Responsabilità 231 vantaggio temporaneo: quando l’ente risponde anche se il profitto va agli amministratori

La responsabilità 231 può scattare anche quando il vantaggio dell’ente è solo temporaneo. Non è decisivo che gli amministratori o gli autori materiali del reato abbiano poi distratto le somme a proprio favore, se il reato è stato commesso anche nell’interesse della società o ha comunque prodotto, sia pure per un periodo limitato, un’utilità economicamente apprezzabile per l’ente.

È questo il punto centrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 23820/2026, che interviene su un tema di forte impatto operativo: il rapporto tra interesse dell’ente, vantaggio conseguito e arricchimento personale degli amministratori nel sistema del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La decisione riguarda un sistema fraudolento finalizzato all’ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di alcune società. La difesa sosteneva che l’operazione fosse stata realizzata nell’interesse esclusivo delle persone fisiche, perché gli amministratori avevano successivamente incamerato le somme. La Cassazione, però, ha confermato una lettura restrittiva della clausola di esclusione: l’ente non è esonerato se ha ricevuto un vantaggio, anche iniziale, indiretto o temporaneo.

Risposta breve

La responsabilità 231 dell’ente può essere affermata anche se il profitto finale del reato è stato incassato dagli amministratori. Secondo la Cassazione 23820/2026, basta che il reato sia stato commesso anche nell’interesse della società o che abbia procurato all’ente un vantaggio, anche solo temporaneo. La causa di esclusione prevista dall’articolo 5, comma 2, del Dlgs 231/2001 opera solo quando le persone fisiche hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, senza alcun collegamento funzionale con l’ente.

Interesse e vantaggio nel sistema del Dlgs 231/2001

L’articolo 5 del Dlgs 231/2001 è il punto di partenza. L’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale, oppure da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

I due criteri non coincidono. L’interesse si valuta prima della commissione del reato, guardando alla finalità perseguita dall’autore. Il vantaggio, invece, si accerta dopo, verificando l’utilità concretamente ottenuta dall’ente.

Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti. Una società può rispondere se il reato è stato pensato per favorirla, anche se il vantaggio non si realizza pienamente. Allo stesso modo, può rispondere se, a prescindere dalla finalità soggettiva dell’autore, il reato ha prodotto un’utilità concreta per l’organizzazione.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, le erogazioni pubbliche erano richieste dalle società e transitavano nel patrimonio sociale. La successiva distrazione delle somme da parte degli amministratori non elimina il dato iniziale: il finanziamento era stato conseguito dall’ente e attraverso l’ente.

La clausola di esclusione: quando l’ente non risponde

L’articolo 5, comma 2, del Dlgs 231/2001 prevede che l’ente non risponde se le persone fisiche hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La clausola serve a evitare che la società sia chiamata a rispondere per condotte totalmente estranee alla propria sfera di interessi.

La parola decisiva è “esclusivo”. Per escludere la responsabilità dell’ente non basta dimostrare che l’amministratore abbia tratto un vantaggio personale. Occorre provare che l’ente sia rimasto completamente estraneo alla finalità e agli effetti della condotta.

La giurisprudenza di legittimità interpreta questa clausola in modo rigoroso. Se l’interesse personale dell’amministratore convive con un interesse, anche concorrente, della società, la responsabilità dell’ente resta configurabile. Lo stesso vale quando l’utilità conseguita dall’ente è solo mediata, indiretta o temporanea.

La sentenza 23820/2026 si colloca in questa linea. L’arricchimento finale degli amministratori non basta a trasformare automaticamente il reato in una condotta realizzata nell’interesse esclusivo delle persone fisiche.

Erogazioni pubbliche e vantaggio anche temporaneo

Il caso delle erogazioni pubbliche rende evidente il ragionamento della Corte. Se il finanziamento può essere richiesto solo dalla società, la condotta fraudolenta è funzionale, almeno nella sua fase iniziale, a far ottenere risorse all’ente.

L’ingresso delle somme nel patrimonio sociale costituisce un vantaggio economicamente apprezzabile, anche se destinato a essere successivamente distratto. La temporaneità dell’utilità non la rende irrilevante.

In altri termini, la società non può difendersi sostenendo che il denaro è stato poi sottratto dagli amministratori, quando il meccanismo illecito ha comunque utilizzato la sua struttura, la sua posizione giuridica e la sua capacità di accedere al beneficio pubblico.

Questo principio è particolarmente importante per imprese che partecipano a bandi, agevolazioni, contributi, crediti d’imposta, finanziamenti pubblici o misure di sostegno. Se la richiesta indebita viene presentata nell’interesse dell’ente, o se l’ente beneficia anche solo temporaneamente delle somme, il rischio 231 resta concreto.

La colpa di organizzazione resta centrale

La responsabilità dell’ente non è una responsabilità automatica per il fatto commesso dall’amministratore. Il sistema del Dlgs 231/2001 si fonda sulla colpa di organizzazione: l’ente risponde quando il reato è reso possibile o agevolato da un assetto organizzativo inadeguato.

La Cassazione valorizza proprio questo profilo. L’assenza di un modello organizzativo idoneo, o la presenza di un modello solo formale e non effettivamente attuato, può diventare decisiva per affermare la responsabilità della persona giuridica.

Gli articoli 6 e 7 del Dlgs 231/2001 prevedono che l’ente possa andare esente da responsabilità, in presenza di determinate condizioni, se ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il punto operativo è netto: non basta avere un modello 231 archiviato o approvato anni prima. Il modello deve essere aggiornato, calato sui processi sensibili, supportato da procedure effettive, controlli tracciabili, formazione e vigilanza dell’Organismo di vigilanza.

Perché il modello 231 deve presidiare contributi e finanziamenti pubblici

La sentenza 23820/2026 impone una riflessione specifica sui processi di accesso alle erogazioni pubbliche. Il rischio non riguarda solo le grandi frodi, ma anche dichiarazioni non veritiere, documentazione incompleta, requisiti artificialmente rappresentati, rendicontazioni non coerenti o utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle dichiarate.

Un modello 231 efficace deve individuare chi può richiedere contributi, chi verifica i requisiti, chi valida la documentazione, chi controlla l’utilizzo delle somme e chi conserva la tracciabilità delle comunicazioni con la pubblica amministrazione.

Il presidio deve riguardare anche la fase successiva all’incasso. La Cassazione chiarisce che il vantaggio iniziale dell’ente può bastare; proprio per questo, la società deve poter dimostrare di avere controlli interni idonei a impedire non solo l’ottenimento indebito, ma anche la distrazione delle risorse pubbliche.

Nel caso di amministratori con forte autonomia gestionale, il rischio aumenta. L’ente deve dimostrare che le decisioni su bandi, contributi e finanziamenti non dipendono da iniziative isolate, prive di verifica interna, ma da un processo controllato e documentato.

Il ruolo dell’Organismo di vigilanza

L’Organismo di vigilanza ha un ruolo essenziale nella tenuta del modello 231. Deve vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello, curarne l’aggiornamento e ricevere flussi informativi adeguati sui processi a rischio.

Nel campo delle erogazioni pubbliche, i flussi verso l’Organismo di vigilanza dovrebbero comprendere informazioni sulle domande presentate, sugli importi richiesti, sui soggetti coinvolti, sugli esiti delle istruttorie, sulle rendicontazioni e su eventuali anomalie.

L’Organismo non sostituisce gli uffici aziendali né diventa un gestore operativo dei contributi, ma deve avere informazioni sufficienti per individuare segnali di rischio. Una gestione opaca dei rapporti con la pubblica amministrazione, soprattutto quando collegata a benefici economici, è uno dei profili più sensibili del sistema 231.

La responsabilità dell’ente può emergere proprio quando l’organizzazione non è in grado di dimostrare chi ha deciso, chi ha controllato, chi ha autorizzato e come sono state utilizzate le somme ottenute.

La giurisprudenza: interesse concorrente e vantaggio non esclusivo

La decisione della Cassazione si inserisce in un orientamento già consolidato. Le Sezioni Unite, con la sentenza ThyssenKrupp n. 38343/2014, hanno chiarito che interesse e vantaggio sono criteri alternativi di imputazione oggettiva, da valutare rispettivamente ex ante ed ex post. Anche se quella pronuncia riguardava reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, il principio generale sulla distinzione tra interesse e vantaggio ha assunto un rilievo centrale nell’intero sistema 231.

La giurisprudenza ha inoltre affermato che la responsabilità dell’ente non viene meno quando l’autore materiale del reato persegue anche un interesse personale. L’esclusione opera solo se l’interesse personale o di terzi è esclusivo e se manca qualsiasi utilità o collegamento funzionale con l’ente.

La sentenza 23820/2026 applica questo principio alle erogazioni pubbliche. Se la società ottiene il finanziamento, anche per un tempo limitato, il vantaggio patrimoniale iniziale non può essere cancellato dalla successiva appropriazione da parte degli amministratori.

In sintesi

La responsabilità 231 dell’ente può scattare anche quando il vantaggio è temporaneo e il profitto finale viene incassato dagli amministratori. L’articolo 5 del Dlgs 231/2001 richiede che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; la causa di esclusione del comma 2 opera solo se le persone fisiche agiscono nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Secondo la Cassazione 23820/2026, nelle frodi per ottenere erogazioni pubbliche, l’ingresso delle somme nel patrimonio sociale è un’utilità rilevante, anche se poi le somme vengono distratte.

Cosa devono fare le imprese dopo la sentenza

La sentenza impone alle imprese di trattare contributi pubblici, agevolazioni e finanziamenti come processi ad alto rischio 231. Non basta affidarsi alla correttezza degli amministratori o alla presenza formale di un modello organizzativo. Occorrono procedure verificabili, separazione delle funzioni, controlli sulle dichiarazioni rese, tracciabilità delle decisioni e monitoraggio dell’utilizzo delle somme.

Le società dovrebbero aggiornare la mappatura dei rischi, verificare i protocolli relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione e controllare se il modello 231 copre adeguatamente la fase di richiesta, incasso, rendicontazione e impiego delle erogazioni pubbliche.

Una revisione preventiva può ridurre il rischio di contestazioni e rafforzare la posizione dell’ente in caso di indagine. Chi vuole verificare la tenuta del proprio modello rispetto ai finanziamenti pubblici e ai rischi di vantaggio temporaneo può richiedere un controllo interno dedicato, così da intervenire prima che una criticità organizzativa diventi un problema 231.

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Tiziano Beneggi

July 28, 2026

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