Le imprese che acquistano criptovalute devono classificarle in bilancio in base alla loro effettiva destinazione: tra le immobilizzazioni immateriali se sono detenute durevolmente oppure tra le rimanenze se sono acquistate per essere rivendute nell’attività ordinaria.
Non è invece corretta la loro automatica assimilazione agli strumenti finanziari. È l’indicazione contenuta nella scheda tecnica elaborata dall’Organismo italiano di contabilità e dall’Agenzia delle Entrate, allegata al provvedimento n. 200904 del 6 luglio 2026.
La scelta contabile deve essere coerente con la strategia deliberata dall’impresa, con il comportamento effettivamente seguito e con la documentazione disponibile. La semplice intenzione dichiarata a fine esercizio non basta, soprattutto quando le operazioni effettuate durante l’anno mostrano frequenti acquisti e vendite.
Sul piano fiscale, la classificazione contabile non modifica la regola prevista dall’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir: le variazioni di valore rilevate alla chiusura dell’esercizio non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Assumono invece rilevanza fiscale gli eventi realizzativi, come la vendita o la permuta.
Risposta breve
Le criptovalute detenute stabilmente come investimento aziendale vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto. Non vengono ammortizzate, ma devono essere svalutate quando emerge una perdita durevole di valore.
Le criptovalute acquistate per essere vendute nell’ambito dell’attività ordinaria sono invece classificate tra le rimanenze e valutate al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato.
In entrambi i casi, le svalutazioni e le rivalutazioni di fine esercizio sono fiscalmente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’impresa deve quindi gestire un doppio binario tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto.
Keys & Insights
| Aspetto | Criptovalute detenute durevolmente | Criptovalute destinate alla vendita |
|---|---|---|
| Classificazione | Immobilizzazioni immateriali | Rimanenze |
| Criterio decisivo | Destinazione durevole | Vendita nell’attività ordinaria |
| Valore iniziale | Costo di acquisto | Costo di acquisto |
| Valutazione successiva | Svalutazione per perdita durevole | Minore tra costo e valore di mercato |
| Ammortamento | Non previsto | Non applicabile |
| Variazioni di valore | Fiscalmente irrilevanti | Fiscalmente irrilevanti |
| Vendita o permuta | Fiscalmente rilevante | Fiscalmente rilevante |
| Presidio necessario | Delibera e prova della strategia | Tracciamento analitico delle movimentazioni |
Perché le criptovalute non sono strumenti finanziari
I principi contabili nazionali non contengono ancora una disciplina organica specificamente dedicata alle criptovalute. La scheda OIC–Agenzia delle Entrate applica quindi la gerarchia prevista dal paragrafo 4 dell’OIC 11.
Quando manca una regola riferita direttamente a una determinata operazione, la società deve individuare il trattamento contabile ricorrendo anzitutto, in via analogica, alle disposizioni previste per casi simili e successivamente alle finalità e ai postulati generali del bilancio.
Secondo la scheda, le criptovalute esaminate non possono essere assimilate agli strumenti finanziari. Sono prive di consistenza fisica, non attribuiscono il diritto a ricevere un importo di denaro determinato o determinabile e possono essere trasferite separatamente dall’impresa.
Sono quindi beni immateriali, non monetari e individualmente identificabili. Queste caratteristiche permettono di richiamare la definizione contenuta nell’OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali.
La conclusione è coerente anche con l’OIC 26, che considera non monetarie le attività che non comportano il diritto a incassare un importo di denaro in valuta determinato o determinabile. La circostanza che una criptovaluta possa essere convertita in euro non la trasforma, da sola, in un credito monetario.
La destinazione effettiva determina la classificazione
L’articolo 2424-bis, comma 1, del Codice civile stabilisce che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Il paragrafo 31 dell’OIC 12 applica lo stesso criterio agli schemi di bilancio: la classificazione delle attività dipende principalmente dalla destinazione attribuita dall’impresa e non soltanto dalla natura astratta del bene.
Per le criptovalute occorre quindi rispondere a una domanda preliminare: l’impresa le ha acquistate per mantenerle stabilmente nel proprio patrimonio oppure per venderle nell’ambito della propria operatività?
La risposta deve risultare da elementi verificabili. Possono assumere rilievo le decisioni dell’organo amministrativo, le politiche di tesoreria, l’orizzonte temporale dell’investimento, la frequenza delle negoziazioni, i budget finanziari e il comportamento tenuto dopo l’acquisto.
Non è sufficiente denominare le criptovalute “investimenti strategici” se, nella pratica, vengono acquistate e rivendute con continuità. Allo stesso modo, un temporaneo calo di mercato non giustifica il trasferimento opportunistico da una categoria all’altra.
Criptovalute detenute durevolmente: immobilizzazioni immateriali
Quando le criptovalute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa, devono essere iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.
La rilevazione iniziale avviene al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri direttamente imputabili all’operazione secondo le regole applicabili. L’impresa deve poter ricostruire quantità acquistate, controvalore, commissioni, data dell’operazione e wallet di destinazione.
Queste attività non sono soggette ad ammortamento. Il loro valore, infatti, non si consuma sistematicamente per effetto del trascorrere del tempo. La scheda richiama, in via analogica, il principio espresso dall’OIC 16 per i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come terreni e opere d’arte.
L’assenza di ammortamento non significa però che il valore possa essere mantenuto invariato indipendentemente dall’andamento del mercato. Trova applicazione l’OIC 9 sulle perdite durevoli di valore.
Se il valore recuperabile, rappresentato nel caso esaminato dal fair value al netto dei costi di vendita, risulta durevolmente inferiore al valore contabile, la società deve rilevare una svalutazione. Qualora vengano meno le ragioni che l’avevano determinata, occorre valutare il ripristino di valore nei limiti consentiti dai principi contabili.
La forte volatilità non determina automaticamente una perdita durevole. La valutazione deve considerare entità e persistenza della riduzione, condizioni del mercato, capacità dell’impresa di mantenere l’investimento e strategia originariamente adottata.
Criptovalute destinate alla vendita: iscrizione tra le rimanenze
Se le criptovalute sono acquistate per essere vendute nel corso della normale attività aziendale, la corretta classificazione è tra le rimanenze.
Trova applicazione l’OIC 13, relativo ai beni acquistati per la rivendita senza rilevanti trasformazioni. La rilevazione iniziale avviene al costo di acquisto; alla chiusura dell’esercizio si applica il minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Per le criptovalute, il valore di realizzazione è individuato nel fair value al netto dei costi di vendita. La società deve definire preventivamente quale mercato, piattaforma o fonte informativa utilizzare, soprattutto quando lo stesso token è negoziato contemporaneamente su exchange differenti con quotazioni non perfettamente coincidenti.
Il criterio adottato deve essere coerente nel tempo. Occorre inoltre documentare l’orario della rilevazione, la valuta utilizzata per la conversione, le commissioni considerate e l’eventuale presenza di limitazioni alla liquidabilità.
La contabilizzazione tra le rimanenze richiede anche una procedura affidabile per individuare il costo delle unità cedute e di quelle ancora detenute. In presenza di numerose transazioni, trasferimenti tra wallet e commissioni pagate in cripto, la riconciliazione non può essere ricostruita soltanto in prossimità della chiusura del bilancio.
Le variazioni di valore sono fiscalmente neutrali
Il trattamento fiscale non segue integralmente quello contabile. L’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir stabilisce che i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura di ciascun periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito.
L’irrilevanza opera indipendentemente dalla classificazione adottata in bilancio.
Se le criptovalute sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, la svalutazione contabilizzata per perdita durevole non è fiscalmente deducibile. Se sono classificate tra le rimanenze, la riduzione al valore di mercato non produce una corrispondente diminuzione dell’imponibile fiscale.
Allo stesso modo, eventuali componenti positivi esclusivamente valutativi non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
La scheda chiarisce che questa neutralità si applica anche ai fini Irap. L’impresa deve pertanto neutralizzare in dichiarazione i componenti valutativi transitati nel conto economico, mantenendo evidenza del valore contabile e del costo fiscalmente riconosciuto.
Non si tratta di un’esenzione generalizzata delle criptovalute. La norma riguarda soltanto le valutazioni effettuate alla chiusura dell’esercizio.
Vendite e permute restano fiscalmente rilevanti
Quando la criptovaluta viene ceduta, utilizzata per acquistare un bene o scambiata con un’altra cripto-attività, si verifica un evento realizzativo. Il relativo componente economico assume rilevanza secondo le regole del reddito d’impresa.
La distinzione è quindi netta: la perdita di valore registrata al 31 dicembre è fiscalmente irrilevante, mentre la perdita effettivamente realizzata con una successiva cessione può assumere rilevanza alle condizioni previste dalla disciplina fiscale.
Per calcolare correttamente il risultato realizzato occorre conoscere il costo fiscalmente riconosciuto delle unità cedute. Questo valore può differire da quello contabile proprio per effetto delle precedenti svalutazioni neutralizzate fiscalmente.
Una contabilità che registri soltanto il saldo complessivo del wallet non permette di determinare in modo attendibile il risultato delle singole operazioni. Servono dati analitici su acquisti, vendite, permute, trasferimenti interni, commissioni e controvalori in euro.
Un esempio di doppio binario
Una società acquista criptovalute destinate a essere mantenute durevolmente per 100.000 euro. Alla chiusura dell’esercizio il valore recuperabile scende, in modo ritenuto durevole, a 70.000 euro.
In bilancio viene rilevata una svalutazione di 30.000 euro. Fiscalmente, tuttavia, il componente negativo è irrilevante ai sensi dell’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir. Il valore contabile diventa quindi 70.000 euro, mentre il costo fiscale resta pari a 100.000 euro.
Se nell’esercizio successivo le criptovalute vengono vendute per 85.000 euro, il bilancio rileva un risultato positivo rispetto al valore contabile di 15.000 euro. Fiscalmente l’operazione deve invece essere confrontata con il costo riconosciuto di 100.000 euro, facendo emergere una perdita realizzata di 15.000 euro, salvo le ulteriori verifiche richieste dalla disciplina applicabile.
L’esempio mostra perché la classificazione e le valutazioni devono essere accompagnate da un prospetto di raccordo contabile-fiscale aggiornato.
Le verifiche da svolgere prima della chiusura del bilancio
L’impresa dovrebbe formalizzare la finalità dell’acquisto delle criptovalute prima che l’andamento del mercato renda conveniente una determinata classificazione. La decisione deve essere coerente con le politiche finanziarie e con la capacità di mantenere l’investimento.
Occorre poi verificare:
- titolarità dei wallet e degli account presso gli exchange;
- quantità effettivamente detenute alla data di bilancio;
- riconciliazione tra blockchain, piattaforme e contabilità;
- costo di acquisto e commissioni;
- eventuali trasferimenti tra wallet della stessa impresa;
- criterio utilizzato per determinare il valore di mercato;
- presenza di perdite durevoli;
- eventi realizzativi avvenuti durante l’esercizio;
- raccordo tra valori contabili e fiscali;
- custodia delle chiavi e procedure di autorizzazione delle operazioni.
Particolare attenzione va dedicata alle criptovalute depositate presso piattaforme esterne. La visualizzazione di un saldo in un’applicazione non sostituisce la verifica della titolarità, dell’effettiva disponibilità dell’attività e delle condizioni contrattuali applicate dal gestore.
Le indicazioni interessano anche le imprese fuori dall’adempimento collaborativo
La scheda è stata pubblicata nell’ambito delle linee guida per la predisposizione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previsto dal regime di adempimento collaborativo.
La sua parte contabile, tuttavia, fornisce un riferimento interpretativo rilevante anche per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e non partecipano alla cooperative compliance.
Per le imprese rientranti nel Tax Control Framework il documento richiede un passaggio ulteriore: il rischio derivante dalla valutazione contabile delle criptovalute e dalla sua neutralizzazione fiscale deve essere mappato e sottoposto a specifici controlli.
Anche le altre società hanno interesse a predisporre presidi simili. La volatilità delle quotazioni, la molteplicità delle piattaforme e la facilità dei trasferimenti rendono elevato il rischio di divergenze tra contabilità, disponibilità effettive e dichiarazioni fiscali.
In sintesi
Le criptovalute in bilancio non devono essere automaticamente classificate come strumenti finanziari. La scheda OIC–Agenzia delle Entrate le considera beni immateriali e non monetari, la cui collocazione dipende dalla destinazione aziendale.
Se sono detenute durevolmente, vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali al costo, senza ammortamento ma con verifica delle perdite durevoli. Se sono acquistate per la vendita nell’attività ordinaria, rientrano nelle rimanenze e sono valutate al minore tra costo e valore di mercato.
Sul piano fiscale, svalutazioni e rivalutazioni di fine esercizio sono neutrali ai sensi dell’articolo 110, comma 3-bis, del Tuir. Vendite e permute restano invece rilevanti e richiedono la ricostruzione del costo fiscale.
Prima di chiudere il bilancio, conviene verificare destinazione, consistenza e movimentazioni delle cripto-attività. Beneggi e Associati può supportare l’impresa nella classificazione contabile, nella riconciliazione dei saldi e nella gestione del doppio binario fiscale.