Il regime della participation exemption, comunemente noto come Pex, rappresenta uno degli strumenti cardine del sistema tributario italiano per evitare la doppia imposizione economica sugli utili societari. Il meccanismo opera esentando, in presenza di determinati requisiti, le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni che hanno già scontato imposizione in capo alla società partecipata, quantomeno in termini potenziali.
La ratio dell’istituto è quella di evitare che utili non distribuiti, già tassati o tassabili in capo alla società che li ha prodotti, subiscano una nuova imposizione indiretta in sede di realizzo della partecipazione. In tale prospettiva, la Pex si inserisce in un disegno di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie e di circolazione delle partecipazioni, coerente con i principi dell’ordinamento europeo e con le esigenze di competitività del sistema economico.
Il quadro normativo della Pex e i requisiti dell’articolo 87 Tuir
Il regime Pex è disciplinato dall’articolo 87 del Tuir e si applica alle plusvalenze e, simmetricamente, alle minusvalenze realizzate nell’ambito del reddito d’impresa da soggetti in contabilità ordinaria. L’esenzione delle plusvalenze comporta, per coerenza sistematica, l’indeducibilità delle minusvalenze relative alle medesime partecipazioni che soddisfano i requisiti per l’accesso al regime, secondo quanto chiarito sin dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 4 agosto 2004.
I requisiti tradizionali della participation exemption riguardano, tra l’altro, il possesso ininterrotto della partecipazione per almeno dodici mesi, l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, la residenza fiscale della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata e l’esercizio, da parte della partecipata, di un’effettiva attività commerciale.
La Pex opera anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del Tuir e, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024, trova applicazione anche in alcune ipotesi di cessione di partecipazioni detenute da soggetti residenti in Stati UE o SEE, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
La stretta introdotta dalla legge di Bilancio 2026
La legge di Bilancio 2026, con l’articolo 1 della legge 199/2025, aveva introdotto una rilevante modifica al regime della participation exemption, aggiungendo un ulteriore requisito quantitativo per l’accesso all’esenzione. In base alla disposizione, poi abrogata, la Pex sarebbe spettata solo in presenza di una partecipazione minima pari almeno al 5 per cento del capitale sociale oppure, in alternativa, di un valore fiscale dell’investimento non inferiore a 500.000 euro.
Il nuovo requisito, formalizzato attraverso l’introduzione del comma 1.1 all’articolo 87 del Tuir, mirava a limitare l’accesso al regime agevolativo alle partecipazioni ritenute “qualificate” sotto il profilo economico, escludendo le partecipazioni di minore entità. Tuttavia, la scelta normativa aveva sollevato diffuse critiche, sia per la complessità applicativa sia per il rischio di effetti distorsivi su operazioni fisiologiche del mercato, come i club deal e gli investimenti di minoranza in società quotate.
Le criticità applicative del nuovo requisito quantitativo
L’introduzione della soglia minima del 5 per cento o del valore fiscale di 500.000 euro aveva aperto numerosi interrogativi interpretativi. In particolare, risultava problematica la gestione delle partecipazioni detenute indirettamente all’interno di gruppi societari, nonché la verifica del requisito in presenza di cessioni parziali.
La norma sembrava richiedere la verifica della soglia con riferimento alla partecipazione complessivamente detenuta al momento della cessione, indipendentemente dalla quota oggetto di trasferimento. Tale impostazione, se da un lato consentiva una lettura sistematica coerente, dall’altro evidenziava l’elevato grado di complessità della disciplina e il rischio di contenzioso.
Ulteriori criticità emergevano in relazione al coordinamento con il regime dei dividendi di cui all’articolo 89 del Tuir, anch’esso modificato dalla legge di Bilancio 2026, che subordinava l’esclusione parziale degli utili al rispetto delle medesime soglie quantitative previste per la Pex.
L’intervento correttivo del decreto fiscale 2026
Con il decreto fiscale 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il legislatore è intervenuto in modo netto sul nuovo assetto normativo, abrogando integralmente la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2026. L’abrogazione ha efficacia retroattiva, determinando il ritorno alle regole vigenti fino al 31 dicembre 2025.
La scelta di eliminare la stretta sulla participation exemption risponde all’esigenza di ripristinare certezza e stabilità nel regime fiscale delle partecipazioni, evitando soluzioni che avrebbero potuto penalizzare operazioni legittime e non elusive. In tal modo, il Governo ha preso atto delle criticità segnalate dalla dottrina e dagli operatori, correggendo una disposizione ritenuta eccessivamente restrittiva.
Il ritorno al regime Pex “pre‑2026”
A seguito dell’abrogazione, la participation exemption torna ad applicarsi secondo i requisiti tradizionali dell’articolo 87 del Tuir, senza soglie minime di partecipazione o di valore fiscale. Le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni continuano pertanto a beneficiare dell’esenzione, al ricorrere dei requisiti storici, mentre le minusvalenze restano indeducibili in modo simmetrico.
Viene meno anche il collegamento forzato tra regime delle plusvalenze e regime dei dividendi, che aveva suscitato ulteriori perplessità sotto il profilo sistematico. Il ritorno alla disciplina previgente consente di preservare la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria e di investimento, evitando effetti penalizzanti per le strutture di investimento collettivo e per le operazioni di private equity e venture capital.
Effetti sulle partecipazioni acquisite nel 2026
L’abrogazione della stretta rende superflua anche la complessa disciplina transitoria prevista dalla legge di Bilancio 2026, che faceva leva sul criterio FIFO per evitare effetti retroattivi sulle partecipazioni acquisite prima del 1° gennaio 2026. Con il ritorno al regime precedente, tutte le partecipazioni, indipendentemente dalla data di acquisizione, sono nuovamente valutate secondo i criteri ordinari della Pex.
Ciò semplifica notevolmente la gestione fiscale delle operazioni di cessione e riduce il rischio di errori applicativi, restituendo agli operatori un quadro normativo più lineare e prevedibile.
Considerazioni sistematiche e prospettive
L’abrogazione della stretta sulla participation exemption conferma l’importanza di un approccio prudente nella modifica di istituti cardine del sistema tributario. La Pex svolge una funzione essenziale nel favorire la circolazione delle partecipazioni e nel sostenere l’attrattività del mercato italiano per gli investitori, nazionali e internazionali.
Interventi restrittivi, se non attentamente calibrati, rischiano di compromettere tali obiettivi e di generare incertezza. Il ritorno alle regole del 2025 consente di ristabilire un equilibrio tra esigenze di gettito e tutela della neutralità fiscale, lasciando spazio a eventuali interventi futuri più mirati e coerenti con il contesto economico.
Conclusioni
Con il decreto fiscale 2026, la participation exemption torna al suo impianto originario, superando la stretta introdotta dalla legge di Bilancio 2026. La scelta legislativa ripristina un regime noto e consolidato, riducendo la complessità applicativa e il rischio di contenzioso.
Per le imprese e i gruppi societari, ciò significa poter pianificare operazioni di investimento e disinvestimento con maggiore certezza, facendo affidamento su un quadro normativo stabile. In un contesto economico che richiede flessibilità e capacità di adattamento, la chiarezza delle regole fiscali resta un fattore determinante.