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Esonero contributivo per le nuove assunzioni

 

L’Inps pubblica le attese istruzioni operative in merito alla fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni d cui al Decreto Agosto

 

L’Inps fornisce le istruzioni operative relative agli esoneri introdotti dal Decreto di Agosto a favore delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel periodo 15 agosto – 31 dicembre dell’anno 2020 e alle assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate nel medesimo periodo.

 

L’art. 6 del Decreto Legge n. 104/2020 ha previsto, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro. Con l’art. 7 del medesimo provvedimento il Legislatore, invece, prevede un esonero contributivo a favore delle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo. Quest’ultimo incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

 

Sotto l’aspetto soggettivo possono accedere al beneficio di cui all’art. 6 tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Il beneficio non è fruibile da parte delle P.A. motivo per il quale, seguendo l’ormai consueto elenco indicato dall’Istituto previdenziale, sono esclusi dall’agevolazione:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
  • le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università;
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie di cui al lgs. n. 300/1999;
  • le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime;
  • le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al lgs. n. 207/2001;
  • la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

 

Restano possibili beneficiari dell’esonero invece i seguenti datori di lavoro:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio ex lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

 

Esonero contributivo per le assunzioni a termine nel settore turismo – Datori di lavoro beneficiari

 

Sono interessati al predetto beneficio i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Per l’identificazione dei settori è opportuno verificare la circolare INPS n. 94 del 14 agosto 2020 ed in particolare i riferimenti ivi indicati in relazione ai codici ATECO e CSC.

 

Rapporti di lavoro oggetto del beneficio

 

Sotto l’aspetto oggettivo (art. 6) sono agevolabili tutti i rapporti di lavoro (full time o part time) a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020. Possono beneficiare dell’esonero, inoltre, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Sono esclusi dall’incentivo: i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente ancorché stipulati a tempo indeterminato. Nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 7) invece sono agevolabili i contratti a tempo determinato e i contratti stagionali. In caso di conversione di contratti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

 

Misura dell’esonero e durata

 

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. I rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali la durata dell’agevolazione è di tre mensilità. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Secondo le ormai consolidate regole degli esoneri contributivi contingentati a valori massimi mensili la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Il massimale sarà rapportato in caso di rapporto di lavoro part time e lo sgravio sarà concesso per un valore pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il TFR versato al fondo di tesoreria INPS;
  • il contributo per la formazione continua pari allo 0,30% ex art. 25, co. 4 della L. 845/1978
  • i contributi versati ai fondi di solidarietà ex d.lgs. 148/2015;
  • i contributi di solidarietà.

 

Condizioni di spettanza dell’esonero

 

Il diritto alla fruizione dei predetti esoneri è subordinato al possesso del DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dovranno anche essere rispettati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del d.lgs n. 150/2015. In merito a quest’ultima disposizione l’INPS, ribadendo la validità di quanto disposto dall’art. 31, co. 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015 a mente del quale «gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive», e ritenendo che l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto è riconducibile ad una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), afferma che laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione. Inoltre, per espressa indicazione dell’art. 6, co. 2, del D.L. n. 104/2020, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato in trattazione, il lavoratore non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro. È inoltre fondamentale ricordare che:

  • l’esonero contributivo per i contratti a tempo indeterminato (art. 6) essendo un intervento generalizzato a favore di tutti i datori di lavoro privati (anche se ad esclusione del settore agricolo) non rientra tra gli aiuti di Stato (art. 107 TFUE);
  • l’esonero contributivo per il settore turismo a favore dei contratti a termine (art. 7) è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (arrivata il 16.11.2020) e pertanto è concesso alle seguenti condizioni (Temporary Framwork):
    • le agevolazioni nel suo complesso non possono essere superiori a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
    • le agevolazioni devono essere concesse a imprese che non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
    • in deroga al punto precedente, le agevolazioni possono essere concesse a microimprese o piccole imprese che risultano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
    • le agevolazioni devono essere concesse entro il 30 giugno 2021.

 

Coordinamento con altri incentivi

 

Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

 

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