Premi di produttività 2026-2027: imposta all’1% fino a 5.000 euro

Aggiornato al 10 giugno 2026

In sintesi. I premi di produttività erogati nel 2026 e nel 2027 ai dipendenti privati scontano un’imposta sostitutiva dell’1% entro 5.000 euro l’anno; non sono quindi esenti, ma tassati in misura ridotta. Per la risoluzione 22/E del 9 giugno 2026 il tetto resta identico se il dipendente preferisce ricevere il premio sotto forma di beni e servizi aziendali.

Che cosa prevede la legge di bilancio 2026

La legge 199/2025, all’articolo 1, comma 9, stabilisce che per i premi di produttività e per le somme date come partecipazione agli utili, erogati nel 2026 e nel 2027, l’imposta sostitutiva si applica con aliquota dell’1% entro un importo complessivo di 5.000 euro. L’imposta sostituisce Irpef e addizionali regionali e comunali sul premio.

Prima della modifica il limite era di 3.000 euro e l’aliquota era del 5%. Per il 2025 la legge 207/2024 aveva infatti confermato il 5%. La legge 199/2025 ha limitato quella conferma al solo 2025 e ha introdotto l’1% per il biennio successivo.

Come funziona il limite di 5.000 euro

Il tetto riguarda l’importo del premio che può usare l’aliquota ridotta. La parte che lo supera segue la tassazione ordinaria del lavoratore. Un esempio, con calcoli nostri: un premio di 6.000 euro paga 50 euro di imposta sostitutiva sui primi 5.000 euro (1%); gli ultimi 1.000 euro entrano nel reddito di lavoro dipendente e sono tassati con l’aliquota ordinaria.

Il regime riguarda i premi di importo variabile, legati al miglioramento di qualità, efficienza, innovazione, redditività o produttività dell’impresa. I risultati vanno misurati e riscontrati con i criteri del decreto ministeriale richiamato dal comma 188 della legge 208/2015. Il lavoratore può rinunciare per iscritto all’agevolazione e scegliere la tassazione ordinaria.

Premio convertito in welfare: cosa ha chiarito la risoluzione 22/E

La legge 208/2015, al comma 184, permette al dipendente di ricevere il premio in beni e servizi anziché in denaro. Il dubbio riguardava il tetto: la manovra per il 2026 cita solo il comma 182, quello sull’imposta sostitutiva, e non il comma 184.

L’Agenzia risponde, con una lettura sistematica delle norme, che il nuovo limite di 5.000 euro opera pure se il lavoratore opta per i benefit. I beni e i servizi restano non imponibili entro i limiti propri di ciascuna voce, fissati dall’articolo 51 del Tuir. L’Agenzia conferma inoltre, in quanto compatibili, le istruzioni delle circolari 5/E del 7 marzo 2024, 23/E del 1° agosto 2023, 5/E del 29 marzo 2018 e 28/E del 15 giugno 2016.

Domande frequenti

I premi di produttività sono esenti da imposte?
No. Entro 5.000 euro pagano un’imposta sostitutiva dell’1%; oltre quella cifra si applica la tassazione ordinaria.

Per quali anni vale l’aliquota dell’1%?
Per i premi erogati nel 2026 e nel 2027. Per il 2025 l’aliquota era del 5%.

Se il premio diventa welfare il limite cambia?
No. Per la risoluzione 22/E, se il premio diventa benefit si usa lo stesso tetto di 5.000 euro. Ogni benefit conserva però le soglie dell’articolo 51 del Tuir.

A chi si rivolge la norma?
Ai lavoratori dipendenti del settore privato. Il lavoratore può rinunciare per iscritto al regime agevolato.

Fonti

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 8 e 9, letta sul portale Normattiva nella versione vigente al 10 giugno 2026. Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, letta in copia pubblicata da FiscoeTasse. Edotto, articolo del 10 giugno 2026. Fiscal Focus, articolo del 10 giugno 2026, letto solo nella parte pubblica. Non letti: testo del comma 182 della legge 208/2015, per cui i requisiti sono ripresi dalla risoluzione, e circolari richiamate.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

June 10, 2026

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