In Italia, secondo la giurisprudenza, non vi è una proibizione assoluta per un dipendente di intraprendere altre attività, anche per terzi, durante il periodo di malattia.
Tuttavia, se il dipendente svolge altre attività durante la malattia, ciò potrebbe giustificare la risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa, a seconda delle circostanze.
La violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, nonché delle specifiche obbligazioni contrattuali di diligenza e fedeltà, possono costituire motivi di licenziamento.
La violazione di questi doveri può verificarsi quando l’altra attività svolta è tale da causare un potenziale danno o ritardo al recupero del lavoratore o è sufficiente a presumere la simulazione fraudolenta della malattia.
Pertanto, è necessario valutare le specifiche circostanze di ciascun caso per determinare se il comportamento del dipendente giustifichi il licenziamento.
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