Dal 1° luglio 2030 Drr e e-fattura sostituiscono gli Intra

Aggiornato al 29 marzo 2025

In sintesi. Dal 1° luglio 2030 le operazioni intra-UE tra soggetti passivi IVA rientrano nei digital reporting requirements (Drr), cioè gli obblighi di comunicazione digitale delle informazioni su ciascuna operazione. Si accompagnano alla fattura elettronica obbligatoria e prendono il posto degli elenchi riepilogativi Intra. La disciplina è nella direttiva (UE) 2025/516, adottata dal Consiglio l’11 marzo 2025 e pubblicata il 25 marzo 2025 nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Ogni Stato membro deve recepirla con norme nazionali: questo articolo descrive la regola europea, non la futura disciplina italiana.

Che cosa sono i Drr e chi deve applicarli

I Drr sono la trasmissione al fisco dei dati di ogni operazione, invece di un riepilogo periodico. Gli elenchi Intra sono invece riepiloghi periodici. La direttiva li considera superati perché i nuovi obblighi richiedono informazioni più dettagliate e più tempestive (considerando 14).

L’obbligo ricade sull’operatore titolare di partita IVA (per la direttiva, un operatore registrato ai fini IVA). Le operazioni da comunicare, indicate dal nuovo articolo 262 della direttiva 2006/112/CE, sono quattro:

1) le cessioni e i trasferimenti di beni verso altri Stati membri esenti ai sensi dell’articolo 138; 2) gli acquisti intracomunitari di beni e le operazioni assimilate; 3) le vendite di beni e i servizi resi per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente con il meccanismo dell’inversione contabile, se questi è identificato ai fini IVA; 4) gli acquisti di beni e servizi con inversione contabile. Restano fuori i beni e i servizi esenti nello Stato in cui l’operazione è imponibile.

I dati vanno trasmessi allo Stato membro che ha attribuito la partita IVA usata per l’operazione. Gli Stati possono anche dispensare i soggetti passivi dal comunicare gli acquisti (punti 2 e 4), purché lo notifichino alla Commissione europea.

Fattura elettronica obbligatoria: che cosa cambia

Con il nuovo articolo 218 le fatture sono emesse come fatture elettroniche. Gli Stati possono però accettare carta o formati non strutturati per le operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione. Una fattura è elettronica, secondo l’articolo 217, se è emessa, trasmessa e ricevuta in un formato strutturato che ne consente il trattamento automatico. Il formato deve rispettare la norma europea sulla fatturazione elettronica e l’elenco delle sintassi previsto dalla direttiva 2014/55/UE.

Quando vanno trasmessi i dati

La trasmissione avviene operazione per operazione, con tre regole (articolo 263).

Per le vendite, i dati sono trasmessi quando la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo. Se la fattura è emessa dall’acquirente per conto del fornitore, il termine è di cinque giorni dall’emissione. Per gli acquisti, il termine è di cinque giorni dal ricevimento della fattura.

Esempio (calcoli nostri, a scopo illustrativo). Un’impresa italiana emette il 10 settembre 2030 una fattura per una cessione di beni a un cliente tedesco: i dati partono lo stesso giorno. Se un’impresa riceve il 3 ottobre 2030 la fattura di un fornitore francese, i dati vanno inviati entro l’8 ottobre. Le modalità concrete dipenderanno dalle regole nazionali di recepimento.

L’invio può essere eseguito dal contribuente oppure da un intermediario incaricato. Gli Stati devono mettere a disposizione i mezzi elettronici e accettare dati conformi alla norma europea. Il messaggio elettronico comune sarà definito con la procedura prevista dall’articolo 58 del regolamento (UE) 904/2010.

Quali dati si comunicano e che uso ne fa il fisco

L’articolo 264 elenca un sottoinsieme delle informazioni della fattura previste dall’articolo 226 della direttiva IVA: ne sono richiamati alcuni punti, non tutti. Il regolamento 2025/517, adottato nella stessa data dell’11 marzo 2025, prevede un sistema centrale di scambio, il VIES centrale. Ogni Stato vi trasmette automaticamente i dati ricevuti e, secondo il considerando 5, dovrebbe aggiornarlo entro un giorno dalla ricezione. In questo modo le amministrazioni possono incrociare vendite e acquisti dichiarati dalle due controparti, utile contro le frodi.

Esenzione a rischio se la comunicazione manca

Il nuovo articolo 138, paragrafo 1 bis, dispone che l’esenzione per la cessione intra-UE non si applica se il cedente non ha adempiuto l’obbligo di comunicazione, oppure se i dati inviati non contengono le informazioni corrette. Resta ferma la possibilità di giustificare l’omissione con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. È quindi un adempimento che incide sul trattamento IVA dell’operazione, non solo una formalità.

Le date da ricordare

La direttiva produce effetti dal ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le norme descritte si applicano dal 1° luglio 2030, e gli Stati membri devono adottare le disposizioni nazionali entro il 30 giugno 2030. Altre parti della direttiva hanno scadenze diverse, con termini di recepimento fissati tra il 2028 e il 2029.

Domande frequenti

Dal 2030 serve la fattura elettronica per ogni operazione intra-UE? Serve per le operazioni soggette agli obblighi di comunicazione. Per le altre gli Stati possono ammettere documenti non elettronici.

Gli elenchi Intra spariscono? La direttiva sopprime l’obbligo degli elenchi riepilogativi ai fini IVA, perché le operazioni confluiscono nei Drr. Altri obblighi, per esempio statistici, non sono oggetto di questa direttiva e non sono trattati qui.

Chi trasmette i dati? Il soggetto passivo oppure un intermediario da lui incaricato.

Che cosa succede se i dati non vengono trasmessi o sono errati? L’esenzione dell’articolo 138 può non applicarsi, salvo giustificazione accettata dalle autorità.

Fonti

Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, 11 marzo 2025, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 25 marzo 2025 (testo italiano letto su EUR-Lex, in particolare articolo 5, considerando 14, articoli 138, 217, 218, 262-264 della direttiva 2006/112/CE come modificata). Regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio, 11 marzo 2025 (testo italiano letto su EUR-Lex, considerando 5). Non sono state lette le norme nazionali di recepimento né la stampa specializzata.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Marzo 29, 2025

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