Fatture a tuo nome: l’avviso del SdI sui canali abituali di invio

Aggiornato al 17 maggio 2026

In sintesi. Per essere avvisati quando qualcuno trasmette fatture a tuo nome da un canale diverso dal tuo, il titolare di partita Iva può registrare nel portale «Fatture e Corrispettivi» dell’Agenzia delle Entrate i propri canali abituali di invio: da quel momento il Sistema di Interscambio (SdI) manda un messaggio di avvertimento ogni volta che riceve da un altro canale una fattura con la sua partita Iva come fornitore. La descrizione ufficiale parla di avvertimento, non di blocco: il passo successivo resta del contribuente. Se la fattura risulta emessa, l’articolo 21 del Dpr 633/1972 collega all’importo indicato l’obbligo di versare l’imposta.

Che cosa è il censimento dei canali abituali

«Fatture e Corrispettivi» è lo spazio web gratuito dell’Agenzia delle Entrate dove i soggetti Iva gestiscono le fatture elettroniche. Nel riquadro «Fatturazione elettronica e Conservazione» c’è la voce «Censimento dei canali abituali di trasmissione».

Il servizio permette di comunicare al SdI gli indirizzi telematici da cui si inviano di solito le proprie fatture: una casella di posta elettronica certificata (Pec) oppure canali Sftp o web service accreditati. Un canale, in questo contesto, è il percorso tecnico con cui il file della fattura arriva al SdI, cioè al sistema pubblico che riceve e smista le fatture elettroniche.

Che cosa succede dopo la registrazione

La descrizione ufficiale dell’Agenzia indica lo scopo: ricevere un messaggio di avvertimento ogni volta che il SdI riceva, da un canale diverso da quelli censiti, una fattura elettronica in cui il soggetto Iva figura come fornitore.

La pagina letta non precisa in quale forma o a quale indirizzo arrivi l’avviso, né se il SdI sospenda la fattura. Il servizio va quindi inteso come un segnale di controllo, non come un blocco dell’invio.

Perché una fattura inviata a tuo nome ti riguarda

Secondo il comma 1 dell’articolo 21 (Dpr 633/1972), chi cede un bene o presta un servizio emette fattura oppure si assicura che la emetta un terzo per suo conto, mantenendo la propria responsabilità. Il comma 7 aggiunge che, se la fattura riguarda operazioni inesistenti o indica importi superiori al reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare risultante dal documento.

Le due regole, lette insieme, spiegano il rischio: un documento che porta la tua partita Iva e che nessuno corregge può produrre un debito d’imposta. Il testo di legge non regola però il caso specifico di fatture inviate a tua insaputa da un terzo: sulla possibilità di dimostrare l’estraneità e sui rimedi non abbiamo letto fonti ufficiali, e per questo non li indichiamo.

Come controllare le fatture emesse

Nella sezione «Consultazione» del portale il servizio «Fatture elettroniche e altri dati Iva» consente di cercare, visualizzare e scaricare i file delle fatture emesse e ricevute attraverso il SdI. Una verifica periodica dell’elenco delle fatture emesse permette di individuare documenti che non riconosci.

Esempio di calcolo, nostro e a scopo illustrativo: una fattura da 10.000 euro con Iva al 22% indica 2.200 euro di imposta. Se il documento rientra nel comma 7, l’importo di 2.200 euro risulta dovuto anche se il pagamento non è mai stato incassato.

Domande frequenti

Il censimento impedisce a un terzo di inviare fatture a mio nome? Dalla descrizione ufficiale risulta un avvertimento, non un blocco.

Quali canali si possono comunicare? Pec, canali Sftp o web service accreditati al SdI, secondo la descrizione dell’Agenzia.

Dove si trova il servizio? Nel portale «Fatture e Corrispettivi», riquadro «Fatturazione elettronica e Conservazione».

Il servizio sostituisce il controllo delle fatture emesse? No: la consultazione delle fatture emesse resta un’attività distinta.

Fonti

Agenzia delle Entrate, guida alla fatturazione elettronica, pagina «La home page del portale Fatture e Corrispettivi: i servizi principali», letta il 3 novembre 2026 sul sito dell’Agenzia. Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, testo vigente al 17 maggio 2026, letto da Normattiva. Non sono stati letti il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 né la stampa specializzata sul servizio: la forma dell’avviso non è quindi verificata.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Maggio 17, 2026

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