chi distacca deve essere soggetto passivo Iva, cioè svolgere attività d’impresa o di lavoro autonomo. Un ente non commerciale rientra solo se il personale distaccato è impiegato nella sua attività d’impresa. Se distacca personale per attività non d’impresa e senza un’organizzazione dedicata, l’operazione è fuori campo.

La seconda è oggettiva: il distacco con corrispettivo è una prestazione di servizi. Il corrispettivo è imponibile anche se coincide con il rimborso dei costi, se è forfettario o se include un margine. La base imponibile è l’intero importo, compresa la quota che copre il costo del personale. Per la somministrazione di lavoro a termine, invece, continua a valere l’articolo 26-bis della legge 196/1997, che esclude dalla base imponibile i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali.

La terza è territoriale. Se il distaccatario è un soggetto passivo stabilito in Italia, l’operazione è rilevante in Italia a prescindere dallo Stato del distaccante. Se chi distacca è stabilito in Italia e il destinatario è un privato domiciliato o residente nell’Unione europea, l’operazione è rilevante in Italia. Verso un privato extra Ue non lo è. Il luogo in cui il lavoratore svolge l’attività è irrilevante. Nel caso non rilevante per territorialità la fattura riporta la dicitura «operazione non soggetta ad Iva».

Gruppo Iva, reti di imprese e avvalimento

Sono fuori campo le operazioni fra soggetti che aderiscono al medesimo gruppo Iva. Nelle reti di imprese che ricorrono alla codatorialità, cioè alla condivisione del lavoratore tra più datori in alternativa al distacco, se un’impresa paga l’intero costo e lo riaddebita pro quota alle altre senza alcuna remunerazione aggiuntiva, il riaddebito è una cessione di denaro non rilevante ai fini Iva. Nell’avvalimento privatistico, cioè il contratto con cui un’impresa ausiliaria mette a disposizione personale e mezzi per una gara, l’operazione è imponibile se c’è un corrispettivo, anche pari al rimborso delle spese del personale.

Un esempio numerico

I calcoli sono nostri e hanno finalità illustrativa. Una società distacca un dipendente presso una consociata che non fa parte dello stesso gruppo Iva, in forza di un contratto rinnovato a febbraio 2025, e si fa rimborsare il costo mensile di 4.000 euro. Il corrispettivo di 4.000 euro è imponibile. Con l’aliquota ordinaria del 22% l’Iva è di 880 euro e la fattura è di 4.880 euro. Se il contratto non fosse stato né stipulato né rinnovato dopo il 31 dicembre 2024, continuerebbe a valere l’esclusione per il solo rimborso.

Domande frequenti

Il distacco con il solo rimborso del costo è soggetto a Iva?
Sì, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, se il distaccante è soggetto passivo e c’è un corrispettivo, anche pari al costo.

Il distacco gratuito è imponibile?
No. Senza alcun corrispettivo, nemmeno parziale, manca il presupposto oggettivo e l’operazione è fuori campo Iva.

I contratti già in corso al 31 dicembre 2024 cambiano subito?
No, continua a valere la vecchia disciplina finché il contratto non è rinnovato, anche tacitamente, dopo quella data.

Che cosa succede tra società dello stesso gruppo Iva?
Se i soggetti aderiscono al medesimo gruppo Iva, l’operazione è fuori campo.

Fonti

Agenzia delle Entrate, circolare 5/E del 16 maggio 2025, letta da copia pubblicata da Diritto Bancario. L’articolo 16-ter del Dl 131/2024, l’articolo 8, comma 35, della legge 67/1988, la sentenza della Corte di giustizia C-94/19 e le altre norme richiamate (Dpr 633/1972, Dlgs 276/2003, legge 196/1997) sono citati come riportati dalla circolare e non sono stati letti direttamente. Non sono stati letti gli articoli di stampa specializzata sul tema; i testi a pagamento non sono stati confrontati ai fini dell’antiplagio.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Maggio 16, 2025

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