Aggiornato al 23 settembre 2026
In sintesi. Per il fringe benefit auto, cioè il valore tassato in busta paga al dipendente che usa la vettura aziendale anche per fini privati, a decorrere dall’anno d’imposta 2026 contano tre elementi: l’alimentazione, che fissa la percentuale (10% per le elettriche, 20% per le ibride ricaricabili (plug-in), 50% per le altre), l’età del veicolo, che superati i cinque anni fa salire l’importo del 50%, e gli optional non compresi nelle tabelle Aci, che aggiungono un 5% forfettario. Dal risultato si sottrae quanto il dipendente paga per l’uso privato. Le novità arrivano dal Dlgs 148/2026, efficace dal 12 agosto 2026, giorno successivo alla pubblicazione.
La novità: età dell’auto e optional entrano nel calcolo
Il Dlgs 148 del 7 agosto 2026, correttivo in materia di imposte sui redditi, ha riscritto la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir. È la norma che stabilisce come si valuta l’auto aziendale concessa a un dipendente per uso sia di lavoro sia personale (il cosiddetto uso promiscuo). Il testo è uscito in Gazzetta Ufficiale (n. 185, 11 agosto 2026, supplemento ordinario 30).
Le nuove regole valgono per il 2026 e i periodi seguenti, anche per i veicoli assegnati nel 2025. Fa eccezione il regime transitorio, descritto più avanti.
Come si calcola il valore ordinario: 15.000 chilometri e tre aliquote
Il valore si ricava dal costo chilometrico pubblicato nelle tabelle dell’Aci (il ministero dell’Economia le pubblica entro il 31 dicembre per l’anno successivo), moltiplicato per una percorrenza annua forfettaria di 15.000 km. Su questo importo si applica una percentuale che dipende dall’alimentazione: 10% per le vetture a sola alimentazione elettrica, 20% per gli ibridi ricaricabili (plug-in), 50% per tutti gli altri.
Secondo la relazione illustrativa al decreto, non si verifica più la condizione di “nuova immatricolazione” al momento dell’assegnazione. Conta l’anzianità del veicolo, e la regola vale anche se l’auto passa da un dipendente a un altro. L’uso promiscuo resta il presupposto: la vettura deve servire sia all’attività lavorativa sia alla vita privata, e la policy aziendale, il contratto e le trattenute devono essere coerenti con questa situazione.
Dopo cinque anni l’auto pesa il 50% in più
L’importo calcolato con le percentuali ordinarie cresce della metà a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione. Un’auto immatricolata nel 2020 oltrepassa la soglia a fine 2025, quindi subisce l’aumento dal 2026. Una del 2021 ne risente dal 2027.
La data rilevante è quella della prima immatricolazione, riportata nella carta di circolazione. Non coincide con la data del contratto di acquisto o di leasing. L’anagrafica delle vetture presso l’ufficio paghe va quindi aggiornata all’inizio di ogni anno.
Optional e allestimenti: più 5% se non sono nelle tabelle Aci
Se l’auto monta accessori o allestimenti che le tabelle Aci non valorizzano e che non sono stati pagati dal dipendente, l’importo del benefit cresce del 5%. Gli optional acquistati direttamente dal lavoratore restano fuori dal calcolo.
Dal valore così ottenuto si scomputa quanto il dipendente versa o si vede trattenere per l’uso privato, compresa la quota riferita agli optional.
Il regime transitorio: auto ordinate entro il 2024
Restano nella disciplina precedente, basata sulle emissioni di anidride carbonica, i veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, oltre a quelli ordinati nel 2024 o prima e concessi nel 2025, anche se riassegnati a un altro dipendente. Per queste auto valgono due novità: l’aumento del 50% dopo il quinto anno e, dal 1° gennaio 2026, la regola sugli optional.
Per i comportamenti tenuti dai datori fino al 31 dicembre 2025 sugli optional non sono previsti rimborsi delle maggiori imposte già versate, né rettifiche.
Esempio numerico
Si ipotizzi un costo Aci di 0,40 euro al chilometro. Il valore annuo di partenza è 0,40 per 15.000 chilometri, cioè 6.000 euro. Se l’auto è a benzina o diesel, si applica il 50% e si ottengono 3.000 euro. Se è elettrica, il 10% porta a 600 euro. Se è ibrida plug-in, il 20% porta a 1.200 euro.
Per l’auto a benzina immatricolata da oltre cinque anni, i 3.000 euro diventano 4.500 euro (più 50%). Con optional non tabellati, e applicando il 5% dopo l’aumento per età, si arriva a 4.725 euro. Se il dipendente subisce una trattenuta di 600 euro l’anno, il valore imponibile è 4.125 euro. Cifre arrotondate, a puro scopo illustrativo.
Domande frequenti
L’aumento del 50% riguarda anche le auto elettriche? Sì. Si applica al valore calcolato con la percentuale ordinaria, qualunque sia l’alimentazione, quando il veicolo supera i cinque anni dalla prima immatricolazione.
Dopo quanto tempo scatta la maggiorazione per l’età? Dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione: per un’auto del 2021, dal 2027.
Gli optional pagati dal dipendente aumentano il valore? No. Il 5% riguarda gli accessori non tabellati che non sono stati pagati dal lavoratore.
Il cambio di assegnatario modifica il regime? No per i veicoli del regime transitorio, che mantengono la disciplina precedente anche se riassegnati. Per gli altri la condizione di nuova immatricolazione non è più richiesta.
Fonti
Dlgs 148 del 7 agosto 2026, articolo 2 (Gazzetta Ufficiale 185 dell’11 agosto 2026, supplemento ordinario 30). Tuir, articolo 51, comma 4, lett. a). Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 48-bis, come modificato dal decreto. Camera dei deputati, atto del Governo n. 430, relazione illustrativa, 2026.
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