Aggiornato al 12 agosto 2025
In sintesi. L’uscita dal regime forfettario scatta in due modi. Con incassi da attività superiori a 100.000 euro il regime viene meno già nel periodo d’imposta in corso e l’IVA ordinaria decorre dall’operazione che porta oltre il limite. Se vanno oltre 85.000 euro ma si fermano entro 100.000, il regime resta fino al 31 dicembre e non si applica più dal 1° gennaio seguente. Le cause ostative previste dalla legge 190/2014 hanno lo stesso effetto differito.
Le due soglie: 85.000 e 100.000 euro
Si tratta di un regime con imposta sostitutiva, riservato a imprenditori e professionisti persone fisiche. La disciplina è nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
Per applicarlo nell’anno, i ricavi o i compensi del periodo d’imposta passato non possono eccedere 85.000 euro, calcolati sommando tutte le attività svolte, anche se hanno codici Ateco diversi. Anche i costi sostenuti per lavoratori accessori, subordinati e collaboratori hanno un tetto: 20.000 euro lordi.
Il secondo limite, 100.000 euro, opera nell’anno in corso. Il comma 71 prevede che il regime cessi dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano quella cifra. Conta quanto si incassa, non quanto si fattura.
Cosa cambia se si superano i 100.000 euro
La norma indica un solo effetto in modo espresso: l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni che comportano il superamento. Da quel momento il contribuente addebita l’imposta in fattura e applica le regole ordinarie.
Il regime cessa poi per l’intero periodo d’imposta in corso. Il reddito dell’anno si determina quindi con le regole ordinarie, sulla base di ricavi e costi, e non più applicando la percentuale di redditività. Questa lettura è coerente con quanto riportato da EC News nel dicembre 2023 sulla circolare 32/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, che non ho potuto consultare direttamente.
Il comma 72 evita salti e doppie tassazioni nel passaggio. I ricavi che, in base alle regole forfettarie, hanno già contribuito a formare il reddito non pesano sugli anni successivi, anche se di competenza di quegli anni. Rilevano invece i ricavi che non sono entrati nel reddito imponibile del periodo.
Esempio con importi inventati e conti nostri. Un artigiano incassa 96.000 euro entro il 31 luglio 2025. Il 10 settembre incassa altri 7.000 euro e arriva a 103.000. Il regime cessa per tutto il 2025. L’imposta scatta per quell’operazione e per le successive: se i 7.000 euro sono il prezzo senza imposta, l’IVA al 22% è pari a 1.540 euro.
Cosa cambia se si superano gli 85.000 euro
Chi supera 85.000 euro ma non arriva a 100.000 mantiene il regime per il resto dell’anno e lo perde dall’anno dopo. È la regola generale del comma 71 per le condizioni del comma 54 e per le cause ostative del comma 57.
Le cause ostative del comma 57
Una causa ostativa è una situazione che impedisce di applicare il regime. Se si verifica, il regime non vale più dall’anno successivo. Le principali sono queste.
Non possono usare il regime forfettario i soggetti che applicano regimi speciali IVA o regimi forfettari di reddito. Sono esclusi anche i non residenti, salvo i residenti in Stati UE o SEE con adeguato scambio di informazioni che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
La legge esclude inoltre chi cede in via esclusiva o prevalente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. Rientra nel divieto anche chi detiene quote di snc, sas, associazioni o imprese familiari, o controlla srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili alla propria.
Non rientra chi presta la propria attività soprattutto a favore di chi è, o nei due periodi d’imposta precedenti è stato, il suo datore di lavoro, o di soggetti a questo collegati. Fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo la pratica obbligatoria. Infine rileva il reddito di lavoro dipendente e assimilato dell’anno precedente: la soglia, 30.000 euro nel testo della legge 190/2014, è stata elevata a 35.000 euro per il 2025 dalla legge 207/2024, articolo 1, comma 12. Se il rapporto di lavoro è cessato, il controllo è irrilevante.
Domande frequenti
Si considera la data della fattura o dell’incasso? L’incasso. Il comma 71 parla di ricavi o compensi percepiti.
Se supero 100.000 euro a novembre, pago l’IVA solo da novembre? L’imposta decorre dall’operazione che determina il superamento, non da gennaio. Il reddito dell’intero anno segue invece le regole ordinarie.
Il tetto di 100.000 euro va letto attività per attività? No. Per la soglia di accesso il comma 55 prevede la somma dei ricavi e dei compensi di tutte le attività svolte.
Fonti
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 54, 55, 57, 69, 71 e 72, testo vigente al 12 agosto 2025 su Normattiva. Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 12, su Normattiva. EC News, articoli del 6 dicembre 2023 e del 18 dicembre 2024. Non letti: la circolare 32/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate e gli articoli a pagamento del Sole 24 Ore.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.