Maxi-deduzione assunzioni 2025-2027: costo al 120% o 130%

Aggiornato al 9 giugno 2026

In sintesi. Con la maxi-deduzione imprese e professionisti deducono il costo dei neoassunti a tempo indeterminato aumentato del 20%, percentuale che diventa 30% per certe tipologie di lavoratori svantaggiati. Vale per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare) e richiede che l’organico cresca davvero, sia a tempo indeterminato sia in totale.

Che cos’è e da dove nasce

La misura è prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 216/2023. In origine riguardava un solo periodo d’imposta, il 2024. La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024, articolo 1, commi 399 e 400) l’ha estesa ai periodi successivi, fino al 2027. Le istruzioni operative sono nella circolare 1/E del 20 gennaio 2025 dell’Agenzia delle Entrate e nel decreto attuativo del 25 giugno 2024.

Il meccanismo è una deduzione extracontabile. Il costo dei nuovi assunti resta quello di bilancio, ma ai fini delle imposte sui redditi si deduce una cifra più alta. Per questo si parla di costo al 120% o al 130%.

Chi può usarla

Possono applicare la maggiorazione i soggetti con reddito d’impresa, comprese società di capitali e di persone, e gli esercenti arti e professioni. Serve un’attività già avviata: per chi ha l’anno solare, l’inizio non può essere successivo al 1° gennaio 2023. Sono esclusi i soggetti in regime forfettario, le imprese in liquidazione ordinaria o in procedure liquidatorie della crisi d’impresa e gli imprenditori agricoli con il solo reddito agrario.

Le due condizioni sull’organico

Servono entrambe, nello stesso periodo d’imposta. La prima: i dipendenti a tempo indeterminato presenti a fine periodo devono essere più della media di quelli del periodo precedente. La seconda: i dipendenti totali, compresi quelli a termine, devono superare la loro media precedente. Se il totale non cresce, per esempio perché un contratto a termine si trasforma in indeterminato, la maggiorazione non spetta.

La media si calcola sommando, per ogni lavoratore, il rapporto tra i giorni di lavoro previsti dal contratto e i 365 giorni dell’anno. Un dipendente presente per l’intero anno vale 1; uno presente 180 giorni vale 180/365, cioè circa 0,49. Il confronto riguarda ogni anno con quello precedente: nel 2027 si guarda al 2026.

Quanto si deduce in più

La base di calcolo è il minore tra due importi: la spesa reale per i neoassunti a tempo indeterminato e l’aumento del costo complessivo del personale. Il riferimento sono le voci B9 del conto economico. Sulla base si applica il 20%; per i lavoratori che rientrano in certe tipologie, come persone con disabilità, donne vittime di violenza o giovani che danno diritto agli incentivi all’occupazione, la maggiorazione arriva al 30%.

Un esempio, con calcoli nostri. Una società assume tre persone con costo complessivo di 80.000 euro; il costo totale del personale cresce di 70.000 euro rispetto all’anno prima. La base è 70.000 euro, il più basso dei due. La maggiorazione al 20% vale 14.000 euro. Con aliquota Ires del 24% il risparmio di imposta è di 3.360 euro.

Acconti

Per i periodi dal 2026 in poi, chi calcola gli acconti con il metodo storico considera l’imposta dell’anno prima come se la maggiorazione non esistesse. Chi usa il metodo previsionale non tiene conto della proroga per i periodi 2025, 2026 e 2027.

Domande frequenti

La maxi-deduzione vale anche per le assunzioni a termine?
No. Il costo agevolabile riguarda i nuovi assunti a tempo indeterminato. I contratti a termine contano però nel secondo confronto, quello sull’organico totale.

Che cosa succede se l’organico totale diminuisce?
Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale e la maggiorazione non spetta.

I forfettari possono usarla?
No, sono esclusi insieme alle imprese in liquidazione e agli agricoltori con solo reddito agrario.

Il 130% è per tutti?
No. Si applica solo ai lavoratori delle categorie indicate nell’allegato 1 del decreto 216/2023; per gli altri la maggiorazione è del 20%.

Fonti

Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, articolo 4, letto sul portale Normattiva nella versione vigente al 9 giugno 2026. Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, letta in copia pubblicata da Diritto Bancario. Quotidiano Piu, articolo del 21 gennaio 2025 sulla proroga al 2027. Non letti: testo dei commi 399 e 400 della legge 207/2024 (pagina Normattiva incompleta), decreto attuativo del 25 giugno 2024, allegato 1.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

June 9, 2026

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