Bonus casa, residenti all’estero: detrazione al 36%, non al 50%

Aggiornato al 12 novembre 2025

In sintesi. I residenti all’estero non possono applicare la detrazione del 50% sulle spese 2025 per l’abitazione principale: per l’Agenzia delle Entrate l’immobile italiano non è la loro dimora abituale. Spetta la detrazione ordinaria del 36%. Lo chiarisce la risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025. Su una spesa di 40.000 euro la differenza è di 5.600 euro (calcolo nostro).

Il caso deciso dalla risposta 273/2025

Un contribuente residente fiscalmente all’estero ha eseguito nel 2025 lavori di recupero edilizio su un immobile in Italia. Ha chiesto se potesse applicare la detrazione maggiorata riservata all’abitazione principale. L’Agenzia delle Entrate ha risposto di no, con la risposta a interpello n. 273 del 27 ottobre 2025.

Il ragionamento è lineare. L’aliquota più alta spetta per l’abitazione principale, cioè la casa in cui si dimora abitualmente. Chi ha la residenza fiscale fuori dall’Italia non ha qui la dimora abituale. L’immobile italiano è quindi, ai fini della detrazione, un’abitazione diversa dalla principale e segue l’aliquota ordinaria.

Il testo della risposta non è stato letto direttamente: il caso è ricostruito dalla stampa specializzata.

Le aliquote previste dalla legge per il 2025, il 2026 e il 2027

La misura è nell’articolo 16, comma 1, del D.L. 63/2013, nel testo vigente al 12 novembre 2025. La detrazione ordinaria è del 36% sulle spese pagate nel 2025 e del 30% su quelle del 2026 e del 2027. La spesa agevolabile arriva a 96.000 euro per unità immobiliare.

Per chi è titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e interviene sull’unità adibita ad abitazione principale, la percentuale sale. È del 50% per le spese 2025 e del 36% per quelle 2026 e 2027. Il massimale non cambia.

Quanto cambia in euro

Esempio (calcolo nostro). Nel 2025 un residente all’estero spende 40.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria. Con il 50% la detrazione sarebbe di 20.000 euro. Con il 36%, che è l’aliquota che gli spetta, è di 14.400 euro. La differenza è di 5.600 euro.

Sul massimo di 96.000 euro la distanza cresce: 48.000 euro con il 50%, 34.560 euro con il 36%.

Cosa vale per il 2026 e il 2027

La risposta riguarda spese del 2025. Per gli anni successivi la legge fissa l’aliquota al 36% se la casa è abitazione principale e al 30% negli altri casi. Se l’Agenzia applicherà lo stesso criterio, ai residenti all’estero spetterebbe l’aliquota ordinaria del 30%. È una nostra lettura, che nessuna delle fonti consultate conferma.

Chi è interessato

Sono interessati i contribuenti che risiedono fiscalmente all’estero e possiedono un immobile in Italia su cui fanno lavori di recupero edilizio. Tra loro ci sono i cittadini italiani che, trasferendosi all’estero, si iscrivono all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).

Domande frequenti

Perché ai residenti all’estero non spetta la detrazione al 50%?

L’aliquota maggiorata serve che l’immobile sia abitazione principale, cioè dimora abituale del contribuente. Per l’Agenzia, la residenza fiscale all’estero esclude la dimora abituale in Italia.

Quale detrazione spetta ai residenti all’estero?

Spetta quella ordinaria: il 36% delle spese pagate nel 2025, entro 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Il limite di spesa cambia per chi risiede fuori dall’Italia?

No. Il massimo agevolabile, 96.000 euro per unità, è lo stesso previsto dall’articolo 16 del D.L. 63/2013 per tutti i contribuenti.

Il chiarimento vale per ogni tipo di intervento?

La risposta riguarda lavori di recupero edilizio. Il testo non è stato letto: per interventi con regole proprie, come ecobonus e sismabonus, non abbiamo verificato l’estensione.

Fonti

Letti: D.L. 63/2013, articolo 16, nel testo vigente al 12 novembre 2025 (Normattiva). Stampa specializzata: Edotto, 28 ottobre 2025; MySolution, 28 ottobre 2025 (estratto, testo completo riservato agli abbonati); Il Sole 24 Ore NT+, 12 novembre 2025 (solo titolo e sintesi visibili).

Non letti: la risposta n. 273 del 27 ottobre 2025 (il sito dell’Agenzia non è leggibile con gli strumenti usati) e la legge 207/2024. Il confronto antiplagio non include testi a pagamento né fonti primarie.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

November 12, 2025

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