Bonus stabilizzazione 2026: istruzioni INPS per trasformare i contratti a termine

Il bonus stabilizzazione 2026 entra nella fase applicativa con le istruzioni operative dell’INPS contenute nella circolare n. 72/2026. La misura, introdotta dall’articolo 4 del Dl 62/2026 e confermata dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 112, incentiva la trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere.

Il beneficio riguarda le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 e consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, entro il limite massimo di 500 euro mensili per 24 mesi.

Rispetto agli altri incentivi del decreto 1° maggio, come Bonus Donne, Bonus Giovani e Bonus ZES, questa misura ha una funzione diversa. Non agevola nuove assunzioni, ma la stabilizzazione di rapporti già avviati. Proprio per questo i controlli devono concentrarsi sulla data di instaurazione del contratto a termine, sulla durata complessiva del rapporto, sull’età del lavoratore, sull’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato e sull’incremento occupazionale netto.

Risposta breve

Il bonus stabilizzazione 2026 spetta ai datori di lavoro privati che trasformano dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a dodici mesi. Il lavoratore deve avere meno di 35 anni e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. L’esonero è pari al 100% dei contributi datoriali, esclusa INAIL, fino a 500 euro al mese per 24 mesi. Secondo la circolare INPS 72/2026, il datore deve rispettare anche incremento occupazionale, DURC, regole dell’articolo 31 del Dlgs 150/2015 e trattamento economico complessivo del CCNL.

Chi può accedere all’incentivo

Il bonus stabilizzazione 2026 è riservato ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Sono compresi i datori del settore agricolo. Restano invece escluse le Pubbliche amministrazioni.

Il lavoratore stabilizzato deve rispettare requisiti precisi. Alla data della trasformazione non deve aver compiuto 35 anni; in termini operativi, l’età massima ammessa è 34 anni e 364 giorni. Deve essere inquadrato come operaio, impiegato o quadro, mentre il personale con qualifica dirigenziale è escluso.

Il requisito più delicato riguarda la storia lavorativa. Il giovane non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato nell’intera vita lavorativa, né con il datore che richiede l’incentivo né con altri datori.

La circolare INPS 72/2026 chiarisce però alcuni casi particolari. Non ostano al beneficio precedenti rapporti di apprendistato, di lavoro intermittente a tempo indeterminato o di lavoro domestico a tempo indeterminato. Al contrario, un precedente rapporto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche in staff leasing, impedisce l’accesso al bonus. Lo stesso vale se il precedente rapporto stabile si è chiuso per dimissioni del lavoratore o per mancato superamento del periodo di prova, perché il contratto a tempo indeterminato si considera comunque instaurato fin dall’origine.

Quali contratti possono essere trasformati

Il beneficio spetta solo per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a dodici mesi.

La trasformazione deve essere effettuata tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. È essenziale che avvenga senza soluzione di continuità, cioè senza interruzione temporale tra la fine del contratto a termine e l’inizio del rapporto a tempo indeterminato.

Sono escluse le trasformazioni di rapporti di lavoro domestico, apprendistato e lavoro intermittente. L’incentivo è invece ammesso in caso di trasformazione a tempo parziale, ma il massimale mensile di 500 euro deve essere proporzionalmente ridotto in base all’orario.

L’esonero spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la missione presso l’utilizzatore prosegue a tempo determinato. In questo caso, secondo le istruzioni operative, i benefici economici si trasferiscono in capo all’utilizzatore.

Il punto pratico è netto: il datore non può usare la misura per stabilizzare qualsiasi rapporto temporaneo. Deve verificare la data di avvio, la durata complessiva, la continuità della trasformazione e la tipologia contrattuale.

Misura dell’esonero: 500 euro al mese per 24 mesi

L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Il limite massimo è pari a 500 euro su base mensile e la durata massima è di 24 mesi. In caso di rapporto part-time, il massimale deve essere ridotto in proporzione all’orario di lavoro.

La misura non è retroattiva rispetto a trasformazioni già effettuate fuori dalla finestra prevista. Il periodo rilevante resta quello compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.

Per le imprese, la convenienza economica è concreta, ma va misurata sul costo contributivo effettivo. Se la contribuzione datoriale dovuta è inferiore al massimale, l’esonero opera nei limiti dei contributi effettivamente dovuti. Se invece la contribuzione è superiore, il tetto mensile resta il limite massimo fruibile.

Incremento occupazionale: il requisito resta centrale

Il bonus stabilizzazione 2026 è subordinato all’incremento occupazionale netto. La particolarità, chiarita dall’INPS, è che la misura non costituisce aiuto di Stato, perché è generalizzata e non selettiva, ma la norma nazionale richiede comunque l’incremento occupazionale come condizione autonoma.

Il calcolo utilizza il riferimento tecnico dell’articolo 2, punto 32, del regolamento UE 651/2014. In pratica, occorre confrontare il numero dei lavoratori occupati nel mese in cui avviene la trasformazione con il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Dal calcolo devono essere sottratti i posti soppressi nel periodo di riferimento per ragioni considerate fisiologiche. L’incremento deve essere valutato in ULA sull’intera organizzazione del datore di lavoro, non soltanto sulla singola unità produttiva in cui il lavoratore stabilizzato presta servizio.

Questo passaggio è spesso sottovalutato. Una trasformazione formalmente agevolabile può non generare il diritto all’esonero se, a livello aziendale complessivo, non si registra l’incremento occupazionale richiesto.

Autorizzazione UE: perché l’INPS la considera non necessaria

L’articolo 4 del Dl 62/2026 contiene un riferimento alla subordinazione dell’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione europea. La circolare INPS 72/2026 chiarisce però che tale autorizzazione non è di fatto applicabile al bonus stabilizzazione.

La ragione è che la misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, in ogni settore economico e in qualsiasi area geografica del Paese. Non attribuisce quindi un vantaggio selettivo a specifiche imprese, territori o settori e non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ne consegue che non si applica il regolamento UE 651/2014 come disciplina di esenzione per aiuti di Stato. Il richiamo al regolamento resta utile solo come parametro tecnico per il calcolo dell’incremento occupazionale.

Per le imprese, il chiarimento è rilevante perché evita l’incertezza legata all’attesa di una decisione europea, ma non elimina gli altri vincoli nazionali previsti dalla misura.

Salario giusto e TEC: la novità della legge di conversione

La legge 112/2026 ha inciso anche sul contesto applicativo del bonus stabilizzazione attraverso la nuova definizione di “salario giusto”. Per accedere al beneficio, l’azienda deve dichiarare all’INPS di corrispondere al lavoratore stabilizzato un trattamento non inferiore al Trattamento Economico Complessivo del CCNL di riferimento.

Nella versione originaria del decreto, il TEC non era definito in modo puntuale. La legge di conversione ha inserito il comma 4-bis all’articolo 7, chiarendo quali elementi compongono il trattamento economico complessivo. Rientrano le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, comprese mensilità aggiuntive, indennità fisse e continuative, welfare contrattuale spettante alla generalità dei dipendenti e altri istituti economici definiti dal CCNL. Restano escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

Il rispetto del TEC non è un requisito da verificare solo al momento della trasformazione. Deve essere garantito per tutta la durata di fruizione del bonus, che può arrivare a 24 mesi.

La circolare richiama anche l’obbligo del codice alfanumerico unico CNEL identificativo del CCNL applicato. Il codice deve essere indicato nel cedolino, nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione o trasformazione e nei flussi Uniemens.

Licenziamenti precedenti e successivi: il rischio di revoca

Per fruire del bonus, il datore non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti la trasformazione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il vincolo prosegue anche dopo la stabilizzazione. Nei sei mesi successivi, l’azienda non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva.

La violazione comporta la revoca del beneficio e il recupero dell’incentivo già fruito. È quindi necessario che l’impresa valuti non solo la trasformazione del singolo rapporto, ma anche la situazione occupazionale della stessa unità produttiva nel semestre precedente e in quello successivo.

La legge di conversione ha chiarito il riferimento ai licenziamenti collettivi, eliminando l’ambiguità della formulazione originaria. Il vincolo riguarda sia i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia i licenziamenti collettivi.

Regole generali dell’articolo 31 del Dlgs 150/2015

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015.

Si tratta di regole che impediscono l’accesso agli incentivi quando l’assunzione o la trasformazione viola diritti di precedenza, obblighi normativi o condizioni generali richieste dalla disciplina del lavoro. L’INPS chiarisce tuttavia una deroga importante: il bonus stabilizzazione spetta anche se la trasformazione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.

Inoltre, trattandosi di personale già in forza, non è richiesta la pubblicazione preventiva della posizione lavorativa sul portale SIISL.

Restano invece centrali la regolarità contributiva, il rispetto del DURC, l’applicazione del trattamento economico complessivo e la corretta gestione dei flussi informativi verso INPS e comunicazioni obbligatorie.

Istanze già presentate per altri bonus e validità delle autocertificazioni

La legge di conversione ha precisato il contenuto del TEC dopo l’avvio delle prime procedure collegate al decreto 1° maggio. Per questo è sorto il tema delle autocertificazioni già presentate sul portale INPS per altri incentivi, come Bonus Donne, Bonus Giovani o Bonus ZES, tra maggio e l’entrata in vigore della legge 112/2026.

Le istanze presentate in quel periodo risultano compilate secondo la normativa vigente al momento dell’invio, che richiedeva un rinvio generale al trattamento economico complessivo. In assenza di una norma che ne disponga la nullità o imponga la ripetizione della procedura telematica, tali istanze restano valide ai fini della prenotazione e dell’accantonamento delle risorse.

Il punto è utile anche sul piano operativo: le imprese devono seguire le nuove indicazioni per il futuro, ma non devono presumere automaticamente l’invalidità delle istanze già trasmesse in conformità alla disciplina allora vigente.

Il quadro giurisprudenziale sul salario e sugli incentivi

La nuova centralità del trattamento economico complessivo si inserisce in un contesto nel quale la giurisprudenza ha rafforzato l’attenzione sulla sufficienza della retribuzione. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con le sentenze del 2023 in materia di articolo 36 della Costituzione, tra cui le pronunce n. 27711 e n. 27713, ha affermato che il giudice può verificare la proporzionalità e sufficienza della retribuzione anche quando il trattamento è previsto da un contratto collettivo.

Il collegamento con il bonus stabilizzazione non è diretto, ma il principio è rilevante: il beneficio pubblico viene riconosciuto solo se la stabilizzazione si accompagna a un trattamento economico coerente con la contrattazione collettiva rappresentativa e con la nozione di salario giusto introdotta dal decreto convertito.

Anche sul versante degli incentivi all’occupazione, la giurisprudenza conferma un approccio rigoroso: l’esonero contributivo è una misura di favore e richiede il rispetto puntuale dei presupposti normativi. Per questo la documentazione aziendale deve consentire di ricostruire con precisione requisiti del lavoratore, calcolo dell’incremento, regolarità contributiva, CCNL applicato e assenza di licenziamenti ostativi.

In sintesi

Il bonus stabilizzazione 2026 incentiva le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 su contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata non superiore a dodici mesi. Il lavoratore deve avere meno di 35 anni, non essere mai stato occupato a tempo indeterminato e non essere dirigente. L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali datoriali, esclusa INAIL, fino a 500 euro mensili per 24 mesi. Servono incremento occupazionale netto, DURC, rispetto del TEC del CCNL, codice CNEL nei flussi e assenza di licenziamenti ostativi nei sei mesi precedenti e successivi.

Come prepararsi alla domanda

Prima di richiedere il bonus, l’impresa dovrebbe mappare tutti i contratti a termine potenzialmente trasformabili tra agosto e dicembre 2026. Per ciascun lavoratore è necessario verificare la data di instaurazione del contratto, la durata complessiva, l’età, l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato e la possibilità di trasformare il rapporto senza interruzione.

Il secondo passaggio riguarda l’azienda. Occorre controllare DURC, licenziamenti precedenti, incremento occupazionale netto, CCNL applicato, trattamento economico complessivo, codice CNEL e capacità di mantenere i requisiti per l’intero periodo di fruizione.

Il terzo passaggio è documentale. Dichiarazioni del lavoratore, comunicazioni obbligatorie, flussi Uniemens, cedolini, calcolo ULA, evidenza del TEC e documentazione sui licenziamenti devono essere coerenti. Il bonus non si difende solo con la domanda INPS, ma con un fascicolo completo.

Per le aziende che intendono stabilizzare lavoratori a termine nel secondo semestre 2026, una verifica preventiva consente di evitare errori su requisiti e massimali. Chi vuole controllare la propria posizione prima della trasformazione può richiedere un’analisi interna dedicata, così da arrivare alla domanda INPS con una documentazione già ordinata.

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Tiziano Beneggi

July 29, 2026

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