Adesione automatica TFR da luglio 2026: 60 giorni per scegliere

Aggiornato al 24 settembre 2026

In sintesi. Con l’adesione automatica TFR, operativa da luglio 2026, il dipendente privato al primo impiego ha 60 giorni per scegliere dove destinare il trattamento di fine rapporto. Se non dice nulla, il TFR matura a favore di un fondo pensione: quello indicato dal contratto collettivo o, in mancanza, il fondo residuale Cometa. Chi rinuncia lascia il TFR in azienda oppure, nelle imprese con una media di almeno 60 addetti, lo fa confluire nel Fondo di Tesoreria dell’Inps. Le quote maturate nel frattempo si regolarizzano senza oneri entro il mese successivo alla scelta, con il codice CF05 nel flusso UniEmens.

Da luglio 2026 chi tace indirizza il TFR verso la previdenza complementare

La manovra per il 2026 (legge 199/2025, articolo 1, comma 204) è intervenuta sul Dlgs 252/2005, all’articolo 8, che disciplina l’uso del TFR per la previdenza complementare. Fino al 30 giugno 2026 il lavoratore che non esprimeva una scelta vedeva il TFR restare in azienda. Per i nuovi assunti, da luglio, vale la regola opposta.

Il TFR è la somma che si accantona ogni anno e viene corrisposta alla fine del rapporto. Il Codice civile (articolo 2120) calcola la quota di ogni anno dividendo per 13,5 la retribuzione annua.

Chi è interessato e chi resta fuori

La disciplina riguarda chi fa il primo ingresso nel lavoro dipendente da luglio 2026 in poi. Il riferimento è alla storia del lavoratore, non al singolo datore: un lavoratore con impieghi dipendenti alle spalle resta fuori da questa categoria, anche se cambia soltanto datore. Sono esclusi i lavoratori domestici, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che restano nel Dlgs 124/1993, e gli assunti con contratto a termine inferiore a 60 giorni. Per chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026 continuano a valere le regole precedenti.

Anche chi non è alla prima assunzione può essere coinvolto. Se all’assunzione ha già una forma pensionistica complementare a cui destina il TFR, il datore lo informa che, entro 60 giorni dal nuovo rapporto, può indicare un’altra forma per il TFR futuro. Senza indicazione scatta l’adesione automatica. Se invece versa alla forma solo contributi e non il TFR, il meccanismo non opera. Nel caso opposto, cioè con TFR già destinato a una forma, il lavoratore non può lasciarlo in azienda o all’Inps: sceglie un’altra forma oppure scatta l’adesione automatica. Resta fuori anche chi, nel rapporto precedente, ha riscattato per intero la posizione.

I 60 giorni per scegliere: come si contano e che cosa si può fare

Il conteggio parte dal giorno dell’assunzione e non si interrompe se l’attività viene sospesa. Se il rapporto si chiude prima della scadenza, l’adesione automatica non produce effetti.

Entro i 60 giorni il lavoratore può aderire a un fondo di propria scelta oppure rinunciare e tenere il TFR con la disciplina ordinaria (Codice civile, articolo 2120). La rinuncia si comunica al datore, ha efficacia dall’inizio del rapporto e può essere rivista: il TFR futuro si può conferire a una forma complementare in qualsiasi momento.

Se il lavoratore tace, il TFR va al fondo del contratto o a Cometa

Se il lavoratore tace, il TFR confluisce nella forma prevista da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Se ne esistono più di una, prevale quella indicata dall’accordo aziendale; in mancanza, quella con più aderenti tra i lavoratori dell’impresa nel giorno dell’assunzione.

Se nessun accordo o contratto prevede un fondo, destinataria è Cometa, la forma residuale individuata dal Dm 85/2020. In questo caso va a Cometa l’intero TFR e non sono dovuti contributi.

Chi rinuncia: TFR in azienda o versato all’Inps

Il Fondo di Tesoreria è lo strumento con cui l’Inps raccoglie, nelle imprese di maggiori dimensioni, il TFR dei dipendenti che non va alla previdenza complementare (legge 296/2006, articolo 1, commi 755-756, modificati dalla legge 199/2025). L’obbligo scatta se la media dei lavoratori dell’anno solare precedente è di almeno 60 addetti per il biennio 2026-2027, di 50 per il periodo 2028-2031 e di 40 dal 2032. I part-time si contano in proporzione all’orario e i periodi di sospensione dell’attività sono esclusi.

Il pagamento al Fondo avviene entro il 16 del mese successivo al periodo di paga, con le modalità della contribuzione previdenziale ordinaria. Sotto soglia, il TFR rimane accantonato in azienda.

Quote arretrate e UniEmens: regolarizzare entro il mese successivo

Tra l’assunzione e la scelta la destinazione del TFR non è definita. Le quote maturate in quel periodo sono quindi arretrati, da versare alla forma di destinazione una volta nota. I versamenti partono a decorrere dal mese seguente la scadenza dei 60 giorni e comprendono anche quanto dovuto dalla data di assunzione.

La regolarizzazione è priva di sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive se avviene entro il mese successivo alla scelta del lavoratore. In UniEmens, per le quote destinate al Fondo di Tesoreria, il codice è CF05 nell’elemento ImportoPregresso (percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, tipo ImpPregCMT). Se l’esposizione avviene dopo quel termine, l’Inps indica il codice CF02 e, per la maggiorazione dovuta, il codice CF11.

Esempio: assunzione del 15 luglio 2026

Un lavoratore alla prima assunzione entra il 15 luglio 2026 in un’azienda con 80 addetti di media nel 2025. La retribuzione annua è di 27.000 euro, quindi il TFR annuo è di 2.000 euro (27.000 diviso 13,5), pari a circa 167 euro al mese.

I 60 giorni scadono il 13 settembre 2026. Il 10 settembre il lavoratore comunica di voler mantenere il TFR. Dal 15 luglio al 10 settembre sono maturati circa 310 euro. Poiché l’azienda supera la soglia di 60 addetti, la somma va al Fondo di Tesoreria e si regolarizza senza oneri entro il 31 ottobre 2026 con il codice CF05. Se la regolarizzazione avvenisse a novembre, servirebbero CF02 e CF11. L’esempio usa importi arrotondati e ha solo scopo illustrativo.

Domande frequenti

Il silenzio vale come adesione per tutti i nuovi assunti? No. Vale per chi è assunto per la prima volta dal 1° luglio 2026 e, con regole proprie, per chi è già iscritto a una forma pensionistica a cui destina il TFR. Restano esclusi, tra gli altri, domestici e dipendenti pubblici.

Si può cambiare scelta dopo i 60 giorni? Sì. La rinuncia può essere rivista e il TFR futuro può essere conferito a una forma complementare in ogni momento.

Che cosa accade se nessun contratto indica un fondo? Il TFR va a Cometa, il fondo residuale. Vi confluisce l’intero TFR e non sono dovuti contributi.

Un’azienda con 40 dipendenti deve trasferire il TFR all’Inps? Per il biennio 2026-2027 la soglia è di almeno 60 addetti di media nell’anno precedente: sotto questo livello il TFR resta in azienda. La soglia scende a 50 dal 2028 e a 40 dal 2032.

Fonti

Inps, messaggio n. 2325, 10 luglio 2026. Inps, circolare n. 12, 5 febbraio 2026. Ministero del Lavoro, pagine sulla previdenza complementare, sulla legge di bilancio 2026 e sulle direttive Covip del 19 giugno 2026. Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 8, e legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 203 e 204, come richiamati dagli atti Inps. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755-756. Codice civile, articolo 2120.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

September 24, 2026

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