Aggiornato al 7 agosto 2026
In sintesi. Chi assume un artista o un tecnico, oppure gli conferisce un incarico se è autonomo, deve versare i contributi all’Inps, nel fondo che un tempo era l’Enpals, con aliquota complessiva del 33% (35,70% per i ballerini). Questo vale per tutto il lavoro nello spettacolo. Per artisti e tecnici autonomi il committente chiede anche l’agibilità, prima dell’evento. Contratto a termine e intermittente hanno regole più elastiche di quelle generali.
Quali mestieri rientrano nell’obbligo previdenziale
Le categorie artistiche e tecniche sono elencate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 708/1947 e nel decreto ministeriale del 15 marzo 2005 che l’ha aggiornato. Vi rientrano, per esempio, attori, cantanti, musicisti, registi, ballerini, tecnici del suono e del montaggio, operatori di ripresa e doppiatori. Truccatori, parrucchieri e scenografi sono coperti quando il loro lavoro serve a un prodotto artistico o di intrattenimento.
Per l’Inps conta il mestiere svolto, non il nome del contratto. L’obbligo riguarda dipendenti, autonomi anche con partita Iva, intermittenti e collaboratori. Restano fuori alcuni casi indicati dall’istituto, come le prestazioni occasionali e la somministrazione di lavoro. Personale amministrativo, autisti e custodi rientrano solo se assunti da un’impresa di spettacolo.
Contributi: aliquota del 33% e ripartizione
L’aliquota complessiva è il 33%. La quota del 23,81% spetta a chi utilizza la prestazione e quella del 9,19% al lavoratore. Oltre il massimale contributivo si aggiunge un contributo di solidarietà del 5%, diviso a metà tra le parti. Per i lavoratori autonomi il committente versa tutto e può trattenere dal compenso un terzo del contributo.
Esempio semplificato. Un tecnico assunto con una retribuzione imponibile di 3.000 euro al mese genera contributi per 990 euro. Di questi, 714,30 euro sono a carico dell’azienda e 275,70 euro del lavoratore, trattenuti in busta paga. L’esempio non considera massimale e altre componenti.
Certificato di agibilità: quando serve e chi lo chiede
L’agibilità è un’autorizzazione rilasciata dall’Inps: permette a imprese, enti e associazioni di far lavorare nei propri locali, per un singolo evento, i professionisti delle categorie da 1 a 14 dell’art. 3 del decreto 708/1947. A chiederla è sempre chi stipula il contratto con l’artista o il tecnico, cioè il committente. Gli artt. 6, 9 e 10 dello stesso decreto prevedono una verifica preventiva della regolarità contributiva.
Il servizio online dell’Inps è rivolto alle imprese che si avvalgono di professionalità artistiche e tecniche con rapporto autonomo o parasubordinato e ai musicisti autonomi. La domanda va quindi presentata prima dell’evento, non dopo.
Contratto a termine: limite del 20% e deroga per gli spettacoli
La regola generale, contenuta nell’art. 23 del D.Lgs. 81/2015, fissa un tetto del 20% di lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, con arrotondamento all’unità superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5. Con 10 dipendenti stabili si possono assumere 2 lavoratori a termine. Con 13 dipendenti il calcolo dà 2,6 e il limite sale a 3.
Il comma 2, lettera d), esenta dal tetto i contratti stipulati per specifici spettacoli, per singole trasmissioni radiofoniche o televisive e per la realizzazione di singole opere audiovisive. Un produttore può quindi assumere a termine cast e troupe di una singola opera senza conteggiare quei contratti nel 20%.
L’articolo 21 consente proroghe e rinnovi liberi nei primi dodici mesi; dopo, servono le condizioni dell’articolo 19, comma 1. Se un lavoratore viene riassunto a termine dopo un contratto superiore a sei mesi, è previsto un intervallo di venti giorni, pena la trasformazione del secondo contratto in tempo indeterminato. L’intervallo non vale per le attività stagionali individuate dal decreto ministeriale o dai contratti collettivi e, finché quel decreto manca, resta il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 1525/1963.
Lavoro intermittente nello spettacolo
Il lavoro intermittente, detto anche a chiamata, prevede prestazioni discontinue su richiesta del datore. L’art. 13 (c. 3) del decreto 81/2015 fissa un tetto di quattrocento giornate lavorate in un triennio di anni solari con lo stesso datore: superato il limite, il rapporto si stabilizza con orario pieno e senza scadenza. Per turismo, esercizi pubblici e spettacolo questo tetto non esiste. Un tecnico delle luci chiamato per 150 giornate l’anno per tre anni non vede quindi mutare il proprio contratto.
Prima di ogni chiamata il datore deve comunicare la prestazione con il modello UNI-Intermittente. Una circolare del Ministero del lavoro del 12 febbraio 2020 ha chiarito che la richiesta del certificato di agibilità non assolve più questo obbligo.
Musica dal vivo: esenzione fino a 5.000 euro
L’art. 1 (c. 188) della L. 296/2006 prevede un regime di favore per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli, manifestazioni di intrattenimento e celebrazioni di tradizioni popolari. Possono usufruirne i minorenni, gli studenti entro i 25 anni, chi ha più di 65 anni ed è già in pensione, e chi paga contributi obbligatori in un’altra gestione. Il compenso lordo annuo non deve superare 5.000 euro.
Entro la soglia non è dovuta la contribuzione pensionistica, mentre resta quella assistenziale. Sulla parte eccedente chi ha conferito l’incarico versa anche i contributi pensionistici. Prima delle esibizioni deve acquisire la documentazione che prova l’appartenenza alla categoria, in particolare per gli studenti. La denuncia avviene con il flusso Uniemens entro la fine del mese successivo e il versamento con modello F24 entro il 16.
Esempio. Una studentessa di 22 anni incassa 6.500 euro in un anno da concerti. Fino a 5.000 euro l’esenzione pensionistica resta valida; sui restanti 1.500 euro il committente applica la contribuzione ordinaria.
Content creator e influencer
La circolare Inps 44 del 19 febbraio 2025 distingue tre casi. Chi, su incarico di un marchio o di un’agenzia, realizza contenuti audiovisivi pubblicitari svolgendo mansioni tipiche come attore, regista o fotomodello rientra nel Fondo dello spettacolo. Chi esercita l’attività in forma d’impresa va tra i commercianti. Il lavoratore autonomo abituale, o occasionale con reddito pari o superiore a 5.000 euro, è iscritto alla gestione separata. Restano fuori i contenuti personali senza finalità promozionale e il semplice uso di un prodotto. Per questa attività dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto un codice Ateco apposito, il 73.11.03.
Riforma in corso e indennità di discontinuità
La L. 106/2022 ha delegato il Governo a riordinare il settore. La L. 121/2025, pubblicata il 9 agosto 2025, ha spostato al 31 dicembre 2026 il termine per il codice dello spettacolo, per la disciplina dei contratti di lavoro e per l’equo compenso degli autonomi. La delega sul riordino degli ammortizzatori non è stata prorogata ed è stata attuata dal D.Lgs. 175/2023, che ha introdotto l’indennità di discontinuità.
L’indennità sostiene autonomi, collaboratori e dipendenti a termine, oltre agli intermittenti senza indennità di disponibilità. La domanda va presentata ogni anno entro il 30 aprile. Dal 1° gennaio 2024 chi assume o conferisce l’incarico paga un contributo dell’1% dell’imponibile.
Domande frequenti
Il certificato di agibilità serve per ogni spettacolo?
Serve quando artisti e tecnici delle categorie previste dal decreto 708/1947 operano con rapporto autonomo o parasubordinato, secondo la scheda Inps. Le singole esenzioni vanno verificate caso per caso.
Il lavoro intermittente nello spettacolo ha un tetto di giornate?
No, lo spettacolo è escluso dal tetto di quattrocento giornate previsto in generale. Resta l’obbligo di comunicare ogni chiamata prima della prestazione.
Un musicista studente paga i contributi pensionistici?
Non entro 5.000 euro lordi annui di compensi da esibizioni dal vivo; oltre quella cifra i contributi pensionistici si applicano alla parte eccedente.
Un influencer è sempre lavoratore dello spettacolo?
No. Dipende dal contenuto dell’incarico: l’Inps lo colloca nello spettacolo solo se svolge mansioni artistiche per finalità pubblicitarie, altrimenti in altre gestioni.
Fonti
D.Lgs. 81/2015, artt. 13, 21 e 23, testo vigente su Normattiva, aggiornato al 27 giugno 2026. L. 121/2025, Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, consultata su Normattiva. Inps, scheda del servizio Richiesta di agibilità per lavoratori dello spettacolo, aggiornata al 14 ottobre 2025. Inps, pagina sull’obbligo assicurativo ex Enpals. Inps, pagina sulle esenzioni del comma 188, articolo 1, L. 296/2006. Inps, circolare n. 56 dell’8 aprile 2024. Inps, scheda dell’indennità di discontinuità, aggiornata al 18 marzo 2026. Inps, circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, letta in una copia del testo pubblicata da un sito di informazione fiscale. Ministero del lavoro, notizia del 12 febbraio 2020 sulle comunicazioni degli intermittenti dello spettacolo.
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