Iva assistenza domiciliare: esenti i sanitari, non gli OSS

Aggiornato al 24 giugno 2025

In sintesi. Iva assistenza domiciliare: è esente solo l’attività dei professionisti sanitari abilitati, mentre quella degli operatori sociosanitari (OSS) resta imponibile. Così l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 163 del 19 giugno 2025, relativa a una fondazione senza scopo di lucro. Nella n. 164, pubblicata lo stesso giorno, l’Agenzia precisa che i contributi pubblici al funzionamento di una fondazione non sono corrispettivi e restano fuori dal campo Iva.

Iva assistenza domiciliare: il caso della risposta 163

Una fondazione senza fini di lucro offre assistenza a domicilio ad anziani, sia a pagamento sia, per gli ultrasessantacinquenni, a carico del servizio sanitario. Le prestazioni sono rese da professionisti sanitari e da OSS. La fondazione chiede quale trattamento Iva applicare.

Per le prestazioni dei professionisti sanitari abilitati l’Agenzia conferma l’esenzione dell’articolo 10, primo comma, numero 18, del Dpr 633/1972. La norma riguarda le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Gli OSS, invece, non sono riconducibili a soggetti abilitati alle professioni sanitarie. Le loro prestazioni non rientrano quindi nel numero 18. Viene negata anche l’esenzione del numero 27-ter dello stesso articolo, che riguarda le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare a favore di categorie fragili quando sono rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute, enti con finalità di assistenza sociale o enti del Terzo settore di natura non commerciale. Le prestazioni socio-assistenziali sono perciò imponibili all’aliquota ordinaria del 22%, anche se pagate dal servizio sanitario o sociale pubblico.

Le due categorie di prestazioni vanno valutate separatamente ai fini Iva, anche se la fondazione le offre insieme allo stesso assistito.

Contributi pubblici a una fondazione: la risposta 164

Nel secondo caso un ente parco versa contributi alle spese di funzionamento di una fondazione, che gestisce centri visitatori e iniziative di promozione turistica. L’Agenzia conclude che i contributi non assumono natura di corrispettivo, perché manca lo scambio fra le parti: chi eroga non si attende un vantaggio economico né una controprestazione. L’operazione è quindi fuori campo Iva.

La risposta richiama l’articolo 12 della legge 241/1990, sui provvedimenti che attribuiscono vantaggi economici, e conferma l’indirizzo già espresso con la circolare 34/E del 2013.

Un esempio numerico

Esempio elaborato da noi. Una fondazione fornisce a un assistito due servizi in un mese: sedute di fisioterapia per 600 euro e interventi di un OSS per 1.000 euro. Le sedute, rese da un fisioterapista abilitato, sono esenti: la fattura resta di 600 euro. Gli interventi dell’OSS sono imponibili: 1.000 euro di imponibile, 220 euro di Iva al 22% e 1.220 euro complessivi.

Domande frequenti

Gli OSS rientrano tra le professioni sanitarie ai fini dell’esenzione Iva?
No. Secondo le risposte commentate dalla stampa specializzata, non sono riconducibili a soggetti abilitati alle professioni sanitarie, quindi le loro prestazioni non sono esenti ai sensi del numero 18.

Il luogo della prestazione, cioè il domicilio dell’assistito, cambia il trattamento?
Nei casi esaminati conta la natura della prestazione e di chi la rende, non il luogo in cui è svolta.

Le prestazioni degli OSS pagate dal servizio sanitario pubblico sono esenti?
Secondo la sintesi di ItaliaOggi sulla risposta 163, le prestazioni socio-assistenziali restano imponibili al 22% anche quando sono a carico del servizio sanitario o sociale.

Un contributo pubblico a una fondazione è sempre fuori campo Iva?
La risposta 164 lo esclude per i contributi destinati al funzionamento e alle attività istituzionali, in assenza di controprestazione. Va valutato il singolo rapporto.

Fonti

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello n. 163 e n. 164 del 19 giugno 2025, lette nelle sintesi di Quotidiano Piu, ItaliaOggi (20 giugno 2025) ed Eutekne (20 giugno 2025); Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, numeri 18 e 27-ter, nel testo vigente al 24 giugno 2025, letto su Normattiva. Le risposte integrali non sono state lette e non sono stati confrontati gli articoli a pagamento del Sole 24 Ore.

Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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Tiziano Beneggi

Giugno 24, 2025

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