Iperammortamento 2026: scaglioni 180-100-50% e procedura GSE

Pubblicato il 24 gennaio 2026. Aggiornato al 5 novembre 2026

In sintesi. L’iperammortamento 2026 è una maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi, che le imprese deducono in più attraverso le quote di ammortamento e i canoni di leasing. La misura è del 180% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti, del 100% da 2,5 a 10 milioni e del 50% da 10 a 20 milioni. Riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Le modalità attuative sono nel decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e le comunicazioni si inviano sulla piattaforma del GSE, aperta dal 12 giugno 2026.

Che cos’è e dove si trova la norma

La misura è prevista dalla legge di bilancio 2026, cioè la legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 427-436 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42). Sostituisce, per i nuovi investimenti, i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.

Il decreto attuativo è il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottato di concerto con quello dell’Economia, del 7 maggio 2026. Tiene conto del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Termini e modelli delle comunicazioni sono fissati con decreti direttoriali del Ministero.

Non è un contributo né un credito d’imposta compensabile in F24. La maggiorazione aumenta solo il costo fiscalmente deducibile, ai fini delle imposte sui redditi, e non incide sul bilancio civilistico: la maggiore deduzione è extracontabile.

Per ammortamento si intende la ripartizione del costo di un bene su più esercizi, secondo gli articoli 102 e 103 del Tuir (DPR 917/1986). La maggiorazione si calcola sulle stesse quote. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) si applica dal 1° gennaio 2027; per il 2026 valgono i riferimenti al DPR 917/1986. Nel testo della legge 199/2025 presente su Normattiva con vigenza dal 1° gennaio 2027, i commi da 427 a 434 risultano abrogati dallo stesso D.Lgs. 117/2026. Non è stato verificato dove sia stata ricollocata la disciplina.

Le tre fasce di maggiorazione

Le fasce sono tre. Fino a 2,5 milioni di euro di investimenti la maggiorazione è del 180%. Per la fascia tra 2,5 e 10 milioni vale il 100%. Per la fascia da 10 a 20 milioni scende al 50%. Sulla parte eccedente i 20 milioni non spetta alcuna maggiorazione.

Possono accedere le imprese residenti e le stabili organizzazioni in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime di determinazione del reddito d’impresa. I beni devono essere nuovi e destinati a strutture produttive situate in Italia.

Origine dei beni: il vincolo UE e SEE è stato tolto

La legge di bilancio richiedeva che i beni fossero prodotti in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. L’articolo 7 del decreto-legge 38/2026 ha eliminato questo vincolo con effetto dal 1° gennaio 2026, secondo Eutekne e EC News. Fa eccezione la provenienza dei moduli fotovoltaici, per i quali il requisito europeo resta.

Quali beni sono agevolabili

Il comma 429 distingue due gruppi. Il primo comprende i beni materiali e immateriali nuovi elencati negli allegati IV e V della stessa legge, che sostituiscono e aggiornano gli allegati A e B della legge 232/2016. Devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il secondo gruppo comprende i beni materiali nuovi per produrre energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, con i relativi sistemi di stoccaggio. Gli impianti elettrici non possono superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente. Per il fotovoltaico il commento di Innovation Post riferisce requisiti sui moduli: celle prodotte nell’Unione europea con efficienza di almeno 23,5%, oppure moduli bifacciali a eterogiunzione o tandem con efficienza di cella di almeno 24,0%.

Per i software, le letture professionali consultate (Confindustria L’Aquila, ANCE, Lombardo) escludono i servizi in abbonamento in modalità SaaS, che sono servizi e non acquisti di beni.

Quando l’investimento si considera effettuato

Secondo le sintesi del decreto consultate, il completamento dell’investimento rinvia all’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Per i beni mobili le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione. Un ordine firmato nel 2025 con consegna nel 2026 va quindi valutato alla data di consegna. Un bene consegnato dopo il 30 settembre 2028 resta fuori dal periodo agevolato.

Chi è escluso e quali condizioni servono

Il comma 428 esclude le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta, quelle in concordato preventivo senza continuità aziendale e quelle sottoposte ad altre procedure concorsuali. Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001. Per godere del beneficio occorre rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro e versare correttamente i contributi previdenziali e assistenziali.

La procedura sulla piattaforma del GSE

Le comunicazioni e le certificazioni si inviano per via telematica al GSE (Gestore dei servizi energetici), dall’Area clienti del suo sito, con modelli standardizzati. Le fonti ministeriali indicano queste tappe.

La comunicazione preventiva, o prenotazione, è operativa dal 12 giugno 2026 (decreto direttoriale del 10 giugno 2026). La comunicazione di conferma indica data e importo dell’ultima quota di acconto con cui si raggiunge il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati delle fatture. La piattaforma è operativa dal 21 luglio 2026 (decreto direttoriale del 20 luglio 2026). Secondo le sintesi del decreto il termine è di 60 giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva.

La comunicazione di completamento si invia a investimento concluso, dalle ore 12 del 15 ottobre 2026 ed entro il 15 novembre 2028. Contiene gli estremi delle fatture e le attestazioni sulla perizia tecnica asseverata e sulla certificazione contabile. Non può riguardare beni diversi né importi superiori a quelli della comunicazione di conferma. Le sintesi del decreto indicano inoltre una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ogni anno e una integrativa, con il piano di ammortamento, entro il 30 giugno: queste due scadenze non sono state lette sul testo del decreto.

Secondo le sintesi del decreto, la maggiorazione rileva dal periodo d’imposta della comunicazione di completamento, se il bene entra in funzione nello stesso periodo e il GSE dà esito positivo.

Cumulo, cessione del bene e il 220% del disegno di legge

Il beneficio può affiancarsi ad altri aiuti nazionali ed europei sugli stessi costi, purché non coprano le stesse quote di costo e il totale non superi la spesa sostenuta (comma 431). Non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0 del comma 446 della legge 207/2024. Se il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, le quote residue restano deducibili se nello stesso periodo d’imposta l’impresa lo sostituisce con un bene analogo o superiore (comma 432).

Il disegno di legge di bilancio prevedeva, all’articolo 94, una maggiorazione fino al 220% per chi riduceva i consumi energetici, anche sostituendo macchinari ammortizzati. Quelle previsioni sono state soppresse al Senato e non figurano nelle fasce della legge né nella pagina ministeriale della misura. Il 220% non si applica.

Un esempio numerico

Il calcolo che segue è nostro e ha scopo illustrativo. Un’impresa acquista nel 2026 un macchinario 4.0 da 100.000 euro, consegnato in febbraio. Ipotizziamo un’aliquota di ammortamento del 20% e per semplicità non applichiamo la riduzione del primo anno.

La quota ordinaria è di 20.000 euro l’anno. La maggiorazione del 180% aggiunge 36.000 euro l’anno, cioè il 180% di 20.000. La deduzione annua sale a 56.000 euro e in cinque anni la deduzione complessiva è di 280.000 euro. La parte aggiuntiva è di 180.000 euro e, con Ires al 24%, riduce le imposte di 43.200 euro.

Domande frequenti

L’iperammortamento è un credito d’imposta?

No. È una maggiorazione del costo deducibile, che riduce il reddito imponibile attraverso le quote di ammortamento e i canoni di leasing. Non si compensa in F24.

Valgono gli ordini fatti nel 2025?

Conta il momento in cui l’investimento si considera effettuato, cioè la data di consegna o spedizione dei beni mobili. Gli ordini del 2025 consegnati dal 1° gennaio 2026 rientrano nel periodo, purché sia rispettato il resto della disciplina.

Si possono agevolare software e servizi in abbonamento?

I software rientrano se sono beni immateriali dell’allegato V. I servizi in abbonamento in modalità SaaS sono esclusi, secondo le letture professionali consultate.

Esiste la maggiorazione del 220%?

No. Era prevista dal disegno di legge di bilancio e non è nel testo approvato: le fasce sono 180%, 100% e 50%.

Fonti

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 42: letti i dati di pubblicazione; l’articolo 1 è stato letto su Normattiva nella versione con vigenza dal 1° gennaio 2027 (commi 427-434 abrogati), mentre il testo originario dei commi 427-436 non è stato letto direttamente. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pagina «Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento», ultima modifica 15 ottobre 2026, e pagina del decreto direttoriale 14 ottobre 2026: lette. Decreto interministeriale 7 maggio 2026 e decreti direttoriali 10 giugno e 20 luglio 2026: testo integrale non letto, noti attraverso la pagina ministeriale e le sintesi di Asseprim, Confindustria L’Aquila (circolare 55/26 del 7 maggio 2026), ANCE e Diratec. Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 7: testo non letto; Eutekne.info, 28 marzo 2026 (anteprima); EC News, 2 aprile 2026; MySolution, 10 aprile 2026 (anteprima). Innovation Post, commento ai commi 427-436, 28 dicembre 2025 (aggiornato nel 2026); Fidens, 7 gennaio 2026; Sabrina Lombardo, DirittoBancario, 21 luglio 2026. Non sono stati letti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate né il sito del GSE.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Gennaio 24, 2026

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