Aggiornato al 14 aprile 2026
In sintesi. L’iperammortamento 2026 non richiede più che i beni siano prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Lo ha disposto l’articolo 7 del decreto-legge 38/2026, con decorrenza dagli acquisti realizzati a partire dal 1° gennaio 2026. L’incentivo resta una maggiorazione del costo da dedurre, in tre scaglioni: 180%, 100% e 50%. Riguarda i beni acquisiti tra l’inizio del 2026 e il 30 settembre 2028.
Cosa cambia con il decreto-legge 38/2026
La manovra per il 2026 (legge 199/2025, articolo 1, commi da 427 a 436) ha riportato in vita l’iperammortamento. Il comma 427 limitava l’agevolazione ai beni prodotti in uno degli Stati membri o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
L’articolo 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 cancella quelle parole dal comma 427. Il testo letto su Normattiva stabilisce che la modifica opera per gli acquisti realizzati a partire dal 1° gennaio 2026. Sono quindi agevolabili anche beni di produzione extra-Ue, purché rientrino negli elenchi di legge.
Come funziona la maggiorazione
L’iperammortamento non è un credito d’imposta. Aumenta il costo del bene su cui si calcolano le quote di ammortamento e i canoni di leasing deducibili. Il vantaggio si realizza quindi in più esercizi, via via che le quote si deducono.
Il periodo agevolato va dall’inizio del 2026 fino al 30 settembre 2028. Le maggiorazioni sono tre. Il 180% si applica alla quota di spesa che arriva a 2,5 mln di euro. Il 100% alla quota compresa tra 2,5 e 10 mln. Il 50% alla quota tra 10 e 20 mln.
Le modalità operative sono demandate a un decreto attuativo del Mimit, di concerto con il Mef, non ancora emanato alla data di questo testo. L’esempio che segue assume che gli scaglioni si misurino sull’intero investimento.
Esempio numerico
Calcolo nostro, con Ires al 24%. Una società spende 4 mln di euro in beni agevolabili. Il 180% su 2,5 mln dà 4,5 mln; il 100% sul resto, 1,5 mln, dà altri 1,5 mln. In totale la deduzione extra è di 6 mln di euro. Il risparmio di Ires è il 24% di 6 mln, cioè 1,44 mln di euro, ripartiti lungo la durata della deduzione.
Sul primo scaglione il beneficio massimo è 43,2% del valore del bene, cioè 180% per 24%.
Quali beni e quali imprese
Servono beni nuovi, collocati in unità produttive italiane, acquistati o presi in leasing. Rientrano i beni materiali e immateriali 4.0 elencati negli allegati IV e V alla legge 199/2025 e gli impianti con cui l’impresa produce e consuma in proprio energia rinnovabile.
La misura riguarda i soggetti con reddito d’impresa. Sono esclusi, secondo le fonti, le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali, quelle con sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 231/2001, e chi non rispetta le norme sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi contributivi.
Adempimenti e vincoli
Comunicazioni e certificazioni vanno inviate in via telematica attraverso la piattaforma del Gse, con modelli stabiliti dal decreto attuativo.
Domande frequenti
Un macchinario prodotto in Asia può beneficiare dell’iperammortamento? Sì, dopo il decreto-legge 38/2026, se figura negli allegati IV o V e rispetta gli altri requisiti.
La modifica vale anche per gli acquisti già fatti a gennaio? Sì. La decorrenza è il 1° gennaio 2026.
Chi non può accedere? Le fonti indicano le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali, quelle con sanzioni interdittive del decreto 231/2001 e chi non rispetta sicurezza sul lavoro e obblighi contributivi.
È già operativa la piattaforma? Le modalità di accesso dipendono dal decreto attuativo, atteso alla data di questo articolo.
Fonti
Decreto-legge 38/2026, articolo 7 (Normattiva, letto). Legge 199/2025, articolo 1, commi 427-436 (testo non letto: riferito dalla stampa). EC News, 2 aprile 2026. ANCE, 31 marzo 2026. Business Online, 30 dicembre 2025. Sono state tolte dal testo, perché con una sola fonte o non riscontrate, le regole su cessione del bene, cumulo con altri aiuti e investimenti prenotati nel 2025. Non sono stati letti il decreto attuativo, non ancora emanato, né le parti a pagamento della stampa. La versione precedente di questo articolo trattava anche i crediti Zes, Zls e il credito per l’agricoltura: non sono stati verificati e non sono qui riportati.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.