Sicurezza sul lavoro PMI: cosa cambia con la legge 34/2026

Aggiornato al 6 giugno 2026

In sintesi. La legge 11 marzo 2026, n. 34 (annuale sulle PMI), in vigore dal 7 aprile 2026, interviene su tre punti della sicurezza sul lavoro PMI, ossia le regole del D.Lgs. 81/2008 applicate alle piccole e medie imprese. Primo: la formazione è dovuta pure quando i dipendenti sono in cassa integrazione. Secondo: per il lavoro agile svolto fuori dai locali aziendali, il datore consegna ogni anno un’informativa scritta sui rischi al dipendente e al suo rappresentante per la sicurezza (Rls); l’omissione è punita con l’arresto tra 2 e 4 mesi oppure con un’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, a carico di datore e dirigente. Terzo: l’Inail dovrà predisporre schemi semplificati di gestione della sicurezza per le imprese minori.

Che cosa cambia e da quando

Gli articoli 10 e 11 della legge 34/2026 intervengono sul D.Lgs. 81/2008, cioè sul Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026. L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con la nota n. 780 del 15 aprile 2026, ha indicato il 7 aprile 2026 come data di entrata in vigore e ha fornito le prime indicazioni operative.

Schemi semplificati: il compito dell’Inail

Il nuovo comma 5-ter dell’articolo 30 del Testo unico incarica l’Inail di predisporre, d’accordo con le organizzazioni di imprese e lavoratori comparativamente più rappresentative, schemi snelli di organizzazione e gestione per microimprese e PMI. L’istituto deve fissare criteri per adattarli a ogni azienda e assistere chi li adotta. Il termine è di 120 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della disposizione. Calcolo nostro: dal 7 aprile 2026 la scadenza cade il 5 agosto 2026. L’Inail opera con le risorse già esistenti: la norma esclude nuovi oneri per lo Stato.

L’articolo 30 precisa che un modello di organizzazione e gestione può esonerare dalla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) solo se è stato adottato e attuato in modo efficace.

Formazione dovuta anche con la cassa integrazione

All’articolo 37, comma 4, del Testo unico è aggiunta la lettera b-bis: la formazione dei lavoratori è dovuta anche quando l’azienda ricorre alla cassa integrazione guadagni, per sospensione dell’attività o per riduzione dell’orario. Chi percepisce un sostegno al reddito rischia, in base all’articolo 4, comma 40, della legge 92/2012 come modificato, di perderlo se rifiuta un corso di formazione o riqualificazione, ora espressamente compreso quello su salute e sicurezza, o non lo frequenta regolarmente senza giustificato motivo.

Sul tempo in cui svolgere la formazione, secondo la stampa specializzata, la Cassazione, con l’ordinanza n. 12790 depositata il 10 maggio 2024, ha ritenuto che l’espressione «durante l’orario di lavoro» comprenda anche l’orario esigibile oltre quello ordinario. Il rifiuto del lavoratore di formarsi fuori turno è stato quindi giudicato illegittimo.

Addestramento con simulazione

Il comma 5 dell’articolo 37 è riscritto. L’addestramento è svolto da una persona esperta e sul luogo di lavoro. Consiste nella prova pratica per l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, anche di protezione individuale, e nell’esercitazione applicata alle procedure di lavoro in sicurezza. Possono essere usati strumenti di simulazione, in contesti reali oppure virtuali. Gli interventi devono essere tracciati in un registro, anche informatizzato.

Lavoro agile: informativa annuale e sanzione

Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 3 riguarda il lavoro agile svolto in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore. Il datore adempie così alle tutele di sicurezza adatte a questa modalità, soprattutto quelle sui videoterminali, con la consegna al dipendente e al Rls di un documento scritto, da rinnovare almeno ogni anno. Essa indica i rischi generali e quelli specifici del modo in cui la prestazione è eseguita. Il lavoratore deve cooperare alle misure di prevenzione.

Un’informativa annuale era già prevista dall’articolo 22 della legge 81/2017. La novità sta nel suo inserimento nel Testo unico e nella sanzione: l’articolo 55, comma 5, lettera c), ora richiama espressamente l’obbligo informativo. Chi viola l’obbligo rischia l’arresto per un periodo tra 2 e 4 mesi oppure l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, e la responsabilità investe datore e dirigente (importi riportati dalla nota INL e da Edotto).

Domande frequenti

La formazione sulla sicurezza è dovuta anche in cassa integrazione? Sì, dal 7 aprile 2026: lo prevede l’articolo 37, comma 4, lettera b-bis, sia per sospensione sia per riduzione.

Ogni quanto va consegnata l’informativa sul lavoro agile? Almeno una volta ogni dodici mesi, in forma scritta, al dipendente e al Rls.

Quali sanzioni scattano se l’informativa manca? Arresto compreso tra 2 e 4 mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro; la sanzione riguarda datore e dirigente.

L’addestramento può avvenire in realtà virtuale? Sì: il nuovo comma 5 dell’articolo 37 consente simulazioni reali o virtuali, purché annotate in un registro, anche digitale.

Fonti

Legge 11 marzo 2026, n. 34, articoli 10 e 11, testo letto su Normattiva; D.Lgs. 81/2008, articolo 30, comma 1, nella versione riportata nelle note alla legge; legge 22 maggio 2017, n. 81, articolo 22, letto su Normattiva. Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026, letta da copia pubblicata da Diritto Bancario e riscontrata con Edotto (27 aprile 2026). Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026: riscontro tramite EC News. Cassazione, ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024: EC News (29 agosto 2024) e ANCE (21 giugno 2024, solo estremi). Non letti: il testo dell’ordinanza e il testo integrale della Gazzetta Ufficiale. Le citazioni della sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 60/2024 e del decreto ministeriale 140/2022, presenti nella versione precedente, sono state tolte perché non riscontrate.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

June 6, 2026

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