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E-commerce indiretto, basta il corrispettivo

 

I corrispettivi delle prestazioni di intermediazione rese tramite piattaforma on-line sono soggette a fatturazione in quanto non sono ritenute da ricondurre ai servizi elettronici e nel caso di emissione di fattura semplificata occorre indicare anche il codice fiscale e/o la partita Iva del cliente nel relativo tracciato xml. L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta ad interpello n. 324/2020 operando la distinzione circa la classificazione del servizio che consente di individuare la corretta modalità di certificazione fiscale.

 

Possibile scegliere di certificare fiscalmente con corrispettivi telematici anche le vendite da commercio elettronico indiretto effettuate tramite app o sito internet e con consegna materiale dei beni; ammesso inoltre l’utilizzo di un server-RT autonomo e dedicato in locali non aperti al pubblico, come nel caso di negozi online e virtuali, anche se con meno di tre punti cassa per punto vendita.

 

L’istanza di interpello ha riguardato il caso di una società che, attraverso un’apposita app o un sito internet di proprietà di terzi, presenta i propri prodotti, ordinabili e pagabili dal cliente attraverso la piattaforma tecnologica. I beni sono poi consegnati direttamente presso il domicilio del cliente dopo essere stati prelevati da locali (laboratori), non aperti al pubblico.

 

Per la certificazione delle vendite, l’Agenzia ha ritenuto come l’operazione così realizzata rientri tra quelle di commercio elettronico indiretto, caratterizzate da una gestione interamente telematica delle fasi di ordine, pagamento e stipula del contratto. Non c’è quindi un obbligo ma una mera facoltà di documentare la vendita con corrispettivo telematico. Inoltre è stato chiarito come non trova applicazione la limitazione relativa all’installazione di un server-RT solamente quando si opera con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, in quanto riferita esclusivamente alle ipotesi di locali aperti al pubblico. Se si tratta di locali non aperti al pubblico, come appunto nel caso di negozi online o virtuali, può essere installato un server-RT per ciascun punto vendita.

 

In relazione al quesito principale oggetto d’interpello l’agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover concludere che:

  • l’applicazione informatica consente la stipula di contratti di spedizione o trasporto per gli utenti interessati e configura la presenza di uno dei “servizi affini”, di natura tangibile, non qualificabile come “servizio elettronico”, ma da ricondurre alle prestazioni di servizi rese da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui;
  • l’attività svolta dalla società tramite la piattaforma informatica consiste in un’attività di intermediazione, fuori da una forma negoziale specifica (risoluzione n. 77/1998 e n. 354/E/2007), nella quale il mezzo elettronico costituisce un mero strumento, mediante il quale la stessa raccoglie le domande dei propri clienti ed effettua, per essi, le prenotazioni delle spedizioni, carente dei presupposti che potrebbero attrarre il servizio nell’ambito di quelli resi tramite mezzi elettronici.

 

In conseguenza dell’indicazione contenuta nella risposta al quesito principale, la risposta al secondo quesito derivato conferma l’impossibilità di applicare gli esoneri dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi con la necessità di procedere alla fatturazione obbligatoria, rispettivamente ordinaria e semplificata, ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del Dpr. 633/1972, nelle cessioni rivolte a soggetti passivi d’imposta (B2B), o comunque a richiesta del committente (B2C).

 

Nel caso specifico viene esclusa la possibilità della certificazione mediante Registratore telematico, memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri (articolo 2 del Dlgs 127/2015), nonché scontrini e ricevute fiscali, in quanto le prestazioni rese, riconducibili a servizi di intermediazione e trasporto, non rientrano nell’articolo 22 del Dpr. 633/1972.

 

Occorre, pertanto, la documentazione dell’operazione tramite fattura elettronica ordinaria o semplificata, quest’ultima se l’operazione non supera l’importo di euro 400 (articolo 1 del Dm 10 maggio 2019), nella cui compilazione, non possa essere omessa l’indicazione della partita Iva o del codice fiscale del cessionario/committente oltre agli altri dati espressamente richiesti dalle specifiche tecniche, versione 1.5 utilizzabili fino al 31 dicembre 2020 (provvedimento agenzia delle Entrate n. 185115 del 4 maggio 2020).

 

 

 

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