Aggiornato al 28 luglio 2026
In sintesi. Con la sentenza n. 23820/2026, depositata il 26 giugno 2026, la Cassazione penale (sezione II) ha affermato che la responsabilità 231 di una società sussiste anche quando il beneficio ottenuto è stato soltanto temporaneo e gli amministratori hanno subito girato le somme sui propri conti. Contano due elementi: il reato era diretto a far ottenere risorse alla società e queste sono entrate, anche per poco tempo, nel suo patrimonio.
Il caso e la decisione della Cassazione
Secondo la ricostruzione pubblicata da Il Sole 24 Ore (NT+ Diritto, 17 luglio 2026), i vertici di una società avevano ottenuto con modalità fraudolente contributi pubblici non dovuti. Le somme erano passate dai conti della società e subito dopo erano state trasferite sui conti personali degli stessi vertici. La difesa dell’ente sosteneva che i reati fossero stati commessi solo per arricchire le persone fisiche e che la società non dovesse risponderne.
La Corte ha respinto questa tesi per tre ragioni. Primo: i contributi potevano essere chiesti soltanto da soggetti giuridici, quindi le condotte fraudolente servivano a far ottenere i finanziamenti alla società. Secondo: la distrazione avvenuta in seguito non spezza il legame tra il reato e l’ente. Terzo: l’arrivo delle risorse nel patrimonio dell’ente costituisce un beneficio economico concreto, pur se temporaneo. Per i giudici risultano quindi presenti entrambi i criteri oggettivi dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001.
Interesse e vantaggio: cosa prevede l’articolo 5
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, cioè di società, associazioni e altri soggetti collettivi, per i reati commessi da chi li amministra o li dirige oppure da chi opera sotto la direzione o la vigilanza di questi soggetti. Secondo il primo comma dell’articolo 5, l’ente risponde se il reato è stato compiuto per perseguire un suo interesse oppure se gli ha procurato un vantaggio.
I due criteri sono alternativi e si misurano in momenti diversi. L’interesse riguarda lo scopo della condotta quando viene tenuta: chi agisce intende procurare qualcosa alla società? Il vantaggio riguarda il risultato: la società ha ottenuto davvero un’utilità, anche solo patrimoniale? Nel caso deciso la Corte ha ritenuto che ci fossero entrambi.
Quando la società non risponde
Il secondo comma dell’articolo 5 esclude la responsabilità se chi ha commesso il reato ha perseguito soltanto un fine personale o di soggetti estranei. Il termine decisivo è “esclusivo”: la società resta estranea solo se l’operazione non le ha portato, né era destinata a portarle, alcuna utilità. L’arricchimento successivo degli amministratori, da solo, non basta a dimostrare questa estraneità.
Per i reati dei vertici l’articolo 6 prevede una seconda difesa, che l’ente deve provare. Deve aver adottato e attuato davvero, prima del fatto, un modello di organizzazione e di gestione adatto a prevenire reati di quel tipo. Deve aver affidato il controllo su modello e aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri. Gli autori devono aver eluso il modello con un comportamento fraudolento, e il controllo dell’organismo non deve essere stato omesso o insufficiente. Per i reati commessi da chi è sottoposto alla direzione altrui, l’articolo 7 lega la responsabilità all’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, che si esclude se un modello idoneo è stato adottato e attuato prima del reato.
Un esempio con i numeri
Esempio ipotetico, non tratto dalla sentenza. Una società ottiene con documenti falsi un contributo pubblico di 100.000 euro, accreditato sul suo conto il 10 del mese. Il 12 l’amministratore unico lo trasferisce per intero sul proprio conto personale. Per due giorni i 100.000 euro sono stati nel patrimonio della società. In base al principio affermato dalla Cassazione, quel passaggio è un beneficio patrimoniale concreto anche se breve, e la distrazione successiva non cancella il collegamento con l’ente.
Se il reato rientra tra quelli dell’articolo 24, che comprende tra gli altri l’indebita percezione di erogazioni (articolo 316-ter del codice penale) e la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis), l’ente subisce una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, la sanzione va da duecento a seicento quote. In generale, l’articolo 10 stabilisce che la sanzione pecuniaria è applicata per quote, in numero non inferiore a cento né superiore a mille.
Le critiche e i punti ancora aperti
La decisione ha suscitato rilievi. Nel commento pubblicato da Il Sole 24 Ore il 17 luglio 2026, Matteo Vizzardi, partner di Dentons, sostiene che il principio estenda in modo improprio i concetti di interesse e vantaggio, perché l’ente verrebbe sanzionato per condotte dalle quali non ha ricavato un beneficio reale. Su ItaliaOggi, il 25 luglio 2026, Sebastiano Liistro osserva che resta aperta l’ipotesi in cui le risorse siano destinate fin dall’inizio a essere distratte, facendo della società uno strumento e una vittima dell’illecito. Lo stesso autore ritiene che la pronuncia confermi una nozione ampia di vantaggio, che restringe via via lo spazio del comma 2 dell’articolo 5.
Cosa significa per i modelli organizzativi
Il principio interessa le imprese che chiedono contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche. L’articolo 6, comma 2, indica che il modello deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere protocolli per formare e attuare le decisioni dell’ente e definire modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire i reati. Riferito ai contributi pubblici, questo significa poter ricostruire chi ha presentato la domanda, chi ha verificato i requisiti dichiarati e chi controlla come vengono impiegate le somme incassate. L’idoneità del modello resta una valutazione da fare su ciascuna organizzazione.
Domande frequenti
L’ente risponde se gli amministratori si appropriano dei fondi pubblici ottenuti?
Sì, secondo la sentenza, se il reato era diretto a far ottenere i fondi alla società e questi sono entrati nel suo patrimonio. La distrazione successiva non elimina né il collegamento con l’ente né il beneficio iniziale.
Che cosa si intende per vantaggio temporaneo?
È l’utilità economica che l’ente ottiene per un periodo limitato, per esempio perché le somme transitano sui suoi conti prima di essere trasferite altrove. Le fonti consultate non indicano una durata minima del passaggio.
In quali casi l’ente non risponde?
Quando chi ha commesso il reato ha perseguito soltanto un fine personale o di soggetti estranei, senza alcuna utilità per l’ente (articolo 5, secondo comma). Per i reati dei vertici, quando ricorrono le condizioni dell’articolo 6 sul modello organizzativo e sull’organismo di vigilanza.
Quali sanzioni sono previste per l’ente?
Una sanzione pecuniaria calcolata per quote. Per i delitti dell’articolo 24 arriva fino a cinquecento quote, e da duecento a seicento in caso di profitto di rilevante entità o di danno di particolare gravità.
Fonti
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articoli 5, 6, 7, 10 e 24, testo vigente al 28 luglio 2026 (Normattiva).
Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza n. 23820/2026, depositata il 26 giugno 2026: il testo integrale non è stato consultato; i principi sono desunti dai commenti elencati sotto.
Commenti consultati: quotidiano Il Sole 24 Ore, sezioni NT+ Diritto (17 luglio 2026) e NT+ Fisco (6 luglio 2026); quotidiano ItaliaOggi (25 luglio 2026).
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.