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Emersione dei rapporti di lavoro, domande entro il 15/07

 

È già operativa la procedura dedicata alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato con i lavoratori italiani o comunitari.

 

Il datore di lavoro che occupa irregolarmente un lavoratore può sanare la situazione presentando all’Inps un’apposita istanza entro il 15 luglio 2020 e versando un contributo forfettario di 500 euro.

 

La finalità che intende perseguire la disposizione predetta è quella di favorire l’emersione per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

 

L’emersione non si rivolge a 360 gradi a tutti i datori di lavoro, ma è circoscritta a settori ben specifici. Più precisamente i settori di attività interessati sono i seguenti:

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

All’interno di questo delimitato ambito, l’emersione può essere attivata non solo dai datori di lavoro italiani o cittadini UE, ma anche dai datori di lavoro extraUE purché titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Questi soggetti possono presentare l’istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con i cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt’ora in corso, con cittadini italiani o stranieri.

 

A tal fine i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici. Comunque, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020.

 

L’emersione può essere richiesta anche da parte del cittadino straniero: si tratta coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno. Questi possono ottenere dalla Questura un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Le condizioni richieste sono che i cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori sopra citati. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori predetti, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

 

Se l’istanza viene presentata dal datore di lavoro sarà necessario indicare la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, lo straniero non perderà il diritto di soggiornare regolarmente in Italia e di trovare un nuovo lavoro. Infatti, secondo cui lo straniero può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore, al lavoratore straniero verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. L’istanza di emersione deve essere presentata dal datore di lavoro dal 1° giugno al 15 luglio 2020:

  • all’INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri.

Dato che i tempi di completamento delle istanze non saranno brevi, il legislatore ha previsto che nelle more della definizione dei procedimenti, la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. Se l’istanza è stata presentata dal datore di lavoro, il cittadino straniero potrà svolgere l’attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze di questo.

Il cittadino straniero che intende presentare l’istanza per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo deve presentare al Questore, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, la documentazione che dovrà essere individuata con decreto ministeriale idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta nei settori agricolo o domestico e riscontrabile da parte dell’ispettorato nazionale del lavoro. All’atto della presentazione della richiesta, è consegnata un’attestazione che consente all’interessato:

  • di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza,
  • di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività predetti,
  • di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
  • di iscriversi agli Uffici per l’impiego esibendo l’attestazione rilasciata dal Questore.

 

Se l’iniziativa è datoriale, sarà necessario versare un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore. Se l’istanza è presentata dallo straniero, quest’ultimo è tenuto al pagamento di contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, a cui si devono aggiungere 30 euro per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto ministeriale.

 

Limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, costituisce motivo di inammissibilità della domanda, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per: favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,  reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, l’occupazione di stranieri irregolari (privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato) e la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, anche se intervenute dopo la procedura di ingresso degli stranieri per motivi di lavoro subordinato o di emersione del lavoro irregolare.

 

L’emersione non potrà essere attuata per gli stranieri nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di espulsione oppure che sono risultati segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Non sono regolarizzabili nemmeno gli stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Restano esclusi anche coloro che sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

 

Dal 19 maggio 2020 fino alla conclusione dei procedimenti di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale e per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale. Continuano invece il loro corso i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite e per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La sospensione dei procedimenti di cui sopra cessa nel caso in cui: non venga presentata l’istanza di emersione, si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima oppure per mancata presentazione delle parti. Particolarmente pesante il regime sanzionatorio. Se il datore di lavoro impiega lavoratori stranieri che hanno presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, senza aver adempiuto alla preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro nero, con gli importi raddoppiati. Il regime sanzionatorio si aggrava per il datore di lavoro, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di un soggetto che ha presentato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. A queste sanzioni si aggiungono quelle previste per chi presenta false dichiarazioni o attestazioni oppure che concorre al fatto nell’ambito delle procedure di emersione. Inoltre, se il fatto è commesso con la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

 

Dopo che l’istanza di emersione per il cittadino straniero è stata inoltrata dal datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, quest’ultimo:

  • Verifica l’ammissibilità della dichiarazione di emersione;
  • Acquisisce il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno;
  • Acquisisce il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate;
  • Convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La mancata presentazione delle parti davanti allo Sportello Unico per l’immigrazione senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, lo straniero non può essere espulso salvo non si trovi in una delle condizioni che non consentono la regolarizzazione. La sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi all’impiego irregolare e all’ingresso e soggiorno illegali in Italia. Medesimo discorso vale per l’istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. La relativa presentazione comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti commessi per l’impiego irregolare dei lavoratori. Inoltre, è nullo il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non veritieri, e l’eventuale permesso di soggiorno rilasciato viene revocato.

 

Per quanto concerne il lavoro domestico la possibilità di regolarizzare un rapporto di lavoro è consentita anche ai datori di lavoro “comunità stabili”, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale e organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, in quanto le prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi della vita familiare. Perciò la domanda di emersione del lavoro domestico o di cura potrà essere presentata anche da comunità religiose, convivenze militari, casa famiglia, comunità di recupero e/o assistenza disabili, comunità focolari.

All’opposto, tale possibilità è esclusa per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro (articoli 2240 e seguenti del Codice civile).

L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30mila euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore domestico, il reddito imponibile del datore di lavoro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non può essere inferiore a 20mila euro annui o 27mila euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge e i parenti entro il 2° grado concorrono alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o certificazione unica.

I requisiti reddituali esposti qui sopra non si applicano al datore di lavoro che sia affetto da patologie o disabilità le quali ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

 


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